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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 29514/2023

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 03/02/2022 ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna del 08/10/2020 con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti (capo a) artt. 110, 628, comma primo e terzo n.1, cod. pen.; capo b) artt. 110, 582, 585 cod. pen. ed art. 4

I. n. 110 del 1975).

2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi di ricorso che 10- I qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali ai sensi dell'art. 178 lett. c) e 429 cod. proc. pen., attesa l'omessa notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio presso il domicilio eletto nella propria residenza; ha sottolineato la difesa la diversità tra richiesta di rinvio a giudizio e decreto che dispone il giudizio, evidenziando come il ricorrente fosse stato dichiarato assente alla udienza preliminare del 18/02/2020 e, ciò nonostante, non avesse ricevuto la notifica del decreto che dispone il giudizio, ma bensì un decreto di variazione tabellare unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico ministero datata 07/08/2019, in mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 429, comma 1, lettera f), cod. proc. pen.

Il decreto che disponeva il giudizio era stato invece notificato al difensore, nonostante il ricorrente avesse formalmente eletto il domicilio presso la propria residenza.

Pur tuttavia, la Corte di appello riteneva sufficiente la notifica al Singh della richiesta di rinvio a giudizio, collegata al provvedimento di variazione tabellare, conseguente allo stralcio della posizione di alcuni coimputati.

Tra l'altro anche la notifica del decreto di variazione della composizione del collegio unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio era stata erroneamente eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. per non avere rinvenuto alcuno all'indicato domicilio eletto, in mancanza di qualsiasi reale verifica di irreperibilità.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. proc. pen. per non essere stata dichiarata l'intervenuta prescrizione dei reati di cui al capo b) della rubrica.

3. Il Procuratore generale ha ritenuto la fondatezza del primo motivo di ricorso e, conseguentemente, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della decisione impugnata.

4. Il primo motivo di ricorso è fondato e determina l'assorbimento del secondo motivo.

La difesa ha difatti allegato, a riscontro della propria doglianza, documentazione già presente al fascicolo, dalla quale è possibile riscontrare, in relazione alla natura del vizio denunciato (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304- 01), l'effettiva omessa notifica al ricorrente del decreto che dispone il giudizio.

La motivazione della Corte di appello non appare, in tal senso, sufficientemente argomentata, avendo richiamato la mera relazione di notificazione, senza verificare quale atto effettivamente fosse stato notificato al ricorrente e senza considerare il rituale adempimento delle ricerche previste per legge nel caso in cui l'imputato, che abbia regolarmente eletto domicilio, non sia rinvenuto presso la propria abitazione.

Dalla documentazione in atti emerge come, probabilmente a causa di un evidente errore di collazione della documentazione, il ricorrente e per lui in seguito il difensore (seppure in modo non consentito in mancanza delle necessarie attività di cui all'art. 157 cod. proc. pen.) abbiano ricevuto non la notifica del decreto che dispone il giudizio, ma bensì la richiesta di rinvio a giudizio alla quale era allegato un provvedimento a carattere organizzativo, conseguente a profili di incompatibilità degli originari componenti del collegio giudicante.

Questa Corte ha, d'altra parte, già chiarito che l'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato non presente all'udienza preliminare determina la nullità assoluta e insanabile, ai sensi dell'art.179 cod. proc. pen., di tutti gli atti successivi del giudizio e delle sentenze di primo e di secondo grado, poiché attiene alla mancata costituzione del contraddittorio e alla conoscenza della stessa imputazione. (In motivazione, la Corte ha specificato che il vizio non può ritenersi sanato dalla comunicazione del relativo avviso al difensore di fiducia, sulla base di una presunzione di regolare circolazione delle informazioni tra questi e il proprio assistito ed ipotizzando un onere di tempestiva segnalazione della omessa citazione a carico del difensore stesso) (Sez. 6, n. 24025 del 02/03/2022, Pergolizzi, Rv. 283602-01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ravenna.

Così deciso il 21 aprile 2023.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] bleAgek;ek [OSCURATO:PERSONA] R • , [OSCURATO:PERSONA] &[OSCURATO:PERSONA]. ~o« 3.* [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].R.P.

CENTRALE (-1 e , p - ?v o G-e_.• 2 ,4"C ( " \ '3. e li\ li\ ..,,,,2.,- .2.. -... _ r \ ,,v ._o n,,.,,:-.-\;,._ v ft - ''\--. \s. i\ ,__ ')-k (1.\^(i-L \ 'sn..- '\ ',`-'" n ) ,-,-(` '

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 03/02/2022 ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna del 08/10/2020 con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti (capo a) artt. 110, 628, comma primo e terzo n.1, cod. pen.; capo b) artt. 110, 582, 585 cod. pen. ed art. 4 I. n. 110 del 1975). 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi di ricorso che 10- I qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali ai sensi dell'art. 178 lett. c) e 429 cod. proc. pen., attesa l'omessa notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio presso il domicilio eletto nella propria residenza; ha sottolineato la difesa la diversità tra richiesta di rinvio a giudizio e decreto che dispone il giudizio, evidenziando come il ricorrente fosse stato dichiarato assente alla udienza preliminare del 18/02/2020 e, ciò nonostante, non avesse ricevuto la notifica del decreto che dispone il giudizio, ma bensì un decreto di variazione tabellare unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico ministero datata 07/08/2019, in mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 429, comma 1, lettera f), cod. proc. pen. Il decreto che disponeva il giudizio era stato invece notificato al difensore, nonostante il ricorrente avesse formalmente eletto il domicilio presso la propria residenza. Pur tuttavia, la Corte di appello riteneva sufficiente la notifica al Singh della richiesta di rinvio a giudizio, collegata al provvedimento di variazione tabellare, conseguente allo stralcio della posizione di alcuni coimputati. Tra l'altro anche la notifica del decreto di variazione della composizione del collegio unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio era stata erroneamente eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. per non avere rinvenuto alcuno all'indicato domicilio eletto, in mancanza di qualsiasi reale verifica di irreperibilità. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. proc. pen. per non essere stata dichiarata l'intervenuta prescrizione dei reati di cui al capo b) della rubrica. 3. Il Procuratore generale ha ritenuto la fondatezza del primo motivo di ricorso e, conseguentemente, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della decisione impugnata. 4. Il primo motivo di ricorso è fondato e determina l'assorbimento del secondo motivo. La difesa ha difatti allegato, a riscontro della propria doglianza, documentazione già presente al fascicolo, dalla quale è possibile riscontrare, in relazione alla natura del vizio denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304- 01), l'effettiva omessa notifica al ricorrente del decreto che dispone il giudizio. La motivazione della Corte di appello non appare, in tal senso, sufficientemente argomentata, avendo richiamato la mera relazione di notificazione, senza verificare quale atto effettivamente fosse stato notificato al ricorrente e senza considerare il rituale adempimento delle ricerche previste per legge nel caso in cui l'imputato, che abbia regolarmente eletto domicilio, non sia rinvenuto presso la propria abitazione. Dalla documentazione in atti emerge come, probabilmente a causa di un evidente errore di collazione della documentazione, il ricorrente e per lui in seguito il difensore (seppure in modo non consentito in mancanza delle necessarie attività di cui all'art. 157 cod. proc. pen.) abbiano ricevuto non la notifica del decreto che dispone il giudizio, ma bensì la richiesta di rinvio a giudizio alla quale era allegato un provvedimento a carattere organizzativo, conseguente a profili di incompatibilità degli originari componenti del collegio giudicante. Questa Corte ha, d'altra parte, già chiarito che l'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato non presente all'udienza preliminare determina la nullità assoluta e insanabile, ai sensi dell'art.179 cod. proc. pen., di tutti gli atti successivi del giudizio e delle sentenze di primo e di secondo grado, poiché attiene alla mancata costituzione del contraddittorio e alla conoscenza della stessa imputazione. (In motivazione, la Corte ha specificato che il vizio non può ritenersi sanato dalla comunicazione del relativo avviso al difensore di fiducia, sulla base di una presunzione di regolare circolazione delle informazioni tra questi e il proprio assistito ed ipotizzando un onere di tempestiva segnalazione della omessa citazione a carico del difensore stesso) (Sez. 6, n. 24025 del 02/03/2022, Pergolizzi, Rv. 283602-01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ravenna. Così deciso il 21 aprile 2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] bleAgek;ek [OSCURATO:PERSONA] R • , [OSCURATO:PERSONA] &[OSCURATO:PERSONA]. ~o« 3.* [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE (-1 e , p - ?v o G-e_.• 2 ,4"C ( " \ '3. e li\ li\ ..,,,,2.,- .2.. -... _ r \ ,,v ._o n,,.,,:-.-\;,._ v ft - ''\--. \s. i\ ,__ ')-k (1.\^(i-L \ 'sn..- '\ ',`-'" n ) ,-,-(` '
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