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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21718/2026

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corrente incidentale -avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1186/2020 depositatail 25/06/2020;Numero registro generale 3196/2021Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 21718/2026Data pubblicazione 25/06/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del13/05/2026, dal [OSCURATO:PERSONA].1.

Il Comune di Foggia, a seguito di due istanze di rimborso dell’IRAPrivolte all’Agenzia delle Entrate (AdE in seguito), sulla base dellarisposta, nota n. 77751 del 10/10/2007, a dette istanze, nella qualel’AdE afferma esservi un credito in favore del Comune, per unamancata valutazione di alcune deduzioni o detrazioni d’imposta,ottiene dal Tribunale di Foggia un decreto ingiuntivo per oltreduecentottantamila euro.2.

L’AdE propose opposizione al monitorio.3.

Il Comune resistette nel giudizio a cognizione piena.4.

Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 7/2018 del 2/01/2018, rigettòl’opposizione al monitorio.5.

L’AdE propose appello.

Il Comune resistette in fase d’impugnazione.6.

La Corte d’appello di Bari, con la sentenza n. 1186 del 25/06/2020, haaccolto in parte, ritenendo che vi fosse un controcredito dell’Alde e,ha, quindi decurtato la somma originariamente ingiunta.7.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre con due motivil’AdE.8.

Resiste con controricorso, e propone ricorso incidentale, il Comune di9.

All’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il ricorso è stato trattenuto indecisione, con riserva di deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo del ricorso principale l’AdE deduce: violazione ofalsa applicazione dell’art. 11, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 446/97,dell’art. 1 L. n. 68/1999, dell’art. 10 d.l. 269/2003 conv. in L.326/2003, dell’art. 16 comma 1, lett. b e c L. n. 388/2000 (leggefinanziaria per l’anno 2001, in vigore dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]), in combinator.g. n. 3196/2021ad. 13/05/2026; estensore: C. VallePag. 2 di 6Numero registro generale 3196/2021Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 21718/2026Data pubblicazione 25/06/2026disposto con gli artt. 633, 634 e 645 c.p.c. e 2697 cod. civ., nonché2033 cod. civ., in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.

L’esposizione del motivo si incentra sull’insufficienza dellanota del 10/10/2007 a valere documento quale attestazione previstada legge speciale, perché seguita a istanza di rimborso e non didecreto ingiuntivo, e inoltre, la nota 10/10/07 non era ricognizionedi debito, attestava solo la debenza (an) e riservava quantificazionein esito a ulteriore documentazione mai prodotta.Il motivo è inammissibile, sia per essere proposto mediante unassemblaggio degli atti delle fasi di merito, e segnatamente dell’attodi appello e della sentenza della Corte territoriale, mediante tecnicadi copia e incolla che rende quasi impossibile individuare quali sianole parti dell’atto di impugnazione autonomamente redatte, ossia nonfrutto di detto assemblaggio, sia in quanto chiede che la Corte dicassazione riesamini il documento sulla cui base il monitorio è statoemanato, il che, sia pure nei limiti in cui tanto sia possibile in sededi legittimità, non è possibile, atteso che il testo della detta nota del10/10/2007 non risulta essere stato trascritto nel ricorso, né essa èstata prodotta o, comunque, compiutamente localizzata ai sensidell’art. 366, comma primo, n. 6 cod. proc. civ.Il motivo, ove lo si potesse scrutinare nel merito, sarebbe, inoltre,infondato, poiché non vi è una serie chiusa di atti scritti sulla cuibase può essere chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo e, nellaspecie, la risposta dell’AdE all’istanza di rimborso è stata reputataprova scritta idonea ai sensi dell’art. 633 cod. proc. civ. atteso che,poiché qui la questione è che la disciplina speciale vieta di porre abase di un ricorso monitorio la speciale attestazione ivi descritta,diventa irrilevante che quel documento fosse o meno taler.g. n. 3196/2021ad. 13/05/2026; estensore: C. VallePag. 3 di 6Numero registro generale 3196/2021Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 21718/2026Data pubblicazione 25/06/2026oggettivamente quale ricognizione di debito e detta qualificazionecostituisce questione di fatto.1.

Con il secondo motivo l’Agenzia deduce: violazione o falsa applicazionedell’art. 10 della L. n. 212/2000, in relazione all’articolo 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ. secondo l’AdE «l’articolo 10 della leggen. 212 del 2000 prevede che i rapporti tra contribuente eamministrazione finanziaria siano improntati al principio dellacollaborazione e della buona fede.

Ebbene, tale principio implica chenon solo il comportamento dell’amministrazione finanziaria debbaessere improntato alla buona fede, ma che tale buona fede debbaessere reciproca.

Nel caso di specie il Comune non solo riveste ilruolo di Contribuente ma in qualità di Ente pubblico a maggiorragione avrebbe dovuto usare un comportamento indubbiamenteimprontato alla buona fede».Il motivo è assolutamente generico e privo di specificità e contienesoltanto un pressocché apodittico riferimento al principio dicorrettezza e buona fede nei rapporti tra l’Amministrazione fiscale eil contribuente e deduce che vi sarebbe stata un’illegittima condottadell’ente locale consistente nella mancata risposta alla richiesta diproduzione documentale.Il motivo è, quindi, inammissibile per difetto di specificità e inoltre leprospettazioni censorie non infirmano l’affermazione decisoriarelativa alla sussistenza del credito in favore dell’ente territoriale.2.

Il ricorso incidentale dell’ente pubblico territoriale pone censura,compendiata in un unico motivo, di: violazione e falsa applicazionedell’art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.Secondo il Comune di Foggia la Corte d’appello ha errato nelritenere applicabile tale disposizione, che impone alle pubblicheamministrazioni di verificare, prima di effettuare pagamentisuperiori a una certa soglia, l’eventuale inadempienza delbeneficiario.r.g. n. 3196/2021ad. 13/05/2026; estensore: C. VallePag. 4 di 6Numero registro generale 3196/2021Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 21718/2026Data pubblicazione 25/06/2026Il motivo, e con esso il ricorso incidentale, è inammissibile, inquanto deduce la violazione di norme di diritto assumendo come talile previsioni di una circolare ministeriale, che ha escluso l’obbligo diverifica con riferimento ai rapporti tra PP.AA.Il motivo è, inoltre, pure formalmente inammissibile per carenza diautosufficienza su come e quando la relativa questione sia stataformalmente sottoposta ai giudici del merito sia per carenza diautosufficienza su come e quando la questione sarebbe statasollevata nelle competenti fasi di merito, e quindi per carenza deirequisiti di cui all’art. 366, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.3.

In conclusione, il ricorso principale è inammissibile e lo è ugualmente ilricorso incidentale.4.

Le spese di lite di questo giudizio di legittimità, in considerazione dellareciproca soccombenza, costituita dalla dichiarazione diinammissibilità di entrambi i ricorsi, principale e incidentale, possonoessere compensate.5.

La decisione di inammissibilità dell’impugnazione comporta che devedel 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del Comune di Foggia, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma delcomma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Perl’Amministrazione delle Entrate vale il principio della prenotazione adebito.

Questa Corte (Cass. 29/10/2020 n. 23879) ha affermato chegli enti territoriali (nella specie, il Comune) non sono ammessi allaprenotazione a debito del contributo unificato ex art. 158 del d.P.R.n. 115 del 2002, trattandosi di tributo erariale e non locale e nonessendo i detti enti «altra amministrazione pubblica», diversadall’Amministrazione dello Stato, ammessa, da specifiche norme dilegge, alla detta prenotazione in forza dell’estensione operatadall’art. 3, lett. q), del citato decreto.r.g. n. 3196/2021ad. 13/05/2026; estensore: C. VallePag. 5 di 6Numero registro generale 3196/2021Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 21718/2026Data pubblicazione 25/06/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale.Compensa integralmente le spese processuali del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel Comune di Foggia, quale ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso incidentale, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, in data 13/05/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 3196/2021ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. VallePag. 6 di 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente incidentale -avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1186/2020 depositatail 25/06/2020;Numero registro generale 3196/2021Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 21718/2026Data pubblicazione 25/06/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del13/05/2026, dal [OSCURATO:PERSONA].1. Il Comune di Foggia, a seguito di due istanze di rimborso dell’IRAPrivolte all’Agenzia delle Entrate (AdE in seguito), sulla base dellarisposta, nota n. 77751 del 10/10/2007, a dette istanze, nella qualel’AdE afferma esservi un credito in favore del Comune, per unamancata valutazione di alcune deduzioni o detrazioni d’imposta,ottiene dal Tribunale di Foggia un decreto ingiuntivo per oltreduecentottantamila euro.2. L’AdE propose opposizione al monitorio.3. Il Comune resistette nel giudizio a cognizione piena.4. Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 7/2018 del 2/01/2018, rigettòl’opposizione al monitorio.5. L’AdE propose appello. Il Comune resistette in fase d’impugnazione.6. La Corte d’appello di Bari, con la sentenza n. 1186 del 25/06/2020, haaccolto in parte, ritenendo che vi fosse un controcredito dell’Alde e,ha, quindi decurtato la somma originariamente ingiunta.7. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre con due motivil’AdE.8. Resiste con controricorso, e propone ricorso incidentale, il Comune di9. All’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il ricorso è stato trattenuto indecisione, con riserva di deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso principale l’AdE deduce: violazione ofalsa applicazione dell’art. 11, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 446/97,dell’art. 1 L. n. 68/1999, dell’art. 10 d.l. 269/2003 conv. in L.326/2003, dell’art. 16 comma 1, lett. b e c L. n. 388/2000 (leggefinanziaria per l’anno 2001, in vigore dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]), in combinator.g. n. 3196/2021ad. 13/05/2026; estensore: C. VallePag. 2 di 6Numero registro generale 3196/2021Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 21718/2026Data pubblicazione 25/06/2026disposto con gli artt. 633, 634 e 645 c.p.c. e 2697 cod. civ., nonché2033 cod. civ., in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ. L’esposizione del motivo si incentra sull’insufficienza dellanota del 10/10/2007 a valere documento quale attestazione previstada legge speciale, perché seguita a istanza di rimborso e non didecreto ingiuntivo, e inoltre, la nota 10/10/07 non era ricognizionedi debito, attestava solo la debenza (an) e riservava quantificazionein esito a ulteriore documentazione mai prodotta.Il motivo è inammissibile, sia per essere proposto mediante unassemblaggio degli atti delle fasi di merito, e segnatamente dell’attodi appello e della sentenza della Corte territoriale, mediante tecnicadi copia e incolla che rende quasi impossibile individuare quali sianole parti dell’atto di impugnazione autonomamente redatte, ossia nonfrutto di detto assemblaggio, sia in quanto chiede che la Corte dicassazione riesamini il documento sulla cui base il monitorio è statoemanato, il che, sia pure nei limiti in cui tanto sia possibile in sededi legittimità, non è possibile, atteso che il testo della detta nota del10/10/2007 non risulta essere stato trascritto nel ricorso, né essa èstata prodotta o, comunque, compiutamente localizzata ai sensidell’art. 366, comma primo, n. 6 cod. proc. civ.Il motivo, ove lo si potesse scrutinare nel merito, sarebbe, inoltre,infondato, poiché non vi è una serie chiusa di atti scritti sulla cuibase può essere chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo e, nellaspecie, la risposta dell’AdE all’istanza di rimborso è stata reputataprova scritta idonea ai sensi dell’art. 633 cod. proc. civ. atteso che,poiché qui la questione è che la disciplina speciale vieta di porre abase di un ricorso monitorio la speciale attestazione ivi descritta,diventa irrilevante che quel documento fosse o meno taler.g. n. 3196/2021ad. 13/05/2026; estensore: C. VallePag. 3 di 6Numero registro generale 3196/2021Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 21718/2026Data pubblicazione 25/06/2026oggettivamente quale ricognizione di debito e detta qualificazionecostituisce questione di fatto.1. Con il secondo motivo l’Agenzia deduce: violazione o falsa applicazionedell’art. 10 della L. n. 212/2000, in relazione all’articolo 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ. secondo l’AdE «l’articolo 10 della leggen. 212 del 2000 prevede che i rapporti tra contribuente eamministrazione finanziaria siano improntati al principio dellacollaborazione e della buona fede. Ebbene, tale principio implica chenon solo il comportamento dell’amministrazione finanziaria debbaessere improntato alla buona fede, ma che tale buona fede debbaessere reciproca. Nel caso di specie il Comune non solo riveste ilruolo di Contribuente ma in qualità di Ente pubblico a maggiorragione avrebbe dovuto usare un comportamento indubbiamenteimprontato alla buona fede».Il motivo è assolutamente generico e privo di specificità e contienesoltanto un pressocché apodittico riferimento al principio dicorrettezza e buona fede nei rapporti tra l’Amministrazione fiscale eil contribuente e deduce che vi sarebbe stata un’illegittima condottadell’ente locale consistente nella mancata risposta alla richiesta diproduzione documentale.Il motivo è, quindi, inammissibile per difetto di specificità e inoltre leprospettazioni censorie non infirmano l’affermazione decisoriarelativa alla sussistenza del credito in favore dell’ente territoriale.2. Il ricorso incidentale dell’ente pubblico territoriale pone censura,compendiata in un unico motivo, di: violazione e falsa applicazionedell’art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.Secondo il Comune di Foggia la Corte d’appello ha errato nelritenere applicabile tale disposizione, che impone alle pubblicheamministrazioni di verificare, prima di effettuare pagamentisuperiori a una certa soglia, l’eventuale inadempienza delbeneficiario.r.g. n. 3196/2021ad. 13/05/2026; estensore: C. VallePag. 4 di 6Numero registro generale 3196/2021Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 21718/2026Data pubblicazione 25/06/2026Il motivo, e con esso il ricorso incidentale, è inammissibile, inquanto deduce la violazione di norme di diritto assumendo come talile previsioni di una circolare ministeriale, che ha escluso l’obbligo diverifica con riferimento ai rapporti tra PP.AA.Il motivo è, inoltre, pure formalmente inammissibile per carenza diautosufficienza su come e quando la relativa questione sia stataformalmente sottoposta ai giudici del merito sia per carenza diautosufficienza su come e quando la questione sarebbe statasollevata nelle competenti fasi di merito, e quindi per carenza deirequisiti di cui all’art. 366, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.3. In conclusione, il ricorso principale è inammissibile e lo è ugualmente ilricorso incidentale.4. Le spese di lite di questo giudizio di legittimità, in considerazione dellareciproca soccombenza, costituita dalla dichiarazione diinammissibilità di entrambi i ricorsi, principale e incidentale, possonoessere compensate.5. La decisione di inammissibilità dell’impugnazione comporta che devedel 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del Comune di Foggia, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma delcomma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Perl’Amministrazione delle Entrate vale il principio della prenotazione adebito. Questa Corte (Cass. 29/10/2020 n. 23879) ha affermato chegli enti territoriali (nella specie, il Comune) non sono ammessi allaprenotazione a debito del contributo unificato ex art. 158 del d.P.R.n. 115 del 2002, trattandosi di tributo erariale e non locale e nonessendo i detti enti «altra amministrazione pubblica», diversadall’Amministrazione dello Stato, ammessa, da specifiche norme dilegge, alla detta prenotazione in forza dell’estensione operatadall’art. 3, lett. q), del citato decreto.r.g. n. 3196/2021ad. 13/05/2026; estensore: C. VallePag. 5 di 6Numero registro generale 3196/2021Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 21718/2026Data pubblicazione 25/06/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale.Compensa integralmente le spese processuali del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel Comune di Foggia, quale ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso incidentale, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, in data 13/05/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 3196/2021ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. VallePag. 6 di 6
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