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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 39672/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato, in parte qua, la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Livorno, per il solo reato di cui all'art. 496 cod. proc. pen.. 2.Con il ministero del difensore di fiducia, denuncia vizio della motivazione, manifestamente illogica e contraddittoria nell'affermazione di sussistenza del reato, nonostante le doglianze dell'appellante in punto di elemento psicologico. 3.11 ricorso è inammissibilmente reiterativo di doglianze già prospettate dinanzi al giudice di secondo grado e da questi congruamente vagliate.

Sul punto preso di mira dal ricorso, invero, la Corte di appello ha specificamente osservato come, in realtà, la condotta del ricorrente appalesi la sua piena consapevolezza di essere stato trovato in flagranza di altro reato, nelle more prescrittosi ( guida in stato di ebrezza), e il tentativo di sottrarsi alla identificazione fornendo false generalità. 3.111 Giudice distrettuale, in coerenza con i criteri legali di valutazione della prova di cui all'art. 192 cod. proc. pen., come interpretati nella giurisprudenza di questa Corte, ha, quindi, formulato un ragionevole giudizio di responsabilità a carico del ricorrente, cosicchè, la sentenza impugnata, non evidenziando le denunciate illogicità manifeste né evidenti contraddizioni, resiste al vaglio di legittimità.

3.2. Le deduzioni difensive che, ostinatamente, ripropongono il medesimo tema già scrutinato nella fase di merito, non si confrontano con la motivazione convincentemente sviluppata dalla sentenza impugnata, così incorrendo nella inammissibilità del ricorso. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] .DEPO I .„A N 1 Ci\l(7 s [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato, in parte qua, la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Livorno, per il solo reato di cui all'art. 496 cod. proc. pen.. 2.Con il ministero del difensore di fiducia, denuncia vizio della motivazione, manifestamente illogica e contraddittoria nell'affermazione di sussistenza del reato, nonostante le doglianze dell'appellante in punto di elemento psicologico. 3.11 ricorso è inammissibilmente reiterativo di doglianze già prospettate dinanzi al giudice di secondo grado e da questi congruamente vagliate. Sul punto preso di mira dal ricorso, invero, la Corte di appello ha specificamente osservato come, in realtà, la condotta del ricorrente appalesi la sua piena consapevolezza di essere stato trovato in flagranza di altro reato, nelle more prescrittosi ( guida in stato di ebrezza), e il tentativo di sottrarsi alla identificazione fornendo false generalità. 3.111 Giudice distrettuale, in coerenza con i criteri legali di valutazione della prova di cui all'art. 192 cod. proc. pen., come interpretati nella giurisprudenza di questa Corte, ha, quindi, formulato un ragionevole giudizio di responsabilità a carico del ricorrente, cosicchè, la sentenza impugnata, non evidenziando le denunciate illogicità manifeste né evidenti contraddizioni, resiste al vaglio di legittimità. 3.2. Le deduzioni difensive che, ostinatamente, ripropongono il medesimo tema già scrutinato nella fase di merito, non si confrontano con la motivazione convincentemente sviluppata dalla sentenza impugnata, così incorrendo nella inammissibilità del ricorso. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] .DEPO I .„A N 1 Ci\l(7 s [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39672/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris