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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32654/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato quella del Tribunale di Avellino e condannato il ricorrente alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di furto aggravato (artt. 110, 624 e 625 comma 1 n. 2, 5 e 7 cod. pen.); [OSCURATO:PERSONA] che il primo e il secondo motivo di ricorso - che lamentano violazione di legge, ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 336, 529 cod. proc. pen. per difetto originario della condizione di procedibilità e per erronea qualificazione della denuncia come querela — sono fondati.

Difetta, infatti, nella asserita 'querela' alcuna volontà di perseguire l'autore del reato né la stessa può essere tratta esclusivamente dalla intestazione dell'atto di denuncia, ove si legge 'querela', che non è espressione della volontà della persona offesa: d'altro canto, per attribuire tale volontà all'esponente, occorrerebbe almeno rinvenire qualche ulterioreindice della volontà di perseguire l'autore del reato in quanto dichiarato dalla persona offesa, che nel caso in esame non si rinviene; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che la sentenza va annullata perché l'azione penale non doveva essere proseguita, non essendo contestata alcuna aggravante che determini la procedibilità d'ufficio, a seguito del d.lgs. 150 del 2022; P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato quella del Tribunale di Avellino e condannato il ricorrente alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di furto aggravato (artt. 110, 624 e 625 comma 1 n. 2, 5 e 7 cod. pen.); [OSCURATO:PERSONA] che il primo e il secondo motivo di ricorso - che lamentano violazione di legge, ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 336, 529 cod. proc. pen. per difetto originario della condizione di procedibilità e per erronea qualificazione della denuncia come querela — sono fondati. Difetta, infatti, nella asserita 'querela' alcuna volontà di perseguire l'autore del reato né la stessa può essere tratta esclusivamente dalla intestazione dell'atto di denuncia, ove si legge 'querela', che non è espressione della volontà della persona offesa: d'altro canto, per attribuire tale volontà all'esponente, occorrerebbe almeno rinvenire qualche ulterioreindice della volontà di perseguire l'autore del reato in quanto dichiarato dalla persona offesa, che nel caso in esame non si rinviene; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che la sentenza va annullata perché l'azione penale non doveva essere proseguita, non essendo contestata alcuna aggravante che determini la procedibilità d'ufficio, a seguito del d.lgs. 150 del 2022; P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32654/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris