CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 03973/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 q-- Rep. DECRETO Ud. sul ricorso 32472-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona ,del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO ( STATO, che la rappresenta e difende ex lege; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - 8 avverso la sentenza n. 1323/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 03/10/2019; R.G.N. 32472/2020 letto l'atto di rinuncia al ricorso, depositato in atti dalla ricorrente, unitamente all'atto di transazione sottoscritto dalle parti e nel cui art. 5 le stesse dichiarano "compensate tra loro le spese legali relative al procedimento in cassazione"; rilevato che il predetto atto di rinuncia è stato ritualmente notificato dalla ricorrente alla controparte costituita; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; P.Q. M . dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese del giudizio di Cassazione. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno g [OSCURATO:PERSONA]