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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 giugno 2024

Cassazione n. 18498/2024

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hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso iscritto al n. 1 2779 /20 2 2 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inpersona del legale rappresentante pro tempore rappresentat a e difes a in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’ A vvocatura G enerale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrent e – Oggetto: iva-operazioni sogg.inesistenti– ires - ded. i nt. 30%ROL– rilevanza interessi attivi Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza d ella Commissione tributaria regionale del la Campania n. 8651 / 1 0 /202 1 depositata in data 13 / 12 /2021 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a alla pubblica udienza del 13/06/2024d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ne ha chiesto il rigetto; Rilevatoche: - la società contribuente ricorreva avverso l'avviso di accertamento notificatole per il recupero di maggiore Ires maggiore Irap e maggioreiva per il periodo d'imposta 2013; - i recuperi si fondavano, quanto all’ iva , sui controlli relativi ai rapporticommerciali intrattenuti dalla società contribuente con le societàS ervizi I ntegrati s.n.c. e Romagna petroli s.a.s., a fronte deiquali secondo l'ufficio, la società contribuente aveva utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; per quanto di interessein questa sede, riguardo all'I res si contestava l'omessa variazionein aumento di interessi passivi sostenendo l' U fficio che lasocietà aveva effettuato una variazione in aumento del reddito inferiore a quella dovuta per euro 178.096, indebitamente così deducendoanche gli interessi di mora per il ritardato pagamento ele penali; - la società contribuente impugnava l'avviso di accertamento in parola; - la CTP rigettava il ricorso; appellava [OSCURATO:SOCIETA].; - con la pronuncia gravata la CTR ha confermato la sentenza di primogrado ritenendo l'appello infondato; - con riguardo ai rilievi I va il giudice dell'appello ha ritenuto desunta conchiarezza l'inesistenza dei fornitori della società contribuente; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 entrambiinfatti erano società gestite di fatto dai fratelli Borriello, la S erviz i I ntegrati risultava evasore totale non avendo mai presentatole dichiarazioni ed era priva della minima consistenza aziendaleformalmente, intestata a prestanome non ott emperante sistematicamente a tutti gli obblighi amministrativi e fiscali; La RomagnaPetroli risultava società fittizia; - inoltre, secondo la CT R, i documenti di accompagnamento semplificati (c.d.

DAS) emessi dai fornitori presentavano incongruenze che smentivano la provenienza del prodotto anche ilsolo passaggio attraverso le società sopradette; - quanto alla consapevolezza in capo alla società contribuente della inesistenza soggettiva il giudice dell'appello rilevava il mancato adempimento degli obblighi di diligenza in quanto la novità del rapporto di fornitura con le sopraddette società avrebbe dovuto imporrealla [OSCURATO:SOCIETA]. l'individuazione di elementi di sostegno allapresentazione di un ignoto fornitore in condizioni di assicurare unrapporto prolungato; - valorizza va poi la sentenza impugnata la circostanza che la contribuente a vesse visto quale unico soggetto interlocutore il Borrielloe che dei tali rapporti commerciali non sia stata trovata alcuna traccia documentale presso [OSCURATO:SOCIETA]. , specialmente alla luce della incongruenza documentale dei ridetti DAS, che avrebbe dovuto essere in ogni caso rilevata da un operatore di mercatodotato di media diligenza; - infine, la CTR sottolinea va come ulteriore elemento significativo l'inferioritàdel prezzo di acquisto , ben al di sotto della media di settore; - con riguardo al rilievo I res , la sentenza di appello rit eneva che gli interessiattivi addebitati dalla contribuente, in quanto interessi di mora,non potevano rilevare ai fini della determinazione del limite del30 del ROL (risultato operativo lordo) ; averne tenuto conto, quindi, ha consentito una deduzione dei conseguenti interessi Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 passivi, determinati in forza dell’applicazione di tale limite, non permessadall’art. 96 TUIR; - ricorre a questa Corte la [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato a tre motivi diimpugnazione illustrati da memori e ex art. 378 c.p.c. ; - resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate; - parte ricorrente ha anche depositato istanza di trattazione della controversiain pubblica udienza; - all’esito dell’adunanza camerale del 22 novembre 202 3 il Collegio disponeva con ordinanza la trattazione della causa in pubblica udienza; Consideratoche: - il primo motivo di impugnazione deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione falsa applicazione dell'art. 96 TUIR in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice del gravame interpretato e applicato l'art . 96 sopracitato in modo erratonella parte in cui ritiene che gli interessi applicati addebitati nelle fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della società CSTP Azienda della Mobilità, seppur riferiti a pagamenti sospesi, non siano riconducibili alla causa finanziaria ma piuttosto da considerarsiinteressi di tipo moratorio, come tali quindi irrilevanti nella determinazione del c.d.

ROL (risultato operativo lordo) e pertantoerroneamente ritenuti dalla società da computarsi (tra gli elementi di cui alla le tt .

A) dell’art. 2425 c.c.) per la sua determinazione; - il secondo motivo si duole della omessa, contraddittoria e illogica motivazioneex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. relativamente sempre alla violazionedell’art. 96 TUIR; - i motiv i, costituenti frammentazione di una medesima censura, possono esaminarsi congiuntamente e si rivelano entrambi infondati; - la disposizione di riferimento è l’art. 96 TUIR, nella formulazione invigore dal 24/01/2012 come modificato dal d.

L. del 24/01/2012 n. 1, art. 88, secondo il quale “gli interessi passivi e gli oneri Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 assimilati,diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventiassimilati.

L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per centodel risultato operativo lordo della gestione caratteristica.

La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007,non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli onerifinanziari di competenza, può essere portata ad incremento delrisultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta”; - è chiaro quindi che per determinare la quantità di interessi passivi deducibiliva determinato il 30% del risultato operativo lordo ( o ROL),valore numerico oltre il quale gli interessi passivi non sono deducibili.

La definizione e - per quanto qui specialmente rileva - la composizione del ROL in argomento è indicata dal comma 3 dell’art.96 TUIR, secondo il quale “per risultato operativo lordo si intendela differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell' articolo 2425 del codice civile , con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, cos ì come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumonole voci di conto economico corrispondenti”.

Va a questo puntopresa in esame la lettera A dell’art. 2425 c.c., che include: “A)Valore della produzione: 1)ricavi delle vendite e delle prestazioni; 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavoratie finiti; 3)variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 4)incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 5)altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in contoesercizio”.

Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 Conle classi A e B si confrontano i componenti positivi, relativi alla gestione caratteristica e alla gestione accessoria, costituenti il valoredella produzione con i costi della produzione classificati per natura; - la società contribuente ha sostenuto di avere correttamente ritenutorilevanti, in quanto compresi nella lett.

A ) sopra citata , gli interessi da essa addebitati per euro 178.096,00 che andavano qualificati come interessi con causa finanziaria e non come interessidi mora.

La qualificazione sostenuta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. degli interessi di mora li equipara, quindi, agli interessi da dilazionedi pagamento; questi ultimi certamente costituiscono – nel contesto della lett.

A ) di cui sopra – “ricavi delle vendite e prestazioni” poiché facenti nella sostanza parte del prezzo di vendita,dal momento che sono predeterminati in sede di accordo trale parti per la fissazione del prezzo; - diversamente da quanto argomentato dalla contribuente, ritiene il Collegio che non possa sostenersi tale equiparazione, per le ragionicorrettamente già evidenziat e dal giudice dell’appello; - depone in tal senso, oltre al contenuto della lett.

A) già citata, il comman. 3 dell’art. 96 TUIR secondo il quale “ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi,nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazionie titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debitidi natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivantida crediti della stessa natura.

Nei confronti dei soggetti operanticon la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali,calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto,ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi”; - la disposizione fa riferimento infatti – nel ritenerli rilevanti ai nostri fini – agli interessi (per quanto qui interessa, quelli attivi) che Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 derivanoda rapporti di finanziamento ( …” rapporto avente causa finanziaria ”) vale a dire da rapporti nei quali che è gravato dell’interesse alleggerisce la posizione finanziaria della controparte; - il testo della norma attribuisce rilievo, ritiene ancora il Collegio, agliinteressi derivanti da taluni contratti espressamente indicati, nonché da qualsiasi altra operazione avente causa finanziaria.

Rientra, pertanto, nell’ambito di applicazione della disciplina in esame ogni e qualunque interesse (od onere ad esso assimilato) collegato alla messa a disposizione di una provvista di danaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l’obbligo di restituzione e in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione; - in particolare, si richiamano – per gli interessi passivi – quelli che derivano da crediti commerciali, con ciò facendo ulteriore chiaro riferimentoanche ai crediti che sorgono in capo al cedente i beni cheaccetta una dilazione di pagamento a fronte della quale sono corrisposti gli interessi che bilanciano la posizione finanziaria del cedente compensando in capo a questi lo svantaggio consistente nelnon avere ottenuto il pagamento del prezzo integrale all’atto dellacessione del bene; - inoltre, anche secondo i corretti principi contabili la disposizione vainterpretata nel senso di richiama re gli interessi impliciti inclusi nelle dilazioni di pagamento praticate in ipotesi di regolazione differita,nel medio - lungo periodo, delle transazioni commerciali.

Viceversa, la natura e funzione degli interessi di mora non è isomorfaagli interessi finanziari, quali sono anche quelli derivanti daconcordate dilazioni di pagamento del prezzo ; - c ome correttamente ritenuto dalla CTR, infatti, la funzione degli interessidi mora è di tipo risarcitorio.

Sul punto, risultano ancora attuali le statuizioni contenute nelle sentenze di questa Corte (Cass.nn. 19702/2011 e 33513/2018 ) , dalle quali emerge che se gliinteressi di mora contrattualmente stabiliti (per effetto, ad es., Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8 di una clausola penale) assolvono “la funzione di determinare preventivamente il risarcimento dei danni in caso di ritardo o di inadempimento”, essi sono deducibili in quanto rilevano come “sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi”.Al contrario, ove gli interessi di mora rivestano, nel caso specifico, natura sanzionatoria, essi “non possono costituire - al pari di tutte le sanzioni irrogate all'impresa - costi funzionali al mantenimento dell'impresa sul mercato, come tali deducibili ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109” (cfr. Cass. n. 24930/2011); - è peraltro sulla base di tale principi o che si basa il consolidato orientamento della giurisprudenza sull’indeducibilità degli interessidi mora scaturenti dal ritardato pagamento delle imposte (vedasi,da ultimo, Cass. n. 28740/2022) ; - q uindi, per quel che riguarda gli interessi attivi derivanti dai medesimi rapporti, gli stessi assumono, al contrario, sempre rilevanzaai fini dell’applicazione dell’art . 96 TUIR , qualora derivino dacrediti di natura commerciale, siano essi impliciti che espliciti ; - invece, g li interessi di mora, quanto alla rilevazione contabile , trovano collocazione, secondo i l principio in materia OIC 12), al contoeconomico nella lett.

C) “ proventi e oneri finanziari ” , al.

N. 16 ( “ altri proventi finanziari ” ) come indicato nella sottocategoria d), “p roventi diversi dai precedenti ” (con separata indicazione di quellida imprese controllate, collegate e controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime).

Si iscrivono in questa vocetutti i proventi finanziari non compresi nella voce C15 o nelle altre sotto - voci della voce C16.

Si tratta di appostazioni contabili che,quindi, non vanno operate alla lett.

A ) del conto economico, chequi rileva nella determinazione del ROL; - c ome è noto, i principi contabili sono regole tecniche che rappresentano la migliore prassi operativa nella redazione dei documenti contabili; la loro funzione è quella di interpretare le norme di legge, sicché, essi comunque, costituiscono un Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9 importante criterio interpretativo nella valutazione della corretta appostazionedei dati societari nelle voci dello stato patrimoniale e del conto economico.

Infatti, la loro evoluzione nel tempo li rende sempre più precisi e raffinati, consentendo, dunque, alla governance delle società di effettuare scelte meglio ponderate nellaredazione dei bilanci ; - anche dall’applicazione di tali principi, quindi, deve concludersi per esclusionedegli interessi di mora dalle categorie di cui alla lett.

A) dell’art.2425 c.c.; - il terzo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per violazionedell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. letto in combinato disposto congli artt. 19 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 per avere la CTR daun lato sia ritenuto erroneamente sussistenti i gravi precisi e concordantiindizi di gravità richiesti ai fini della prova presuntiva da parte dell' A mministrazione della conoscenza della frode, dall’altro sia , sempre erroneamente , ritenuto che la società non abbiadato prova contraria circa la presenza degli stessi; infine, secondoparte ricorrente, la pronuncia impugnata avrebbe o reso motivazioneerrata e contraddittoria sul punto; - il motivo risulta infondato, in ogni sua articolazion e delle quali si compone; - in primo luogo, quanto alla denunciata insussistenza degli elementi indiziari , atti a fondare la prova presuntiva a favore dell'Ufficio, osserva il Collegio che in realtà dalla lettura della pronuncia gravata si evince come gli stessi sono stati del tutto correttamentee precisamente individuati in circostanze a tali fini chiaramente e univocamente significative della illiceità delle operazionioggetto di controllo; - si tratta appunto delle circostanze, puntualmente esaminate in ampia e convincente motivazione, relative all'essere la società fornitriceServizi [OSCURATO:SOCIETA].

“una società cartiera”, sia in forza delleindagini della Procura della Repubblica di Forlì che di quelle della Procura della Repubblica di Napoli, “soprattutto sulla base Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10 delle informazioni acquisite dai formali amministratori dell’ ente chetuttavia indicavano quali reali operatori per conto della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. i fratelli BORRIELLO” (pag. 13 della sentenza, penultimo periodo); inoltre “la società che si presentava quasi completamente priva di documentazione contabile risultava tuttavia aver acquisito ingenti quantitativi di prodotti petroliferi dalla Energycalor energia calore s.r.l.” (pag. 13 della sentenza ultimoperiodo); - inoltre, “la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. risultava evasore totale, non avendo mai presentato le dichiarazioni fiscali, era priva della minima consistenza aziendale, formalmente intestata a prestanome, e sistematicamente in ottemperanza a tutti gli obblighi amministrativi e fiscali. la società si era interposta tra i reali autori delle transazioni commerciali al solo scopo di commettere una ingente frode IVA determinata dalla falsa attribuzioned i ” esportatore abituale” e dai conseguenti benefici fiscaliconseguiti.

Anche la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. risultava di fatto gestita dai fratelli BORRIELLO, ed anche in questo caso le conclusioni delle indagini compiute dalla Guardia di Finanza di Cervia non lasciavano dubbi in ordine alla natura fittizia della societàe delle relative fatture” (pag. 14 primo e secondo periodo dellasentenza impugnata); - e ancora, ha pure accertato la CTR come “i DAS … presentano numeroseincongruenze riportando talvolta che la destinataria dei prodottipetroliferi è la [OSCURATO:SOCIETA]. mentre il fornitore e la ESSO ITALIANAs.r.l. la società committente la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che peraltro ha negato di aver mai avuto rapporti commerciali con la Servizi integrati [OSCURATO:SOCIETA] pesanti anomalie sono state individuate per la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. anche in questo caso i DAS smentiscono la provenienza del prodotto (o anche il solo passaggio) dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. adispetto della formale riconducibilità a tale società da parte della Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11 [OSCURATO:SOCIETA]. di 13 fatture per un ammontare di euro 311.184,15”;(ancora pag. 14 della pronuncia gravata); - ebbene, tali dati di fatto sopra sintetizzati (e quelli individuati ancora d alla CTR nelle seguenti pagine della motivazione) ben potevanocostituire proprio quegli elementi oggettivi specifici tali dapoter far presumere l’esistenza di operazioni soggettivamente inesistenti, a fronte dei quali elementi sorgeva l’obbligo, per il contribuente che ne fosse a conoscenza, o che avrebbe dovuto esserne a conoscenza usando la massima diligenza ragionevolmente da questi esigibile, in ragione della qualità professionale ricoperta, di da r prova della propria massima diligenzanell’aver agito; - infatti, per costante giurisprudenza di questo Giudice della Legittimità (in ultimo tra molte, si veda in termini Cass. Sez.5, Sentenza n. 24471 del 09/08/2022) i n tema di detrazione dell'IVA, in caso di operazioni che siano qualificate e contestate come soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitoreera fittizio ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditoreonesto e mediamente esperto, che l'operazione era finalizzata all'evasione dell'imposta, essendo sostanzialmenteinesistente il contraente; - incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscalee di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione,la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanzadi benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi ; - la giurisprudenza della Corte di Giustizia Unionale ha ispirato e conferma tali conclusioni, sia pure sottolineando come è giust o Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 12 che il contribuente non può soffrire conseguente pregiudizievoli dal comportamento fiscale del terzo (CGUE, sentenza del 21.6.2012,causa C - 80/11); nondimeno, sul piano probatorio, la giurisprudenzadi questa Corte, in tema di detrazione iva correlata adoperazioni ritenute inesistenti, afferma in coerenza con la Corte dell’Unioneche la prova che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovutosapere che la cessione dei beni si iscriveva in un'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, può essere fornita dall'Amministrazione anche mediante presunzioni - come espressamenteprevede l'art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 - valorizzando, nel quadro indiziario, quali elementi sintomatici della mancata esecuzione della prestazione dal fatturante, l'assenza della minima dotazione personale e strumentale adeguata alla predetta esecuzione, l'immediatezza dei rapporti (cedente/prestatore fatturante interposto e cessionario/committente), una conclamata inidoneità allo svolgimentodell'attività economica e la non corrispondenza tra i cedenti e la società coinvolta nell'operazione, ( Cass. n. 5339/2020); - quanto poi all’ulteriore profilo del motivo, inerente il vizio di motivazione,la doglianza è all’evidenza infondata, avendo la CTR ampiamente e chiaramente, senza alcuna contraddizione, espresso con ampiezza argomentativa e logica inattaccabile le ragioni che – alla luce delle prove complessivamente dedotte e delledifese proposte dalle parti – l’hanno condotta a decisione; - sul punto, va ricordato che ( tra plurime pronunce, si veda quanto sancito da Cass. Sez.

L., Sentenza n. 17196 del 17/08/2020) i l viziodi motivazione contraddittoria sussiste solo in presenza di un contrastoche risulti insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimentologico-giuridico posto a base della decisione, sicché detto vizio non è ipotizzabile nel caso in cui la contraddizione denunziata riguardi le contrastanti valutazioni compiute dal Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 13 giudice di primo grado e da quello di appello, dovendo altrimenti ritenersicontraddittorie tutte le sentenze di secondo grado che abbiano motivato in modo difforme dal giudice di prime cure, né in caso di contrasto - pur denunciabile sotto altri profili - tra le affermazionidella stessa sentenza ed il contenuto di altre prove e documenti; - ciò posto, è poi anche evidente come il motivo tenda (nel soffermarsia più riprese sul contenuto dei DAS e sulla paternità dellaloro redazione (pagg. 13 seguenti) a sollecitare questa Corte aun riesame del merito (la CTR invero tratta il profilo con ampia e chiara motivazione in particolare a pag. 13 della pronuncia), operazioneche non le è consentita; - va sul punto, in ultimo, ricordato che è del tutto ferma questa Corte nel ritenere (tra più sentenza in argomento si veda la recente Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 1 9/07/2021) che lavalutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioniin ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previstodall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta acriticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art.116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilitàdelle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessivavalutazione delle risultanze processuali, contenuta nellasentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazioneal fine di ottenere la revisione da parte del giudice di l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso iscritto al n. 1 2779 /20 2 2 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inpersona del legale rappresentante pro tempore rappresentat a e difes a in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’ A vvocatura G enerale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrent e – Oggetto: iva-operazioni sogg.inesistenti– ires - ded. i nt. 30%ROL– rilevanza interessi attivi Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza d ella Commissione tributaria regionale del la Campania n. 8651 / 1 0 /202 1 depositata in data 13 / 12 /2021 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a alla pubblica udienza del 13/06/2024d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ne ha chiesto il rigetto; Rilevatoche: - la società contribuente ricorreva avverso l'avviso di accertamento notificatole per il recupero di maggiore Ires maggiore Irap e maggioreiva per il periodo d'imposta 2013; - i recuperi si fondavano, quanto all’ iva , sui controlli relativi ai rapporticommerciali intrattenuti dalla società contribuente con le societàS ervizi I ntegrati s.n.c. e Romagna petroli s.a.s., a fronte deiquali secondo l'ufficio, la società contribuente aveva utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; per quanto di interessein questa sede, riguardo all'I res si contestava l'omessa variazionein aumento di interessi passivi sostenendo l' U fficio che lasocietà aveva effettuato una variazione in aumento del reddito inferiore a quella dovuta per euro 178.096, indebitamente così deducendoanche gli interessi di mora per il ritardato pagamento ele penali; - la società contribuente impugnava l'avviso di accertamento in parola; - la CTP rigettava il ricorso; appellava [OSCURATO:SOCIETA].; - con la pronuncia gravata la CTR ha confermato la sentenza di primogrado ritenendo l'appello infondato; - con riguardo ai rilievi I va il giudice dell'appello ha ritenuto desunta conchiarezza l'inesistenza dei fornitori della società contribuente; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 entrambiinfatti erano società gestite di fatto dai fratelli Borriello, la S erviz i I ntegrati risultava evasore totale non avendo mai presentatole dichiarazioni ed era priva della minima consistenza aziendaleformalmente, intestata a prestanome non ott emperante sistematicamente a tutti gli obblighi amministrativi e fiscali; La RomagnaPetroli risultava società fittizia; - inoltre, secondo la CT R, i documenti di accompagnamento semplificati (c.d. DAS) emessi dai fornitori presentavano incongruenze che smentivano la provenienza del prodotto anche ilsolo passaggio attraverso le società sopradette; - quanto alla consapevolezza in capo alla società contribuente della inesistenza soggettiva il giudice dell'appello rilevava il mancato adempimento degli obblighi di diligenza in quanto la novità del rapporto di fornitura con le sopraddette società avrebbe dovuto imporrealla [OSCURATO:SOCIETA]. l'individuazione di elementi di sostegno allapresentazione di un ignoto fornitore in condizioni di assicurare unrapporto prolungato; - valorizza va poi la sentenza impugnata la circostanza che la contribuente a vesse visto quale unico soggetto interlocutore il Borrielloe che dei tali rapporti commerciali non sia stata trovata alcuna traccia documentale presso [OSCURATO:SOCIETA]. , specialmente alla luce della incongruenza documentale dei ridetti DAS, che avrebbe dovuto essere in ogni caso rilevata da un operatore di mercatodotato di media diligenza; - infine, la CTR sottolinea va come ulteriore elemento significativo l'inferioritàdel prezzo di acquisto , ben al di sotto della media di settore; - con riguardo al rilievo I res , la sentenza di appello rit eneva che gli interessiattivi addebitati dalla contribuente, in quanto interessi di mora,non potevano rilevare ai fini della determinazione del limite del30 del ROL (risultato operativo lordo) ; averne tenuto conto, quindi, ha consentito una deduzione dei conseguenti interessi Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 passivi, determinati in forza dell’applicazione di tale limite, non permessadall’art. 96 TUIR; - ricorre a questa Corte la [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato a tre motivi diimpugnazione illustrati da memori e ex art. 378 c.p.c. ; - resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate; - parte ricorrente ha anche depositato istanza di trattazione della controversiain pubblica udienza; - all’esito dell’adunanza camerale del 22 novembre 202 3 il Collegio disponeva con ordinanza la trattazione della causa in pubblica udienza; Consideratoche: - il primo motivo di impugnazione deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione falsa applicazione dell'art. 96 TUIR in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice del gravame interpretato e applicato l'art . 96 sopracitato in modo erratonella parte in cui ritiene che gli interessi applicati addebitati nelle fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della società CSTP Azienda della Mobilità, seppur riferiti a pagamenti sospesi, non siano riconducibili alla causa finanziaria ma piuttosto da considerarsiinteressi di tipo moratorio, come tali quindi irrilevanti nella determinazione del c.d. ROL (risultato operativo lordo) e pertantoerroneamente ritenuti dalla società da computarsi (tra gli elementi di cui alla le tt . A) dell’art. 2425 c.c.) per la sua determinazione; - il secondo motivo si duole della omessa, contraddittoria e illogica motivazioneex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. relativamente sempre alla violazionedell’art. 96 TUIR; - i motiv i, costituenti frammentazione di una medesima censura, possono esaminarsi congiuntamente e si rivelano entrambi infondati; - la disposizione di riferimento è l’art. 96 TUIR, nella formulazione invigore dal 24/01/2012 come modificato dal d. L. del 24/01/2012 n. 1, art. 88, secondo il quale “gli interessi passivi e gli oneri Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 assimilati,diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventiassimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per centodel risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007,non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli onerifinanziari di competenza, può essere portata ad incremento delrisultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta”; - è chiaro quindi che per determinare la quantità di interessi passivi deducibiliva determinato il 30% del risultato operativo lordo ( o ROL),valore numerico oltre il quale gli interessi passivi non sono deducibili. La definizione e - per quanto qui specialmente rileva - la composizione del ROL in argomento è indicata dal comma 3 dell’art.96 TUIR, secondo il quale “per risultato operativo lordo si intendela differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell' articolo 2425 del codice civile , con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, cos ì come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumonole voci di conto economico corrispondenti”. Va a questo puntopresa in esame la lettera A dell’art. 2425 c.c., che include: “A)Valore della produzione: 1)ricavi delle vendite e delle prestazioni; 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavoratie finiti; 3)variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 4)incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 5)altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in contoesercizio”. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 Conle classi A e B si confrontano i componenti positivi, relativi alla gestione caratteristica e alla gestione accessoria, costituenti il valoredella produzione con i costi della produzione classificati per natura; - la società contribuente ha sostenuto di avere correttamente ritenutorilevanti, in quanto compresi nella lett. A ) sopra citata , gli interessi da essa addebitati per euro 178.096,00 che andavano qualificati come interessi con causa finanziaria e non come interessidi mora. La qualificazione sostenuta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. degli interessi di mora li equipara, quindi, agli interessi da dilazionedi pagamento; questi ultimi certamente costituiscono – nel contesto della lett. A ) di cui sopra – “ricavi delle vendite e prestazioni” poiché facenti nella sostanza parte del prezzo di vendita,dal momento che sono predeterminati in sede di accordo trale parti per la fissazione del prezzo; - diversamente da quanto argomentato dalla contribuente, ritiene il Collegio che non possa sostenersi tale equiparazione, per le ragionicorrettamente già evidenziat e dal giudice dell’appello; - depone in tal senso, oltre al contenuto della lett. A) già citata, il comman. 3 dell’art. 96 TUIR secondo il quale “ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi,nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazionie titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debitidi natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivantida crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanticon la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali,calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto,ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi”; - la disposizione fa riferimento infatti – nel ritenerli rilevanti ai nostri fini – agli interessi (per quanto qui interessa, quelli attivi) che Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 derivanoda rapporti di finanziamento ( …” rapporto avente causa finanziaria ”) vale a dire da rapporti nei quali che è gravato dell’interesse alleggerisce la posizione finanziaria della controparte; - il testo della norma attribuisce rilievo, ritiene ancora il Collegio, agliinteressi derivanti da taluni contratti espressamente indicati, nonché da qualsiasi altra operazione avente causa finanziaria. Rientra, pertanto, nell’ambito di applicazione della disciplina in esame ogni e qualunque interesse (od onere ad esso assimilato) collegato alla messa a disposizione di una provvista di danaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l’obbligo di restituzione e in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione; - in particolare, si richiamano – per gli interessi passivi – quelli che derivano da crediti commerciali, con ciò facendo ulteriore chiaro riferimentoanche ai crediti che sorgono in capo al cedente i beni cheaccetta una dilazione di pagamento a fronte della quale sono corrisposti gli interessi che bilanciano la posizione finanziaria del cedente compensando in capo a questi lo svantaggio consistente nelnon avere ottenuto il pagamento del prezzo integrale all’atto dellacessione del bene; - inoltre, anche secondo i corretti principi contabili la disposizione vainterpretata nel senso di richiama re gli interessi impliciti inclusi nelle dilazioni di pagamento praticate in ipotesi di regolazione differita,nel medio - lungo periodo, delle transazioni commerciali. Viceversa, la natura e funzione degli interessi di mora non è isomorfaagli interessi finanziari, quali sono anche quelli derivanti daconcordate dilazioni di pagamento del prezzo ; - c ome correttamente ritenuto dalla CTR, infatti, la funzione degli interessidi mora è di tipo risarcitorio. Sul punto, risultano ancora attuali le statuizioni contenute nelle sentenze di questa Corte (Cass.nn. 19702/2011 e 33513/2018 ) , dalle quali emerge che se gliinteressi di mora contrattualmente stabiliti (per effetto, ad es., Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8 di una clausola penale) assolvono “la funzione di determinare preventivamente il risarcimento dei danni in caso di ritardo o di inadempimento”, essi sono deducibili in quanto rilevano come “sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi”.Al contrario, ove gli interessi di mora rivestano, nel caso specifico, natura sanzionatoria, essi “non possono costituire - al pari di tutte le sanzioni irrogate all'impresa - costi funzionali al mantenimento dell'impresa sul mercato, come tali deducibili ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109” (cfr. Cass. n. 24930/2011); - è peraltro sulla base di tale principi o che si basa il consolidato orientamento della giurisprudenza sull’indeducibilità degli interessidi mora scaturenti dal ritardato pagamento delle imposte (vedasi,da ultimo, Cass. n. 28740/2022) ; - q uindi, per quel che riguarda gli interessi attivi derivanti dai medesimi rapporti, gli stessi assumono, al contrario, sempre rilevanzaai fini dell’applicazione dell’art . 96 TUIR , qualora derivino dacrediti di natura commerciale, siano essi impliciti che espliciti ; - invece, g li interessi di mora, quanto alla rilevazione contabile , trovano collocazione, secondo i l principio in materia OIC 12), al contoeconomico nella lett. C) “ proventi e oneri finanziari ” , al. N. 16 ( “ altri proventi finanziari ” ) come indicato nella sottocategoria d), “p roventi diversi dai precedenti ” (con separata indicazione di quellida imprese controllate, collegate e controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime). Si iscrivono in questa vocetutti i proventi finanziari non compresi nella voce C15 o nelle altre sotto - voci della voce C16. Si tratta di appostazioni contabili che,quindi, non vanno operate alla lett. A ) del conto economico, chequi rileva nella determinazione del ROL; - c ome è noto, i principi contabili sono regole tecniche che rappresentano la migliore prassi operativa nella redazione dei documenti contabili; la loro funzione è quella di interpretare le norme di legge, sicché, essi comunque, costituiscono un Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9 importante criterio interpretativo nella valutazione della corretta appostazionedei dati societari nelle voci dello stato patrimoniale e del conto economico. Infatti, la loro evoluzione nel tempo li rende sempre più precisi e raffinati, consentendo, dunque, alla governance delle società di effettuare scelte meglio ponderate nellaredazione dei bilanci ; - anche dall’applicazione di tali principi, quindi, deve concludersi per esclusionedegli interessi di mora dalle categorie di cui alla lett. A) dell’art.2425 c.c.; - il terzo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per violazionedell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. letto in combinato disposto congli artt. 19 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 per avere la CTR daun lato sia ritenuto erroneamente sussistenti i gravi precisi e concordantiindizi di gravità richiesti ai fini della prova presuntiva da parte dell' A mministrazione della conoscenza della frode, dall’altro sia , sempre erroneamente , ritenuto che la società non abbiadato prova contraria circa la presenza degli stessi; infine, secondoparte ricorrente, la pronuncia impugnata avrebbe o reso motivazioneerrata e contraddittoria sul punto; - il motivo risulta infondato, in ogni sua articolazion e delle quali si compone; - in primo luogo, quanto alla denunciata insussistenza degli elementi indiziari , atti a fondare la prova presuntiva a favore dell'Ufficio, osserva il Collegio che in realtà dalla lettura della pronuncia gravata si evince come gli stessi sono stati del tutto correttamentee precisamente individuati in circostanze a tali fini chiaramente e univocamente significative della illiceità delle operazionioggetto di controllo; - si tratta appunto delle circostanze, puntualmente esaminate in ampia e convincente motivazione, relative all'essere la società fornitriceServizi [OSCURATO:SOCIETA]. “una società cartiera”, sia in forza delleindagini della Procura della Repubblica di Forlì che di quelle della Procura della Repubblica di Napoli, “soprattutto sulla base Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10 delle informazioni acquisite dai formali amministratori dell’ ente chetuttavia indicavano quali reali operatori per conto della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. i fratelli BORRIELLO” (pag. 13 della sentenza, penultimo periodo); inoltre “la società che si presentava quasi completamente priva di documentazione contabile risultava tuttavia aver acquisito ingenti quantitativi di prodotti petroliferi dalla Energycalor energia calore s.r.l.” (pag. 13 della sentenza ultimoperiodo); - inoltre, “la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. risultava evasore totale, non avendo mai presentato le dichiarazioni fiscali, era priva della minima consistenza aziendale, formalmente intestata a prestanome, e sistematicamente in ottemperanza a tutti gli obblighi amministrativi e fiscali. la società si era interposta tra i reali autori delle transazioni commerciali al solo scopo di commettere una ingente frode IVA determinata dalla falsa attribuzioned i ” esportatore abituale” e dai conseguenti benefici fiscaliconseguiti. Anche la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. risultava di fatto gestita dai fratelli BORRIELLO, ed anche in questo caso le conclusioni delle indagini compiute dalla Guardia di Finanza di Cervia non lasciavano dubbi in ordine alla natura fittizia della societàe delle relative fatture” (pag. 14 primo e secondo periodo dellasentenza impugnata); - e ancora, ha pure accertato la CTR come “i DAS … presentano numeroseincongruenze riportando talvolta che la destinataria dei prodottipetroliferi è la [OSCURATO:SOCIETA]. mentre il fornitore e la ESSO ITALIANAs.r.l. la società committente la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che peraltro ha negato di aver mai avuto rapporti commerciali con la Servizi integrati [OSCURATO:SOCIETA] pesanti anomalie sono state individuate per la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. anche in questo caso i DAS smentiscono la provenienza del prodotto (o anche il solo passaggio) dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. adispetto della formale riconducibilità a tale società da parte della Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11 [OSCURATO:SOCIETA]. di 13 fatture per un ammontare di euro 311.184,15”;(ancora pag. 14 della pronuncia gravata); - ebbene, tali dati di fatto sopra sintetizzati (e quelli individuati ancora d alla CTR nelle seguenti pagine della motivazione) ben potevanocostituire proprio quegli elementi oggettivi specifici tali dapoter far presumere l’esistenza di operazioni soggettivamente inesistenti, a fronte dei quali elementi sorgeva l’obbligo, per il contribuente che ne fosse a conoscenza, o che avrebbe dovuto esserne a conoscenza usando la massima diligenza ragionevolmente da questi esigibile, in ragione della qualità professionale ricoperta, di da r prova della propria massima diligenzanell’aver agito; - infatti, per costante giurisprudenza di questo Giudice della Legittimità (in ultimo tra molte, si veda in termini Cass. Sez.5, Sentenza n. 24471 del 09/08/2022) i n tema di detrazione dell'IVA, in caso di operazioni che siano qualificate e contestate come soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitoreera fittizio ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditoreonesto e mediamente esperto, che l'operazione era finalizzata all'evasione dell'imposta, essendo sostanzialmenteinesistente il contraente; - incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscalee di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione,la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanzadi benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi ; - la giurisprudenza della Corte di Giustizia Unionale ha ispirato e conferma tali conclusioni, sia pure sottolineando come è giust o Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 12 che il contribuente non può soffrire conseguente pregiudizievoli dal comportamento fiscale del terzo (CGUE, sentenza del 21.6.2012,causa C - 80/11); nondimeno, sul piano probatorio, la giurisprudenzadi questa Corte, in tema di detrazione iva correlata adoperazioni ritenute inesistenti, afferma in coerenza con la Corte dell’Unioneche la prova che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovutosapere che la cessione dei beni si iscriveva in un'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, può essere fornita dall'Amministrazione anche mediante presunzioni - come espressamenteprevede l'art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 - valorizzando, nel quadro indiziario, quali elementi sintomatici della mancata esecuzione della prestazione dal fatturante, l'assenza della minima dotazione personale e strumentale adeguata alla predetta esecuzione, l'immediatezza dei rapporti (cedente/prestatore fatturante interposto e cessionario/committente), una conclamata inidoneità allo svolgimentodell'attività economica e la non corrispondenza tra i cedenti e la società coinvolta nell'operazione, ( Cass. n. 5339/2020); - quanto poi all’ulteriore profilo del motivo, inerente il vizio di motivazione,la doglianza è all’evidenza infondata, avendo la CTR ampiamente e chiaramente, senza alcuna contraddizione, espresso con ampiezza argomentativa e logica inattaccabile le ragioni che – alla luce delle prove complessivamente dedotte e delledifese proposte dalle parti – l’hanno condotta a decisione; - sul punto, va ricordato che ( tra plurime pronunce, si veda quanto sancito da Cass. Sez. L., Sentenza n. 17196 del 17/08/2020) i l viziodi motivazione contraddittoria sussiste solo in presenza di un contrastoche risulti insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimentologico-giuridico posto a base della decisione, sicché detto vizio non è ipotizzabile nel caso in cui la contraddizione denunziata riguardi le contrastanti valutazioni compiute dal Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 13 giudice di primo grado e da quello di appello, dovendo altrimenti ritenersicontraddittorie tutte le sentenze di secondo grado che abbiano motivato in modo difforme dal giudice di prime cure, né in caso di contrasto - pur denunciabile sotto altri profili - tra le affermazionidella stessa sentenza ed il contenuto di altre prove e documenti; - ciò posto, è poi anche evidente come il motivo tenda (nel soffermarsia più riprese sul contenuto dei DAS e sulla paternità dellaloro redazione (pagg. 13 seguenti) a sollecitare questa Corte aun riesame del merito (la CTR invero tratta il profilo con ampia e chiara motivazione in particolare a pag. 13 della pronuncia), operazioneche non le è consentita; - va sul punto, in ultimo, ricordato che è del tutto ferma questa Corte nel ritenere (tra più sentenza in argomento si veda la recente Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 1 9/07/2021) che lavalutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioniin ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previstodall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta acriticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art.116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilitàdelle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessivavalutazione delle risultanze processuali, contenuta nellasentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazioneal fine di ottenere la revisione da parte del giudice di l