Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:87
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CJ0342_INF

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 febbraio 2023 – Commissione / Slovacchia (Valori limite – PM10) (causa C‑342/21) ( 1 ) «Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI – Superamento sistematico e persistente dei valori limite applicabili alle microparticelle (PM10) in determinate zone della Slovacchia – Articolo 23, paragrafo 1 – Allegato XV – Periodo di superamento di tali valori limite “il più breve possibile” – Misure appropriate»

1. Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Adattamento in ragione di un cambiamento nel diritto dell’Unione – Ammissibilità – Presupposti (Art. 258 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, art. 13 e allegato XI; direttiva del Consiglio 1999/30, art. 5 e allegato III) (v. punto 50)

2. Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Presa in considerazione di fatti posteriori al parere motivato – Presupposti – Fatti della stessa natura e costitutivi dello stesso comportamento di quelli in un primo momento considerati (Art. 258 TFUE) (v. punto 51)

3. Ambiente – Inquinamento atmosferico – Qualità dell’aria ambiente – Direttiva 2008/50 – Valori limite per la protezione della salute umana – Superamento sistematico e persistente – Inadempimento (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, art. 13, § 1, e allegato XI) (v. punti 53‑58, 60, dispositivo 1)

4. Ricorso per inadempimento – Natura obiettiva – Origine dell’inadempimento – Irrilevanza (Art. 258 TFUE) (v. punti 64‑68)

5. Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Precisazione delle censure iniziali nell’atto introduttivo del ricorso – Ammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punto 105)

6. Ambiente – Inquinamento atmosferico – Qualità dell’aria ambiente – Direttiva 2008/50 – Valori limite per la protezione della salute umana – Materiale particolato PM10 – Superamento – Conseguenze – Obbligo per lo Stato membro di elaborare un piano per porvi rimedio – Termine – Mancata adozione di misure appropriate ed efficaci che garantiscano un periodo di superamento il più breve possibile – Inadempimento (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, artt. 13, § 1, 22 e 23, § 1, 2 e al., e allegati XI e XV) (v. punti 110‑117, 120‑128, 135‑137, dispositivo 1)

7. Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione – Deduzione di elementi che dimostrano l’inadempimento – Presunzioni – Inammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punto 118) Dispositivo 1) La Repubblica slovacca è venuta meno: – agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, in combinato disposto con l’allegato XI di quest’ultima, superando il valore limite giornaliero applicabile alle microparticelle (PM 10 ) in modo sistematico e persistente dal 2005 fino al 2019 incluso, ad eccezione del 2016, nella zona SKBB01, regione di [OSCURATO:PERSONA] e, ad eccezione degli anni 2009, 2015 e 2016, nell’agglomerato SKKO01.1, Košice, e – in tale zona e in tale agglomerato, come nella zona SKKO02, regione di Kosiče, agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva, in combinato disposto con l’allegato XV di quest’ultima, non prevedendo misure appropriate nei suoi piani relativi alla qualità dell’aria affinché il periodo di superamento di tale valore limite fosse il più breve possibile. 2) La Repubblica slovacca è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 278 del 12.7.2021 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0342_INF Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 febbraio 2023 – Commissione / Slovacchia (Valori limite – PM10) (causa C‑342/21) ( 1 ) «Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI – Superamento sistematico e persistente dei valori limite applicabili alle microparticelle (PM10) in determinate zone della Slovacchia – Articolo 23, paragrafo 1 – Allegato XV – Periodo di superamento di tali valori limite “il più breve possibile” – Misure appropriate» 1. Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Adattamento in ragione di un cambiamento nel diritto dell’Unione – Ammissibilità – Presupposti (Art. 258 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, art. 13 e allegato XI; direttiva del Consiglio 1999/30, art. 5 e allegato III) (v. punto 50) 2. Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Presa in considerazione di fatti posteriori al parere motivato – Presupposti – Fatti della stessa natura e costitutivi dello stesso comportamento di quelli in un primo momento considerati (Art. 258 TFUE) (v. punto 51) 3. Ambiente – Inquinamento atmosferico – Qualità dell’aria ambiente – Direttiva 2008/50 – Valori limite per la protezione della salute umana – Superamento sistematico e persistente – Inadempimento (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, art. 13, § 1, e allegato XI) (v. punti 53‑58, 60, dispositivo 1) 4. Ricorso per inadempimento – Natura obiettiva – Origine dell’inadempimento – Irrilevanza (Art. 258 TFUE) (v. punti 64‑68) 5. Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Precisazione delle censure iniziali nell’atto introduttivo del ricorso – Ammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punto 105) 6. Ambiente – Inquinamento atmosferico – Qualità dell’aria ambiente – Direttiva 2008/50 – Valori limite per la protezione della salute umana – Materiale particolato PM10 – Superamento – Conseguenze – Obbligo per lo Stato membro di elaborare un piano per porvi rimedio – Termine – Mancata adozione di misure appropriate ed efficaci che garantiscano un periodo di superamento il più breve possibile – Inadempimento (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, artt. 13, § 1, 22 e 23, § 1, 2 e al., e allegati XI e XV) (v. punti 110‑117, 120‑128, 135‑137, dispositivo 1) 7. Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione – Deduzione di elementi che dimostrano l’inadempimento – Presunzioni – Inammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punto 118) Dispositivo 1) La Repubblica slovacca è venuta meno: – agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, in combinato disposto con l’allegato XI di quest’ultima, superando il valore limite giornaliero applicabile alle microparticelle (PM 10 ) in modo sistematico e persistente dal 2005 fino al 2019 incluso, ad eccezione del 2016, nella zona SKBB01, regione di [OSCURATO:PERSONA] e, ad eccezione degli anni 2009, 2015 e 2016, nell’agglomerato SKKO01.1, Košice, e – in tale zona e in tale agglomerato, come nella zona SKKO02, regione di Kosiče, agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva, in combinato disposto con l’allegato XV di quest’ultima, non prevedendo misure appropriate nei suoi piani relativi alla qualità dell’aria affinché il periodo di superamento di tale valore limite fosse il più breve possibile. 2) La Repubblica slovacca è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 278 del 12.7.2021 .
Sentenza Corte di giustizia UE/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris