CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10312/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto personalmente da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 del Tribunale di Foggia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Foggia applicava, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione per i delitti di ricettazione di una carta di circolazione e di una vettura, nonché di falso materiale di una carta di identità e di un codice fiscale. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione personalmente l’imputato deducendo, con un primo motivo, l’erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati in termini di ricettazione (capi 3 e 4) e, con un secondo motivo, il difetto di querela con riferimento al reato di furto che è presupposto di tali addebiti. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’impugnazione, presentata personalmente dall’imputato, è inammissibile in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale ilricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla partepersonalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, essendo anche irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'eventuale autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione delricorso (ipotesi, peraltro, non configurabile nella specie in quanto esso reca, in apparenza, la sola firma dell’imputato) che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. U., n.8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01; Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765; Sez.6, n. 54681 del 03/12/2018 , Zahir, Rv. 274636; Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177; Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885; Sez. 5, n. 18315del 25/03/2019 , Manfreda, Rv. 276039). 2. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata con riferimento ai profili di colpa evidenziabili nel ricorso, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 1