CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06367/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Legge; ritenuto che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per il delitto di ricettazione ascritto all'odierno ricorrente, con particolare riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo, non è formulato in termini consentiti in questa sede, in quanto, oltre a essere privo di specificità poiché fondato su profili di censura già prospettati con l'atto di appello e già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici, esso risulta anche teso a prospettare una rivalutazione degli elementi probatori posti dai giudici di merito alla base del decisum, mentre esula dai poteri di questa Corte procedere a una "rilettura" degli elementi di fatto e delle risultanze processuali, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944), essendo il giudizio di legittimità limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che, nel caso di specie, i giudici di appello, facendo corretta applicazione dei principi di diritto affermati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), hanno congruamente esplicato logiche ragioni di fatto e di diritto per cui devono ritenersi pienamente integrati gli elementi tanto oggettivi quanto soggettivi del reato di cui all'art. 648 cod. pen. (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 sugli elementi che provano la piena sussistenza del coefficiente doloso in capo all'odierno ricorrente, logicamente desunto dalla natura dei beni oggetto del reato presupposto di furto, e cioè la patente di guida e la tessera sanitaria intestate ad altro soggetto, rinvenuti nella disponibilità dell'imputato, oltreché dall'omissione di ogni qualsivoglia plausibile spiegazione sull'origine di tale possesso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il