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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 16281/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24199/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (che si difende in proprio) di Chieti, ex lege domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - parte ricorrente - contro Ministero della Giustizia-Tribunale di Chieti-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.nte pro tempore; - parte intimata - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo n.20 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. §

1. Almo, Fausto e [OSCURATO:PERSONA] propongono un articolato motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto inammissibile, perché tardivo, il ricorso da essi proposto (unitamente a [OSCURATO:PERSONA]) avverso il provvedimento di irrogazione sanzioni loro notificato dall’[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Chieti per ‘omesso versamento del contributo F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 24199/2018 Numero sezionale 1677/2022 Numero di raccolta generale 16281/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 unificato per mutamento del rito’ in relazione ad un procedimento civile ivi proposto (art.16 co. 1 bis d.P.R. 115/02).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - la statuizione di primo grado era passata in giudicato relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], non appellante; - per quanto concerneva gli altri co-obbligati in solido, la tardività del ricorso originario andava confermata, in quanto notificato (14.11.2013) oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell’atto sanzionatorio, da ritenersi perfezionata (ex art.8, co. 4^, l. 890/82 nella formulazione vigente ratione temporis) decorsi dieci giorni dall’avviso raccomandato ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) di suo deposito e giacenza presso l’ufficio postale; - infondata era la tesi di tempestività del ricorso sostenuta dagli appellanti, secondo cui il termine di 60 giorni per impugnare doveva farsi decorrere dal giorno dell’effettivo ritiro del plico raccomandato presso tale ufficio (1^.8.2013), trovando smentita sia nella lettera della legge, sia nella ratio di non far dipendere gli effetti della notificazione dalla scelta discrezionale della data di ritiro da parte del destinatario.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla parte intimata. §

2. Con l’unico motivo di ricorso (articolato in tre correlate e strettamente connesse censure: ric. pagg.4-5) i ricorrenti lamentano, ex art.360, co. 1^, nn.3, 5 e 4 cod.proc.civ.: - violazione o falsa applicazione delle norme sulle notificazioni (segnatamente nell’omessa applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione tra mittente e destinatario); - ‘omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione’ sul perfezionamento degli effetti della notificazione dell’atto sanzionatorio ai fini del termine per impugnare; - nullità della sentenza ‘per effetto dei motivi precedenti’. §

3. Si tratta di motivi per più versi inammissibili.

In linea generale, essi non rispondono ai requisiti di chiarezza, specificità e precisa riferibilità alla decisione impugnata stabiliti dalla disciplina legale di cui all'articolo 366 cod.proc.civ., ed ormai da tempo focalizzati da una giurisprudenza pacifica e consolidata (tra le molte, Cass. nn. 11603/18, 9570/17); con quanto ne consegue in ordine alla carenza del connotato fondamentale della autosufficienza, F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 24199/2018 Numero sezionale 1677/2022 Numero di raccolta generale 16281/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 a sua volta richiesto dalla legge per porre questa Corte in condizione di effettuare, con la dovuta efficacia ed immediatezza, il controllo di legittimità ad essa demandato.

Al contrario, ci si trova di fronte a motivi mirati a far valere, alla stregua di quanto accadrebbe in presenza di un vero e proprio ‘terzo grado’ di giudizio di merito, la mera asserita ingiustizia della sentenza impugnata; senza farsi carico del fatto che il ricorso per cassazione costituisce un rimedio di tipo impugnatorio a critica vincolata, con riguardo al quale, quelle di precisione, chiarezza, pertinenza e sinteticità costituiscono non già mere ed opzionali connotazioni stilistiche, ma puntuali e cogenti prescrizioni di legge (Cass.nn. 17125/07, 21297/16), funzionali al corretto espletamento del suddetto controllo di legittimità.

Le doglianze qui proposte cumulano in sè rilievi di ordine processuale e sostanziale, tra loro slegati e formulati in maniera tale da impedire di cogliere con chiarezza la effettiva portata di ogni singola censura; ciò in evidente contrasto con quanto stabilito da Cass.SSUU n.9100/15, le quali ammettono sì la deduzione di più profili di doglianza in un unico motivo, ma solo a condizione che ciò non impedisca di cogliere con chiarezza ed immediatezza la censura a ciascun profilo partitamente riconducibile, il che nella specie non avviene.

Inoltre, esse sono prive di costante e puntuale ricostruzione - con relativo richiamo – al decisum impugnato; in modo tale che esse non risultano univocamente riferibili, punto per punto, ad una determinata ratio decidendi della sentenza impugnata, della quale non vengono specificamente e completamente riportati i passaggi logici posti a fondamento della decisione, e della quale non viene nemmeno esattamente individuata e ricostruita la ratio che si intenderebbe inficiare.

Lacuna, quest'ultima, tanto più grave in presenza di contestazioni di natura motivazionale ex art.360, 1^ co. n. 5 cod.proc.civ., ma rilevante anche in presenza di asseriti vizi ex art.360 n.3) cit.; necessitanti anch'essi della “specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza o dalla dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione” (Cass.3 di 6 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 24199/2018 Numero sezionale 1677/2022 Numero di raccolta generale 16281/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 n. 22499 del 19/10/2006; in termini Cass. n. 15952 del 17/07/2007 e molte altre).

Si è inoltre stabilito che il motivo di cassazione che si risolva nella mescolanza e nella sovrapposizione di mezzi eterogenei, ancorché unitariamente preceduti dalla elencazione delle norme e delle regole di giudizio che si assumono violate, è inammissibile allorquando richieda “un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione” (Cass.n. 21611 del 20/09/2013) Si è ancora osservato (Cass.n.8425/20) che ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all'art. 366, comma 1, n. 3) e 4), c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda sub judice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c..

L'inosservanza di questo dovere pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui.

Più in dettaglio, si rileva che la seconda e la terza doglianza qui dedotte sono formulate: - (seconda doglianza) senza neppure avere riguardo all'attuale tenore dell’ art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ., così come interpretato, a seguito della pronuncia a Sezioni Unite n. 8053/14, dalla costante giurisprudenza di questa Corte (con ininfluenza della ‘omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione’ e residua rilevanza del solo ‘omesso esame’ di fatto decisivo, qui peraltro specificamente considerato dai giudici regionali nella individuazione del momento di perfezionamento della notificazione e di produzione dei relativi effetti); - (terza F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 24199/2018 Numero sezionale 1677/2022 Numero di raccolta generale 16281/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 doglianza) in maniera tanto diffusa e discorsiva quanto carente nello specificare gli aspetti di totale ed assoluta mancanza di motivazione (invece completa ed esauriente) che dovrebbero comportare la radicale nullità della sentenza impugnata.

Per quanto concerne la prima doglianza, se ne rileva infine, a sua volta, la evidente inammissibilità, posto che: - con ricostruzione fattuale non rivedibile nella presente sede di legittimità, il giudice di merito ha accertato e riferito in sentenza che la notificazione dell’atto irrogativo era qui avvenuta a mezzo del servizio postale mediante deposito del plico, stante la temporanea assenza del destinatario, presso l’ufficio postale ed invio dell’avviso raccomandato di avvenuta giacenza; - sempre nell’ambito della ricostruzione fattuale della vicenda notificatoria, il giudice del merito ha poi appurato che il ritiro del plico così depositato era avvenuto in una data (1/8/13) successiva, non anteriore, al decorso dei dieci giorni dall’avviso di deposito, ed inoltre che il plico raccomandato era stato esattamente indirizzato (diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti) al domicilio eletto presso il difensore di tutti i co-obbligati, avv.[OSCURATO:PERSONA]; - il richiamo al (peraltro pacifico) principio di scissione degli effetti della notificazione non coglie la ratio decidendi della [OSCURATO:PERSONA], la quale non ha violato questo principio, ma lo ha anzi correttamente applicato rilevando che, appunto per i destinatari, gli effetti dell’atto ai fini impugnatori maturavano, ex art.8 l. 890/82, non dall’invio del plico da parte dell’ufficio impositore, ma soltanto decorsi dieci giorni dall’avviso di sua avvenuta giacenza, di cui il giudice di merito ha attestato la regolare esecuzione.

In definitiva, la doglianza: - non si conforma, per adeguatamente censurarlo, all’iter logico-giuridico seguito dal giudice a quo (confermativo degli accertamenti fattuali già operati dal primo giudice); - si limita a contrapporre ad esso un principio (scissione degli effetti) che il giudice a quo ha invece applicato e non disatteso; - propone una rivisitazione fattuale degli esiti del processo notificatorio, senza nemmeno trascriverli, o quantomeno localizzarli, all’interno del fascicolo, così F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 24199/2018 Numero sezionale 1677/2022 Numero di raccolta generale 16281/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 da renderli immediatamente riscontrabili da questa Corte secondo i su riportati criteri di ordine generale.

Si richiama ancora, sotto quest’ultimo aspetto, quanto recentemente stabilito da Cass.SSUU n. 8950/22 secondo cui, se è vero che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi ed anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, altrettanto indubbio è che ciò presuppone comunque che “nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito”.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla si provvede sulle spese, stante la mancata partecipazione al giudizio della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte - dichiara inammissibile il ricorso; - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto in data 12 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24199/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (che si difende in proprio) di Chieti, ex lege domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - parte ricorrente - contro Ministero della Giustizia-Tribunale di Chieti-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.nte pro tempore; - parte intimata - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo n.20 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. Almo, Fausto e [OSCURATO:PERSONA] propongono un articolato motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto inammissibile, perché tardivo, il ricorso da essi proposto (unitamente a [OSCURATO:PERSONA]) avverso il provvedimento di irrogazione sanzioni loro notificato dall’[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Chieti per ‘omesso versamento del contributo F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 24199/2018 Numero sezionale 1677/2022 Numero di raccolta generale 16281/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 unificato per mutamento del rito’ in relazione ad un procedimento civile ivi proposto (art.16 co. 1 bis d.P.R. 115/02). La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - la statuizione di primo grado era passata in giudicato relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], non appellante; - per quanto concerneva gli altri co-obbligati in solido, la tardività del ricorso originario andava confermata, in quanto notificato (14.11.2013) oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell’atto sanzionatorio, da ritenersi perfezionata (ex art.8, co. 4^, l. 890/82 nella formulazione vigente ratione temporis) decorsi dieci giorni dall’avviso raccomandato ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) di suo deposito e giacenza presso l’ufficio postale; - infondata era la tesi di tempestività del ricorso sostenuta dagli appellanti, secondo cui il termine di 60 giorni per impugnare doveva farsi decorrere dal giorno dell’effettivo ritiro del plico raccomandato presso tale ufficio (1^.8.2013), trovando smentita sia nella lettera della legge, sia nella ratio di non far dipendere gli effetti della notificazione dalla scelta discrezionale della data di ritiro da parte del destinatario. Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla parte intimata. § 2. Con l’unico motivo di ricorso (articolato in tre correlate e strettamente connesse censure: ric. pagg.4-5) i ricorrenti lamentano, ex art.360, co. 1^, nn.3, 5 e 4 cod.proc.civ.: - violazione o falsa applicazione delle norme sulle notificazioni (segnatamente nell’omessa applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione tra mittente e destinatario); - ‘omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione’ sul perfezionamento degli effetti della notificazione dell’atto sanzionatorio ai fini del termine per impugnare; - nullità della sentenza ‘per effetto dei motivi precedenti’. § 3. Si tratta di motivi per più versi inammissibili. In linea generale, essi non rispondono ai requisiti di chiarezza, specificità e precisa riferibilità alla decisione impugnata stabiliti dalla disciplina legale di cui all'articolo 366 cod.proc.civ., ed ormai da tempo focalizzati da una giurisprudenza pacifica e consolidata (tra le molte, Cass. nn. 11603/18, 9570/17); con quanto ne consegue in ordine alla carenza del connotato fondamentale della autosufficienza, F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 24199/2018 Numero sezionale 1677/2022 Numero di raccolta generale 16281/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 a sua volta richiesto dalla legge per porre questa Corte in condizione di effettuare, con la dovuta efficacia ed immediatezza, il controllo di legittimità ad essa demandato. Al contrario, ci si trova di fronte a motivi mirati a far valere, alla stregua di quanto accadrebbe in presenza di un vero e proprio ‘terzo grado’ di giudizio di merito, la mera asserita ingiustizia della sentenza impugnata; senza farsi carico del fatto che il ricorso per cassazione costituisce un rimedio di tipo impugnatorio a critica vincolata, con riguardo al quale, quelle di precisione, chiarezza, pertinenza e sinteticità costituiscono non già mere ed opzionali connotazioni stilistiche, ma puntuali e cogenti prescrizioni di legge (Cass.nn. 17125/07, 21297/16), funzionali al corretto espletamento del suddetto controllo di legittimità. Le doglianze qui proposte cumulano in sè rilievi di ordine processuale e sostanziale, tra loro slegati e formulati in maniera tale da impedire di cogliere con chiarezza la effettiva portata di ogni singola censura; ciò in evidente contrasto con quanto stabilito da Cass.SSUU n.9100/15, le quali ammettono sì la deduzione di più profili di doglianza in un unico motivo, ma solo a condizione che ciò non impedisca di cogliere con chiarezza ed immediatezza la censura a ciascun profilo partitamente riconducibile, il che nella specie non avviene. Inoltre, esse sono prive di costante e puntuale ricostruzione - con relativo richiamo – al decisum impugnato; in modo tale che esse non risultano univocamente riferibili, punto per punto, ad una determinata ratio decidendi della sentenza impugnata, della quale non vengono specificamente e completamente riportati i passaggi logici posti a fondamento della decisione, e della quale non viene nemmeno esattamente individuata e ricostruita la ratio che si intenderebbe inficiare. Lacuna, quest'ultima, tanto più grave in presenza di contestazioni di natura motivazionale ex art.360, 1^ co. n. 5 cod.proc.civ., ma rilevante anche in presenza di asseriti vizi ex art.360 n.3) cit.; necessitanti anch'essi della “specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza o dalla dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione” (Cass.3 di 6 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 24199/2018 Numero sezionale 1677/2022 Numero di raccolta generale 16281/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 n. 22499 del 19/10/2006; in termini Cass. n. 15952 del 17/07/2007 e molte altre). Si è inoltre stabilito che il motivo di cassazione che si risolva nella mescolanza e nella sovrapposizione di mezzi eterogenei, ancorché unitariamente preceduti dalla elencazione delle norme e delle regole di giudizio che si assumono violate, è inammissibile allorquando richieda “un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione” (Cass.n. 21611 del 20/09/2013) Si è ancora osservato (Cass.n.8425/20) che ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all'art. 366, comma 1, n. 3) e 4), c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda sub judice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.. L'inosservanza di questo dovere pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui. Più in dettaglio, si rileva che la seconda e la terza doglianza qui dedotte sono formulate: - (seconda doglianza) senza neppure avere riguardo all'attuale tenore dell’ art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ., così come interpretato, a seguito della pronuncia a Sezioni Unite n. 8053/14, dalla costante giurisprudenza di questa Corte (con ininfluenza della ‘omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione’ e residua rilevanza del solo ‘omesso esame’ di fatto decisivo, qui peraltro specificamente considerato dai giudici regionali nella individuazione del momento di perfezionamento della notificazione e di produzione dei relativi effetti); - (terza F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 24199/2018 Numero sezionale 1677/2022 Numero di raccolta generale 16281/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 doglianza) in maniera tanto diffusa e discorsiva quanto carente nello specificare gli aspetti di totale ed assoluta mancanza di motivazione (invece completa ed esauriente) che dovrebbero comportare la radicale nullità della sentenza impugnata. Per quanto concerne la prima doglianza, se ne rileva infine, a sua volta, la evidente inammissibilità, posto che: - con ricostruzione fattuale non rivedibile nella presente sede di legittimità, il giudice di merito ha accertato e riferito in sentenza che la notificazione dell’atto irrogativo era qui avvenuta a mezzo del servizio postale mediante deposito del plico, stante la temporanea assenza del destinatario, presso l’ufficio postale ed invio dell’avviso raccomandato di avvenuta giacenza; - sempre nell’ambito della ricostruzione fattuale della vicenda notificatoria, il giudice del merito ha poi appurato che il ritiro del plico così depositato era avvenuto in una data (1/8/13) successiva, non anteriore, al decorso dei dieci giorni dall’avviso di deposito, ed inoltre che il plico raccomandato era stato esattamente indirizzato (diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti) al domicilio eletto presso il difensore di tutti i co-obbligati, avv.[OSCURATO:PERSONA]; - il richiamo al (peraltro pacifico) principio di scissione degli effetti della notificazione non coglie la ratio decidendi della [OSCURATO:PERSONA], la quale non ha violato questo principio, ma lo ha anzi correttamente applicato rilevando che, appunto per i destinatari, gli effetti dell’atto ai fini impugnatori maturavano, ex art.8 l. 890/82, non dall’invio del plico da parte dell’ufficio impositore, ma soltanto decorsi dieci giorni dall’avviso di sua avvenuta giacenza, di cui il giudice di merito ha attestato la regolare esecuzione. In definitiva, la doglianza: - non si conforma, per adeguatamente censurarlo, all’iter logico-giuridico seguito dal giudice a quo (confermativo degli accertamenti fattuali già operati dal primo giudice); - si limita a contrapporre ad esso un principio (scissione degli effetti) che il giudice a quo ha invece applicato e non disatteso; - propone una rivisitazione fattuale degli esiti del processo notificatorio, senza nemmeno trascriverli, o quantomeno localizzarli, all’interno del fascicolo, così F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 24199/2018 Numero sezionale 1677/2022 Numero di raccolta generale 16281/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 da renderli immediatamente riscontrabili da questa Corte secondo i su riportati criteri di ordine generale. Si richiama ancora, sotto quest’ultimo aspetto, quanto recentemente stabilito da Cass.SSUU n. 8950/22 secondo cui, se è vero che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi ed anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, altrettanto indubbio è che ciò presuppone comunque che “nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito”. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla si provvede sulle spese, stante la mancata partecipazione al giudizio della parte intimata. P.Q.M. La Corte - dichiara inammissibile il ricorso; - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto in data 12 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1
Sentenza Cassazione n. 16281/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris