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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2025

Cassazione n. 11804/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 38365/24 -Udienza del 26 febbraio 2025-[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre a norma dell'art.625 bis cod.proc.pen. avverso l'ordinanza emessa de plano dalla prima sezione della Corte di Cassazione il 18.10.24 su ricorso personale del predetto contro ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro.

Rilevato che il ricorso straordinario oggi sub iudice è caratterizzato da una tecnica redazionale non lineare e non chiara, nell'ambito della quale può tuttavia enuclearsi la seguente censura: l'ordinanza emessa dalla prima sezione penale su ricorso precedentemente presentato da Capomolla sarebbe viziata siccome l'udienza non era stata preceduta dalle notifiche di rito.

Ebbene, il ricorso straordinario oggi al vaglio del Collegio è inammissibile per due ragioni.

La prima è che quello emesso dalla prima sezione penale non è provvedimento impugnabile con ricorso straordinario, giusti gli insegnamenti di questa Corte, secondo cui avverso i provvedimenti della Corte di Cassazione in materia cautelare non è ammesso ricorso straordinario, poiché si tratta di un rimedio previsto soltanto a seguito di una pronuncia irrevocabile di condanna (Sez. 5, Sentenza n. 1821 del 07/10/2016 Rv. 268784 - 01; cfr. anche Rv.279413-01).

La seconda è che il ricorso è manifestamente infondato, perché la notifica che il ricorrente lamenta essere stata omessa non era dovuta in quanto il ricorso allora proposto era stato correttamente trattato dalla prima sezione penale con procedura de plano siccome presentato personalmente (e, quindi, da soggetto non legittimato), in virtù della norma di cui all'art. 610, comma 5-bis in combinato disposto con quella di cui all'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Considerato che la non proponibilità del ricorso contro provvedimento della Corte di cassazione in materia de libertate — come osservato, non impugnabile con ricorso straordinario — comporta la necessità di adottare, anche in questo caso, la procedura di cui all'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., che richiama anche la lett. b) del primo comma dell'art. 591 cod. proc. pen.

Rilevato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consigli es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 38365/24 -Udienza del 26 febbraio 2025-[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre a norma dell'art.625 bis cod.proc.pen. avverso l'ordinanza emessa de plano dalla prima sezione della Corte di Cassazione il 18.10.24 su ricorso personale del predetto contro ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro. Rilevato che il ricorso straordinario oggi sub iudice è caratterizzato da una tecnica redazionale non lineare e non chiara, nell'ambito della quale può tuttavia enuclearsi la seguente censura: l'ordinanza emessa dalla prima sezione penale su ricorso precedentemente presentato da Capomolla sarebbe viziata siccome l'udienza non era stata preceduta dalle notifiche di rito. Ebbene, il ricorso straordinario oggi al vaglio del Collegio è inammissibile per due ragioni. La prima è che quello emesso dalla prima sezione penale non è provvedimento impugnabile con ricorso straordinario, giusti gli insegnamenti di questa Corte, secondo cui avverso i provvedimenti della Corte di Cassazione in materia cautelare non è ammesso ricorso straordinario, poiché si tratta di un rimedio previsto soltanto a seguito di una pronuncia irrevocabile di condanna (Sez. 5, Sentenza n. 1821 del 07/10/2016 Rv. 268784 - 01; cfr. anche Rv.279413-01). La seconda è che il ricorso è manifestamente infondato, perché la notifica che il ricorrente lamenta essere stata omessa non era dovuta in quanto il ricorso allora proposto era stato correttamente trattato dalla prima sezione penale con procedura de plano siccome presentato personalmente (e, quindi, da soggetto non legittimato), in virtù della norma di cui all'art. 610, comma 5-bis in combinato disposto con quella di cui all'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Considerato che la non proponibilità del ricorso contro provvedimento della Corte di cassazione in materia de libertate — come osservato, non impugnabile con ricorso straordinario — comporta la necessità di adottare, anche in questo caso, la procedura di cui all'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., che richiama anche la lett. b) del primo comma dell'art. 591 cod. proc. pen. Rilevato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consigli es
Sentenza Cassazione n. 11804/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris