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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 29021/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; cL [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 14 gennaio 2015, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione degli artt. 178 e 486 cod. proc. pen..

Si deduce che all'udienza del 1° dicembre 2020, il giudizio di appello era stato trattato e definito nonostante l'adesione del difensore all'astensione proclamata dalla Camera Penale di Catania, con conseguente nullità dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinvio e di tutti gli atti successivi.

3. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va osservato che, nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la tratta- zione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedi- mento al fine di garantire il diritto di difesa (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fio- rentino, Rv. 282067; vedi anche, nello stesso senso, in tema di procedimento carne- rale dinanzi alla Corte di Cassazione, sempre durante l'emergenza Covid, Sez. 3, n. 30330 del 25/06/2021, P., Rv. 281724).

Nel caso di specie, è pacifico che nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale e che il processo era, pertanto, destinato ad essere trattato in ca- mera di consiglio senza l'intervento dei difensori e del pubblico ministero; il contrad- dittorio tra le parti, pertanto, era assicurato dagli adempimenti previsti dal comma 2 del citato art. 23 e difatti il Procuratore generale presso la Corte di appello aveva fatto pervenire nella cancelleria del giudice di appello le proprie conclusioni.

Non avendo alcuna delle parti avanzato richiesta di trattazione orale, deve rite- nersi implicitamente rinunciata la facoltà di discutere oralmente il processo e quindi di comparire all'udienza già fissata del 10 dicembre 2020.

Ne consegue che la circostanza che il difensore abbia aderito all'astensione degli avvocati per l'udienza camerale fissata per la trattazione scritta del giudizio in appello non implicava l'obbligo per l'organo giudicante di rinviare il procedimento, al fine di garantire il diritto di difesa (Sez. 5, n. 34501 del 12/07/2021, Occhioni, non massi- i mata).Il difensore, avendo, in difetto di istanza di discussione orale, implicitamente rinunciato alla sua comparizione all'udienza fissata per la discussione, non poteva più esercitare, in relazione a detta udienza, il suo diritto all'astensione.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; cL [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 14 gennaio 2015, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione degli artt. 178 e 486 cod. proc. pen.. Si deduce che all'udienza del 1° dicembre 2020, il giudizio di appello era stato trattato e definito nonostante l'adesione del difensore all'astensione proclamata dalla Camera Penale di Catania, con conseguente nullità dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinvio e di tutti gli atti successivi. 3. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va osservato che, nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la tratta- zione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedi- mento al fine di garantire il diritto di difesa (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fio- rentino, Rv. 282067; vedi anche, nello stesso senso, in tema di procedimento carne- rale dinanzi alla Corte di Cassazione, sempre durante l'emergenza Covid, Sez. 3, n. 30330 del 25/06/2021, P., Rv. 281724). Nel caso di specie, è pacifico che nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale e che il processo era, pertanto, destinato ad essere trattato in ca- mera di consiglio senza l'intervento dei difensori e del pubblico ministero; il contrad- dittorio tra le parti, pertanto, era assicurato dagli adempimenti previsti dal comma 2 del citato art. 23 e difatti il Procuratore generale presso la Corte di appello aveva fatto pervenire nella cancelleria del giudice di appello le proprie conclusioni. Non avendo alcuna delle parti avanzato richiesta di trattazione orale, deve rite- nersi implicitamente rinunciata la facoltà di discutere oralmente il processo e quindi di comparire all'udienza già fissata del 10 dicembre 2020. Ne consegue che la circostanza che il difensore abbia aderito all'astensione degli avvocati per l'udienza camerale fissata per la trattazione scritta del giudizio in appello non implicava l'obbligo per l'organo giudicante di rinviare il procedimento, al fine di garantire il diritto di difesa (Sez. 5, n. 34501 del 12/07/2021, Occhioni, non massi- i mata).Il difensore, avendo, in difetto di istanza di discussione orale, implicitamente rinunciato alla sua comparizione all'udienza fissata per la discussione, non poteva più esercitare, in relazione a detta udienza, il suo diritto all'astensione. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R
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