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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 novembre 2024

Cassazione n. 31308/2024

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gliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16214/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eANDREA FEDERICO ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatein ROMA, VIA G. VITELLESCHI, N. 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. 2020n. 1 6214 sez.

S2 - ud. 1 3 / 11 /202 4 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 42-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrenti nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] intimati avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 38/2020 depositata il 08/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio,avanti al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché il terzo chiamato [OSCURATO:PERSONA], allegandodi avere acquistato, con atto di cessione di quote a rogito notar Balletta del24.10.2008, il 50% del capitale della [OSCURATO:SOCIETA]. detenuto dai convenuti(segnatamente da [OSCURATO:PERSONA] per una quota di partecipazione del valorenominale di € 10.200,00, pari al 20% del capitale sociale; da [OSCURATO:PERSONA] per una quota di partecipazione del valore nominale di € 5.100,00 pari al 10% del. capitale sociale; da [OSCURATO:PERSONA] per una quota di partecipazione del valore nominale di € 2.250,00 pari al 5% del capitale sociale).

Secondo l’attore nella specie ricorreva la fattispecie del dolo incidente, in relazione alle deteriori condizioni di acquisto e di Ric. 2020n. 1 6214 sez.

S2 - ud. 1 3 / 11 /202 4 determinazione del corrispettivo. con conseguente diritto al risarcimento del danno,ovvero, in subordine, ricorrevano le ipotesi divendita gravata da pesi e vincoli, ovvero di evizione parziale.

Infatti, erano emersi numerosi debiti di natura fiscale con anche iscrizione ipotecaria sul lotto di terreno di cui l’[OSCURATO:SOCIETA] era proprietaria, distinto in catasto alfg.288, part.55.

L’art. 12 dell’atto di cessione prevedeva reciproci obblighi di garanzia tra le parti mentre i cedenti, all'atto della vendita avevano dolosamente taciuto le pronunzie negative del giudice tributario che avevano determinato l’iscrizione ipotecaria.

2. I convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituivano in giudizio con separati atti e chiedevano il rigetto della domanda e, in via subordinata, chiedevano accertarsi la responsabilità del procuratore [OSCURATO:PERSONA] per avere,questi, agito oltre i limiti del mandato, con conseguente obbligo di manleva da parte di quest'ultimo, per l'ipotesi di accoglimento della domanda attrice.

3. Il terzo chiamato ZaccarielloAntonio si costitui va in giudizio chiedendo il rigettodelle domande svolte nei suoi confronti, ed in subordine, in caso di condanna, di quantificare il risarcimento del danno tenuto conto della gratuità dell'incarico. 3.

Il Tribunale r igetta va la domanda dell'attore [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Sica AnnaMaria, dichiarava il non luogo a provvedere sulla domanda in garanzia dei convenuti neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA].

4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

Ric. 2020n. 1 6214 sez.

S2 - ud. 1 3 / 11 /202 4

4. La Corte d’Appello di Roma rigettavail gravame.

Richiamati i principi della giurisprudenza di legittimità in tema di dolo,la Corte territoriale evidenziava che nel caso di specie l'appellante, pur contrastando la motivazione nella parte in cui il giudice avev a valorizzato le pregresse trattative intercorse tra il fratello dell'appellante e la società, sottolineandone la propria completa estraneità, non avev a tuttavia minimamente contestato la circostanza della sottoscrizione di uno degli assegni versati in occasione del preliminare di acquisto del 50% delle quote dell'[OSCURATO:SOCIETA].. sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA],per sé o per persona da nominare (cui poi sarebbe seguito il definitivo sottoscritto dalla [OSCURATO:SOCIETA].); circostanza questa utilizzata dal giudice per motivare la conoscenza, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della situazione debitoria della società nei confronti del Comune; ma soprattutto nulla aveva dedotto (e ciò eradecisivo per superare i rilieviriguardanti il tempo intercorso tra le trattative e la cessione del 2006 e la cessione del 2008) in ordine al fatto che [OSCURATO:PERSONA] erasocio della [OSCURATO:SOCIETA]., società che è, a sua volta, socia al 50% della [OSCURATO:SOCIETA]. per effettodell'acquisto avvenuto nel2006.

Il Tribunale sul punto aveva così motivato: " Non rileva, come eccepito dall’attore, che costui non avesse personalmente partecipato alle pregresse trattative e chenon vi fosse in atti alcun documento a sua firma; infatti non va dimenticato chel 'attore era socio, unitamente ai fratelli Francesco ed Antonio, della [OSCURATO:SOCIETA].,già socio al 50% della [OSCURATO:SOCIETA]... ...

Appare difficile anche solo ipotizzare chel 'attore, socio con due fratelli della [OSCURATO:SOCIETA]. (già titolare del 50% del capitalesociale della [OSCURATO:SOCIETA].) f òsse totalmente all’oscuro della vicenda dell'Ici e cheabbia pagato quasi Ric. 2020n. 1 6214 sez.

S2 - ud. 1 3 / 11 /202 4 un milione di Euro senza alcun accertamento, così che possa ritenersi plausibile il suo preteso inganno ...

".

Tale rilievo, di natura indiziaria, era di rilevanza e pregnanza tale da consentire di affermare il raggiun gimento del la prova che quanto garantito con la clausola ( preteso mezzo per indurre maliziosamente in errore l'acquirente) non avev a inciso sul processo volitivo dell'appellante, peressere questi a conoscenza, o per poterlo essere (in quanto socio della società [OSCURATO:SOCIETA]., già socia della [OSCURATO:SOCIETA]) del contenzioso esistente con il Comune di Perugia.

Secondo la Corte d’Appello la motivazione era esauriente logica e coerente.

Quanto alla deduzione dell'appellante che comunque le sopravvenienze passivesi erano verificate e quindi vi era l a prova del danno che poteva essere determinato equitativamente,la Corte d’Appello evidenziava che il Tribunale avev a escluso che le sopravvenienze fossero state oggetto di garanzia e sul punto mancava ogni tipo di contestazione e, inoltre , il motivo di appello era del tutto generico, non avendo, l'appellante minimamente indicato a quali parametri il Tribunale avrebbe dovuto fare ricorso per quantificare il danno in via equitativa, nonostante nella motivazione suriportata fossero state espressamente evidenziate tali carenze.

Il motivo, quindi, per come formulato, era inammissibile in quanto in contrasto con quanto prescrittodall'art. 342 c.p.c..

4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenzasulla base di tre motivi di ricorso .

Ric. 2020n. 1 6214 sez.

S2 - ud. 1 3 / 11 /202 4

5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha nno resistito con controricorso, così come hanno resistito con altro controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

6. In prossimità dell’odierna udienza entrambi i controricorrenti ha nno depositato memoria, insistendo nell a richiesta di inammissibilità o rigettodel ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame di un fatto decisivoche è stato oggetto di discussione tra le parti .

L’omesso esame sarebbe rappresentato dall ’ art . 12 del contratto di cessione delle quote societarie.

Secondo parte ricorrente da tale norma pattizia deriverebbe l’irrilevanza della conoscenza delcontenzioso esistente in quanto le parti cedenti hanno dichiarato e garantito con riferimento al momento storico di conclusione del contratto che non vi era alcuna pendenza, soprattutto di carattere fiscale, a carico della società.

Ciò dimostrerebbe l'esistenza del dolo incidente che avrebbe gravemente leso ilricorrente.

In altri termini,al momento della cessione delle quote i cedenti hanno offerto una specifica garanzia che priva di rilievo qualsiasi ipotetica pregressa conoscenza del contenzioso da parte del ricorrente.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato:omesso esame di un fatto decisivoche è stato oggetto di discussione tra le parti.

L’allora appellante aveva indicato le sopravvenienze passive della società quali voci di danno , dunque , vi erano i criteri per determinare in via equitativa il danno che erano anche stati quantificati in complessivi €144.957,43. 2.1 I primi due motivi di ricorso sono inammissibili.

Ric. 2020n. 1 6214 sez.

S2 - ud. 1 3 / 11 /202 4 La sentenza impugnata nel rigettare l’appello è conforme a quella di primo grado il che rende inammissibilii motiv i in esame.

Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione,per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deveindicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(Cass. 5528/2014), adempimento non svolto.

Va invero ripetuto che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012).

Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022, Rv. 664193 -01).

Nella specie, peraltro, la motivazione della sentenza di appello è integralmente confermativa di quella del giudice di primo grado Ric. 2020n. 1 6214 sez.

S2 - ud. 1 3 / 11 /202 4 e infatti il ricorrente non indica alcuna difformità tra le due al fine di rendere ammissibile la censura di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Infine, deve osservarsi come il fatto dedotto sia stato pienamente esaminato e che la conoscenza del contenzioso fiscale e della situazione patrimoniale della società rende palese l’inesistenza del dolo non avendo le controparti posto in essere artifizi e raggiriin danno del ricorrente.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione de gli artt. 91, 92,112 e 324 c.p.c.

La Corte ha condannato parte ricorrente alle spese del grado di appello nonostante in primo grado le stesse fossero state compensate.

Il potere del giudice d’appello di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese sussiste solo in caso di riforma della sentenza.

Dunque, in caso di mancata impugnazione sul punto non poteva modificarsi la statuizione sulla compensazione delle spese. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è infondato.

La Corte d’Appello ha condannato il ricorrente, allora appellante, solo alle spese del giudizio di appello senza rideterminare quelle di primo grado che erano state compensate senza che vi fosse impugnazione sul punto.

La tesi del ricorrente secondo cui la compensazione delle spese del giudizio essendo passata in giudicato dovrebbe vincolare anche il giudice dell’appello è manifestamente infondata, dovendo questi provvedere in caso di rigetto del gravame alla regolamentazione delle spese del secondo grado con l’unico vincolo di non rimettere in discussione quelle del grado precedente.

Di conseguenza è del Ric. 2020n. 1 6214 sez.

S2 - ud. 1 3 / 11 /202 4 tutto infondata la censura di violazione delle norme indicate in rubrica.

4. Il ricorso è rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quelloprevisto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore d i entrambe le part i controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nei confronti del primo gruppo di controricorrenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) in euro 5000 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge e nei confronti del secondo gruppo di controricorrenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) in euro 6000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200, 00 ed agli accessori di legge; dichiara la sussistenza dei presupposti proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16214/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eANDREA FEDERICO ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatein ROMA, VIA G. VITELLESCHI, N. 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. 2020n. 1 6214 sez. S2 - ud. 1 3 / 11 /202 4 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 42-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrenti nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] intimati avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 38/2020 depositata il 08/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio,avanti al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché il terzo chiamato [OSCURATO:PERSONA], allegandodi avere acquistato, con atto di cessione di quote a rogito notar Balletta del24.10.2008, il 50% del capitale della [OSCURATO:SOCIETA]. detenuto dai convenuti(segnatamente da [OSCURATO:PERSONA] per una quota di partecipazione del valorenominale di € 10.200,00, pari al 20% del capitale sociale; da [OSCURATO:PERSONA] per una quota di partecipazione del valore nominale di € 5.100,00 pari al 10% del. capitale sociale; da [OSCURATO:PERSONA] per una quota di partecipazione del valore nominale di € 2.250,00 pari al 5% del capitale sociale). Secondo l’attore nella specie ricorreva la fattispecie del dolo incidente, in relazione alle deteriori condizioni di acquisto e di Ric. 2020n. 1 6214 sez. S2 - ud. 1 3 / 11 /202 4 determinazione del corrispettivo. con conseguente diritto al risarcimento del danno,ovvero, in subordine, ricorrevano le ipotesi divendita gravata da pesi e vincoli, ovvero di evizione parziale. Infatti, erano emersi numerosi debiti di natura fiscale con anche iscrizione ipotecaria sul lotto di terreno di cui l’[OSCURATO:SOCIETA] era proprietaria, distinto in catasto alfg.288, part.55. L’art. 12 dell’atto di cessione prevedeva reciproci obblighi di garanzia tra le parti mentre i cedenti, all'atto della vendita avevano dolosamente taciuto le pronunzie negative del giudice tributario che avevano determinato l’iscrizione ipotecaria. 2. I convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituivano in giudizio con separati atti e chiedevano il rigetto della domanda e, in via subordinata, chiedevano accertarsi la responsabilità del procuratore [OSCURATO:PERSONA] per avere,questi, agito oltre i limiti del mandato, con conseguente obbligo di manleva da parte di quest'ultimo, per l'ipotesi di accoglimento della domanda attrice. 3. Il terzo chiamato ZaccarielloAntonio si costitui va in giudizio chiedendo il rigettodelle domande svolte nei suoi confronti, ed in subordine, in caso di condanna, di quantificare il risarcimento del danno tenuto conto della gratuità dell'incarico. 3. Il Tribunale r igetta va la domanda dell'attore [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Sica AnnaMaria, dichiarava il non luogo a provvedere sulla domanda in garanzia dei convenuti neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA]. 4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza. Ric. 2020n. 1 6214 sez. S2 - ud. 1 3 / 11 /202 4 4. La Corte d’Appello di Roma rigettavail gravame. Richiamati i principi della giurisprudenza di legittimità in tema di dolo,la Corte territoriale evidenziava che nel caso di specie l'appellante, pur contrastando la motivazione nella parte in cui il giudice avev a valorizzato le pregresse trattative intercorse tra il fratello dell'appellante e la società, sottolineandone la propria completa estraneità, non avev a tuttavia minimamente contestato la circostanza della sottoscrizione di uno degli assegni versati in occasione del preliminare di acquisto del 50% delle quote dell'[OSCURATO:SOCIETA].. sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA],per sé o per persona da nominare (cui poi sarebbe seguito il definitivo sottoscritto dalla [OSCURATO:SOCIETA].); circostanza questa utilizzata dal giudice per motivare la conoscenza, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della situazione debitoria della società nei confronti del Comune; ma soprattutto nulla aveva dedotto (e ciò eradecisivo per superare i rilieviriguardanti il tempo intercorso tra le trattative e la cessione del 2006 e la cessione del 2008) in ordine al fatto che [OSCURATO:PERSONA] erasocio della [OSCURATO:SOCIETA]., società che è, a sua volta, socia al 50% della [OSCURATO:SOCIETA]. per effettodell'acquisto avvenuto nel2006. Il Tribunale sul punto aveva così motivato: " Non rileva, come eccepito dall’attore, che costui non avesse personalmente partecipato alle pregresse trattative e chenon vi fosse in atti alcun documento a sua firma; infatti non va dimenticato chel 'attore era socio, unitamente ai fratelli Francesco ed Antonio, della [OSCURATO:SOCIETA].,già socio al 50% della [OSCURATO:SOCIETA]... ... Appare difficile anche solo ipotizzare chel 'attore, socio con due fratelli della [OSCURATO:SOCIETA]. (già titolare del 50% del capitalesociale della [OSCURATO:SOCIETA].) f òsse totalmente all’oscuro della vicenda dell'Ici e cheabbia pagato quasi Ric. 2020n. 1 6214 sez. S2 - ud. 1 3 / 11 /202 4 un milione di Euro senza alcun accertamento, così che possa ritenersi plausibile il suo preteso inganno ... ". Tale rilievo, di natura indiziaria, era di rilevanza e pregnanza tale da consentire di affermare il raggiun gimento del la prova che quanto garantito con la clausola ( preteso mezzo per indurre maliziosamente in errore l'acquirente) non avev a inciso sul processo volitivo dell'appellante, peressere questi a conoscenza, o per poterlo essere (in quanto socio della società [OSCURATO:SOCIETA]., già socia della [OSCURATO:SOCIETA]) del contenzioso esistente con il Comune di Perugia. Secondo la Corte d’Appello la motivazione era esauriente logica e coerente. Quanto alla deduzione dell'appellante che comunque le sopravvenienze passivesi erano verificate e quindi vi era l a prova del danno che poteva essere determinato equitativamente,la Corte d’Appello evidenziava che il Tribunale avev a escluso che le sopravvenienze fossero state oggetto di garanzia e sul punto mancava ogni tipo di contestazione e, inoltre , il motivo di appello era del tutto generico, non avendo, l'appellante minimamente indicato a quali parametri il Tribunale avrebbe dovuto fare ricorso per quantificare il danno in via equitativa, nonostante nella motivazione suriportata fossero state espressamente evidenziate tali carenze. Il motivo, quindi, per come formulato, era inammissibile in quanto in contrasto con quanto prescrittodall'art. 342 c.p.c.. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenzasulla base di tre motivi di ricorso . Ric. 2020n. 1 6214 sez. S2 - ud. 1 3 / 11 /202 4 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha nno resistito con controricorso, così come hanno resistito con altro controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 6. In prossimità dell’odierna udienza entrambi i controricorrenti ha nno depositato memoria, insistendo nell a richiesta di inammissibilità o rigettodel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame di un fatto decisivoche è stato oggetto di discussione tra le parti . L’omesso esame sarebbe rappresentato dall ’ art . 12 del contratto di cessione delle quote societarie. Secondo parte ricorrente da tale norma pattizia deriverebbe l’irrilevanza della conoscenza delcontenzioso esistente in quanto le parti cedenti hanno dichiarato e garantito con riferimento al momento storico di conclusione del contratto che non vi era alcuna pendenza, soprattutto di carattere fiscale, a carico della società. Ciò dimostrerebbe l'esistenza del dolo incidente che avrebbe gravemente leso ilricorrente. In altri termini,al momento della cessione delle quote i cedenti hanno offerto una specifica garanzia che priva di rilievo qualsiasi ipotetica pregressa conoscenza del contenzioso da parte del ricorrente. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato:omesso esame di un fatto decisivoche è stato oggetto di discussione tra le parti. L’allora appellante aveva indicato le sopravvenienze passive della società quali voci di danno , dunque , vi erano i criteri per determinare in via equitativa il danno che erano anche stati quantificati in complessivi €144.957,43. 2.1 I primi due motivi di ricorso sono inammissibili. Ric. 2020n. 1 6214 sez. S2 - ud. 1 3 / 11 /202 4 La sentenza impugnata nel rigettare l’appello è conforme a quella di primo grado il che rende inammissibilii motiv i in esame. Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione,per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deveindicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(Cass. 5528/2014), adempimento non svolto. Va invero ripetuto che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012). Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022, Rv. 664193 -01). Nella specie, peraltro, la motivazione della sentenza di appello è integralmente confermativa di quella del giudice di primo grado Ric. 2020n. 1 6214 sez. S2 - ud. 1 3 / 11 /202 4 e infatti il ricorrente non indica alcuna difformità tra le due al fine di rendere ammissibile la censura di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Infine, deve osservarsi come il fatto dedotto sia stato pienamente esaminato e che la conoscenza del contenzioso fiscale e della situazione patrimoniale della società rende palese l’inesistenza del dolo non avendo le controparti posto in essere artifizi e raggiriin danno del ricorrente. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione de gli artt. 91, 92,112 e 324 c.p.c. La Corte ha condannato parte ricorrente alle spese del grado di appello nonostante in primo grado le stesse fossero state compensate. Il potere del giudice d’appello di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese sussiste solo in caso di riforma della sentenza. Dunque, in caso di mancata impugnazione sul punto non poteva modificarsi la statuizione sulla compensazione delle spese. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è infondato. La Corte d’Appello ha condannato il ricorrente, allora appellante, solo alle spese del giudizio di appello senza rideterminare quelle di primo grado che erano state compensate senza che vi fosse impugnazione sul punto. La tesi del ricorrente secondo cui la compensazione delle spese del giudizio essendo passata in giudicato dovrebbe vincolare anche il giudice dell’appello è manifestamente infondata, dovendo questi provvedere in caso di rigetto del gravame alla regolamentazione delle spese del secondo grado con l’unico vincolo di non rimettere in discussione quelle del grado precedente. Di conseguenza è del Ric. 2020n. 1 6214 sez. S2 - ud. 1 3 / 11 /202 4 tutto infondata la censura di violazione delle norme indicate in rubrica. 4. Il ricorso è rigettato. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quelloprevisto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore d i entrambe le part i controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nei confronti del primo gruppo di controricorrenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) in euro 5000 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge e nei confronti del secondo gruppo di controricorrenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) in euro 6000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200, 00 ed agli accessori di legge; dichiara la sussistenza dei presupposti proces
Sentenza Cassazione n. 31308/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris