CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 34698/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, con il primo motivo, deduce il vizio della motivazione della sentenza impugnata e la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di evasione contestato; Considerato che le censure sono proposte per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc:. pen., in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente un vizio di motivazione, in realtà propone alle Corte di legittimità una diversa valutazione del fatto; Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, esula, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la determinazione in misura eccessiva della pena finale in termini aspecifici, in quanto non si confrontano con la motivazione sul punto della sentenza impugnata; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Considerato che, stante la declaratoria di inammissibilità, nessun compenso spetta al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 106 d.P.R. n. 115 del 2022. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile la richiesta di liquidazione formulata dal difensore. Così deciso il 17 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il P