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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 maggio 2023

Cassazione n. 35807/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se ite le conclusioni del PG _gapC1 C..-42,A-A-C-C--k) D—D , 12--Q c-C—sp-(-42:1-Q)-t esz. otzr [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 1 dicembre 2023 il GIP del Tribunale di Genova- quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa alla 'revoca' dell'ordine di carcerazione emesso in data 31 maggio 2023, riferito alla sentenza emessa in data 15 febbraio 2023 dal medesimo GIP . 1.1 In motivazione si rileva che : a) la domanda si fonda sulla emissione di nuova e diversa sentenza emessa dal Tribunale di Firenze che avrebbe riconosciuto la continuazione con i fatti oggetto della decisione attualmente in esecuzione; b) ciò tuttavia non comporta il richiesto effetto di ‘caducazione' del titolo esecutivo, dovendosi attendere, per ogni valutazione ulteriore, l'emissione del nuovo ordine di esecuzione da parte del Pubblico Ministero ai sensi dell'articolo 655 cod.proc.pen.; c) l'esecuzione in atto è, pertanto del tutto legittima .

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 II ricorrente premette che la decisione emessa dal Tribunale di Firenze (che ha riconosciuto il vincolo della continuazione) non è definitiva (essendo fissata udienza in secondo grado il 9 luglio del 2024).

In ogni caso la frazione di pena riferita ai reati commessi in Genova (per come rideterminata in sede di reato continuato) è da ritenersi integralmente espiata, essendo pari ad anni uno e mesi quattro di reclusione. 2.2 A nulla rileva, in tesi, il fath che il procedimento fiorentino sia ancora in corso, posto che la decisione di primo grado è stata impugnata dal solo imputato e, pertanto, in nessun caso la pena potrà essere superiore.

Questo aspetto non sarebbe stato compreso dal giudice di Genova, che avrebbe illegittimamente disatteso la domanda, diretta a far cessare l'esecuzione.

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.3.1 Il ricorrente pretende di realizzare una indebita anticipazione (peraltro parziale) del giudicato, rispetto ai possibili esiti di un procedimento che - al momento della domanda ed a quello della decisione - era ancora in corso.

Si tratta di una anticipazione non consentita, posto che per esservi «esecuzione» deve esservi il giudicato formale ai sensi degli articoli 648 e 650 cod.proc.pen.

E' pertanto corretta la decisione impugnata nella parte in cui da un lato non dichiara la cessazione dell'unica esecuzione in quel momento in corso e dall'altro rimette le attività di verifica della sospendibilità o meno del nuovo (futuro) titolo esecutivo al P.M. competente ai sensi dell'art.655 cod.proc.pen. . 3.2 Va peraltro rilevato cheise da un lato il titolo esecutivo 'futuro' avrebbe, in via prognostica, determinato la riduzione della sanzione in rapporto alla decisione emessa dall'autorità giudiziaria ligure (data la degradazione dei reati a reati- satellite di una continuazione), dall'altro la formazione del nuovo titolo esecutivo necessariamente include il reato-base della riconosciuta continuazione, aspetto che il ricorrente - nel computo della pena espiata - finisce con il non considerare minimamente.

Al rigetto segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in data 22 aprile 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se ite le conclusioni del PG _gapC1 C..-42,A-A-C-C--k) D—D , 12--Q c-C—sp-(-42:1-Q)-t esz. otzr [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 1 dicembre 2023 il GIP del Tribunale di Genova- quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa alla 'revoca' dell'ordine di carcerazione emesso in data 31 maggio 2023, riferito alla sentenza emessa in data 15 febbraio 2023 dal medesimo GIP . 1.1 In motivazione si rileva che : a) la domanda si fonda sulla emissione di nuova e diversa sentenza emessa dal Tribunale di Firenze che avrebbe riconosciuto la continuazione con i fatti oggetto della decisione attualmente in esecuzione; b) ciò tuttavia non comporta il richiesto effetto di ‘caducazione' del titolo esecutivo, dovendosi attendere, per ogni valutazione ulteriore, l'emissione del nuovo ordine di esecuzione da parte del Pubblico Ministero ai sensi dell'articolo 655 cod.proc.pen.; c) l'esecuzione in atto è, pertanto del tutto legittima . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 II ricorrente premette che la decisione emessa dal Tribunale di Firenze (che ha riconosciuto il vincolo della continuazione) non è definitiva (essendo fissata udienza in secondo grado il 9 luglio del 2024). In ogni caso la frazione di pena riferita ai reati commessi in Genova (per come rideterminata in sede di reato continuato) è da ritenersi integralmente espiata, essendo pari ad anni uno e mesi quattro di reclusione. 2.2 A nulla rileva, in tesi, il fath che il procedimento fiorentino sia ancora in corso, posto che la decisione di primo grado è stata impugnata dal solo imputato e, pertanto, in nessun caso la pena potrà essere superiore. Questo aspetto non sarebbe stato compreso dal giudice di Genova, che avrebbe illegittimamente disatteso la domanda, diretta a far cessare l'esecuzione. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.3.1 Il ricorrente pretende di realizzare una indebita anticipazione (peraltro parziale) del giudicato, rispetto ai possibili esiti di un procedimento che - al momento della domanda ed a quello della decisione - era ancora in corso. Si tratta di una anticipazione non consentita, posto che per esservi «esecuzione» deve esservi il giudicato formale ai sensi degli articoli 648 e 650 cod.proc.pen. E' pertanto corretta la decisione impugnata nella parte in cui da un lato non dichiara la cessazione dell'unica esecuzione in quel momento in corso e dall'altro rimette le attività di verifica della sospendibilità o meno del nuovo (futuro) titolo esecutivo al P.M. competente ai sensi dell'art.655 cod.proc.pen. . 3.2 Va peraltro rilevato cheise da un lato il titolo esecutivo 'futuro' avrebbe, in via prognostica, determinato la riduzione della sanzione in rapporto alla decisione emessa dall'autorità giudiziaria ligure (data la degradazione dei reati a reati- satellite di una continuazione), dall'altro la formazione del nuovo titolo esecutivo necessariamente include il reato-base della riconosciuta continuazione, aspetto che il ricorrente - nel computo della pena espiata - finisce con il non considerare minimamente. Al rigetto segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 22 aprile 202
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