CassazionedecretoSezione LDecisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17828/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ria, [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Regione [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.511/2024 depositata il22/04/2024.letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti ed il verbale di conciliazione allastessa allegato;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c. perché sottoscritta da difensore munito di procura speciale;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che quanto alle spese le parti hanno convenuto l’integrale compensazionenel richiamato verbale di conciliazioneNumero registro generale 19215/2024Numero sezionale 561/2026Numero di raccolta generale 17828/2026Data pubblicazione 04/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dispone l’integralecompensazione delle spese del giudizio di cassazioneCosì deciso in Roma, il 03/06/2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]