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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46315/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce l'assenza di elementi da cui desumere la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, oltre ad assegnare rilevanza al dato ponderale esorbitante un uso personale, ha valorizzato le modalità di detenzione ed occultamento dello stupefacente sequestrato e l'assenza di qualsivoglia allegazione tale da far desumere che il [OSCURATO:PERSONA], già gravato da precedenti specifici, fosse anche assuntore della tipologia di sostanza detenuta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 02

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce l'assenza di elementi da cui desumere la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, oltre ad assegnare rilevanza al dato ponderale esorbitante un uso personale, ha valorizzato le modalità di detenzione ed occultamento dello stupefacente sequestrato e l'assenza di qualsivoglia allegazione tale da far desumere che il [OSCURATO:PERSONA], già gravato da precedenti specifici, fosse anche assuntore della tipologia di sostanza detenuta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02
Sentenza Cassazione n. 46315/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris