CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27065/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 13/05/2022 con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Pistoia che ha condannato l'imputato alla pena di giustizia in ordine al delitto di danneggiamento aggravato. Al riguardo, con due motivi, deduce: 1. erronea applicazione della legge penale con riguardo al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 635 n. 3, in relazione all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.. 2. violazione di legge in ordine alla sussistenza del danno, privo di adeguata dimostrazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1. Il ricorso ripropone in questa sede il tema della corretta qualificazione giuridica del fatto in punto di sussistenza dell'aggravante dell'esposizione del bene alla pubblica fede, con riguardo all'incidenza della presenza del proprietario della res al momento della realizzazione della condotta illecita, sostenendosi che anche una sorveglianza occasionale della res sarebbe sufficiente ad escludere la circostanza. In realtà, se si ha riguardo alla ratio dell'aggravante, volta ad assicurare una maggior tutela ai beni che si trovino esposti all'intervento di terzi in assenza di chi può esercitarne la custodia, se ne ricava che solo una custodia esercitata in modo diretto e continuo che ponga effettivamente il proprietario nelle condizioni di impedire l'evento dannoso può escludere il ricorrere della circostanza. Di conseguenza, la presenza del proprietario può condurre all'esclusione dell'aggravante solo quando sia rivelatrice della possibilità di esercitare in modo costante la vigilanza sul bene (ex multis Sez. 2, n. 15604 del 25/03/2021, Berolo, Rv. 281120 - 01), evenienza questa esclusa dalla sentenza impugnata. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il complesso argomentativo delle sentenze di merito - trovandosi al cospetto di una c.d. doppia conforme - consente di ricavare che il danno è consistito in quattro profondi graffi sulla carrozzeria dell'autovettura che hanno determinato una spesa per le riparazioni pari ad euro 200,00, ciò risultando dalle precise e circostanziate dichiarazioni della persona offesa verso la cui attendibilità il ricorrente neppure muove specifiche censure.3. La non manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, consente al Collegio di dichiarare la prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza di appello (deliberata in data 13/05/2022) e nelle more del procedimento di legittimità (il reato risulta consumato il 1/12/2014 e si è prescritto il 1/06/2022, considerando giorni 35 di sospensione maturati nel corso del giudizío di primo grado). Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Motivazione se