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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 aprile 2024

Cassazione n. 15069/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6267/2020r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore ad negotia [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata all’atto di rinuncia al ricorso in Cassazione in data 18 aprile 2024, dall’[OSCURATO:PERSONA], la quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni notifiche all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, ed è elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dell’avvocatura interna, giusta procura speciale a margine del 2RG n.6267/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio controricorso, elettivamente domiciliata presso l’[OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] n. 175, Roma. -controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3522 /2 019 , depositata in data 21agosto 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/4/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.)citava dinanzi al tribunale di Milano la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in euro 1 9 . 18 0,00, somma corrispondente all’importo portato dall’assegno bancario non trasferibile emesso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con cui l’attrice aveva concluso una convenzione relativa alla liquidazione dei sinistri, in favore di [OSCURATO:PERSONA]; tale assegno, infatti, emesso in data 18/11/2004 da [OSCURATO:PERSONA], per conto di Unipolsai, era stato posto all’incasso in data 29 novembre 200 5 presso l’Ufficio postale di Milano, dopo che lo stesso era stato depositato sul «libretto»dalla sedicente Bianco il medesimo giorno, con successivo prelevamento dell’intera somma.

Pertanto, l’assegno, munito di clausola di non trasferibilità, era stato pagato presso l’Ufficio postale di Milanoa persona diversa dal legittimo beneficiario del titolo, sicché la [OSCURATO:PERSONA] era stata costretta ad effettuare un altro pagamento all’effettivo soggetto legittimato riscossione del titolo.

Sussisteva la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale avrebbe errato nell’identificazione del prenditore. 3RG n.6267/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

2. Il tribunaleaccertava la responsabilità della banca negoziatrice ed il concorso di colpa di Unipolsai nella misura del 50%, con conseguente condanna della prima ad un risarcimento pari alla metà della somma richiesta.

3. Il tribunale motivava la sussistenza del concorso di colpa di Unipolsai, per aver inviato un titolo di credito « con un sistema di spedizione che non garantisce l’accertamento della ricezione da parte del destinatario né con assicurata».

Era risultato, dunque, «imprudente il comportamento della compagnia assicurativa che - nonostante conosca molto bene gli illeciti commessi con gli assegni di traenza - continui ad inviare via posta ordinaria detti assegni invece di prediligere altre forme di spedizione».

Soprattutto, il tribunale evidenziava che «l’invio al domicilio di assegno privo di sottoscrizione e di specimen -senza altra forma di verifica del ricevimento da parte del legittimo destinatario, unito all’assenza di comunicazione alla banca negoziatrice di informazioni identificativi del beneficiario - costituisce un comportamento che - per la sua reiterazione e consapevolezza e per l’essere commesso da un ente che professionalmente gestisce rischi - è altamente imprudente».

3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non impugnava la sentenza, sicché restava definitivamente accertata la responsabilità di tale società.

5. La Corte d’appello di Milano rigettava il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rilevando che la scelta sistematica e consapevole di eseguire la spedizione dei titoli, anche di rilevante importo, con posta ordinaria «non integra una condotta prudente, sia per le caratteristiche degli assegni di traenza, sia per la ormai consolidata conoscenza dell’elevato rischio di trafugamento di commissioni di truffe». 4RG n.6267/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA],la trasmissione di assegni tramite posta ordinaria violava il decreto ministeriale26/2/2004 che, nel regolamentare il servizio pubblico postale, stabilisce che la scelta della posta assicurata «è obbligatoria per la spedizione di denaro, preziosi e titoli».

Alla colpa generica, per negligenza, imprudenza imperizia, si associava quindi anche un profilo di colpa specifica, entrambi rilevanti ex art.43 c.p..

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA].p.a.

7. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

8. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato «atto di rinuncia al ricorso in Cassazione». [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art.1227, primo comma, c.c., sul concorso di colpa della compagnia di assicurazione per aver spedito l’assegno a mezzo posta (art.360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c., in relazione agli articoli 83-84 del d.p.r. 29 marzo 1973, n.156 – T.U. in materia di spedizione postale)».

2. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio. 2.1.Invero, la ricorrente ha depositato nel fascicolo telematico l’atto di « rinuncia a l ricorso in Cassazione», con successiva comunicazione alla controparte da parte della cancelleria, essendo stata eliminata la necessità della notifica o della comunicazione a carico della parte rinunciante. 2.2.Per questa Corte, a sezioni unite, la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione che 5RG n.6267/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio rileva solo ai fini delle spese (Cass., sez. un., 24 dicembre 2019, n. 34429; Cass., sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., sez. 1, 22 maggio 2020, n. 9474).

Infatti, poiché l’art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non integra un atto c.d.

«accettizio», che richiede, quindi, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali, né un atto recettizio in senso stretto, in quanto l’articolo 390, ultimo comma, c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile alla specie, ne prevede –ora in via esclusiva - la semplice comunicazione agli “avvocati” delle stesse, i quali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche della rappresentanza in giudizio delle controparti.

La controparte ha avuto conoscenza della dichiarazione di rinuncia,in quanto l’atto è stato depositato nel fascicolo telematico e, poi, portato a conoscenza della controparte da parte della cancelleria.

Infatti, l’art. 390, ultimo comma, c.p.c., come modificato dall’art. 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, prevede che «Del deposito dell’atto di rinuncia è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria» e tale disposizione nuova trova applicazione oltre che «ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal [1° gennaio 2023]», anche «ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio», e quindi, anche alla fattispecie in esame.

3. Non si provvede sullespese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c.

4. In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante 6RG n.6267/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., sez. 5, 12 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6267/2020r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore ad negotia [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata all’atto di rinuncia al ricorso in Cassazione in data 18 aprile 2024, dall’[OSCURATO:PERSONA], la quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni notifiche all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, ed è elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dell’avvocatura interna, giusta procura speciale a margine del 2RG n.6267/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio controricorso, elettivamente domiciliata presso l’[OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] n. 175, Roma. -controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3522 /2 019 , depositata in data 21agosto 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/4/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.)citava dinanzi al tribunale di Milano la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in euro 1 9 . 18 0,00, somma corrispondente all’importo portato dall’assegno bancario non trasferibile emesso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con cui l’attrice aveva concluso una convenzione relativa alla liquidazione dei sinistri, in favore di [OSCURATO:PERSONA]; tale assegno, infatti, emesso in data 18/11/2004 da [OSCURATO:PERSONA], per conto di Unipolsai, era stato posto all’incasso in data 29 novembre 200 5 presso l’Ufficio postale di Milano, dopo che lo stesso era stato depositato sul «libretto»dalla sedicente Bianco il medesimo giorno, con successivo prelevamento dell’intera somma. Pertanto, l’assegno, munito di clausola di non trasferibilità, era stato pagato presso l’Ufficio postale di Milanoa persona diversa dal legittimo beneficiario del titolo, sicché la [OSCURATO:PERSONA] era stata costretta ad effettuare un altro pagamento all’effettivo soggetto legittimato riscossione del titolo. Sussisteva la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale avrebbe errato nell’identificazione del prenditore. 3RG n.6267/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 2. Il tribunaleaccertava la responsabilità della banca negoziatrice ed il concorso di colpa di Unipolsai nella misura del 50%, con conseguente condanna della prima ad un risarcimento pari alla metà della somma richiesta. 3. Il tribunale motivava la sussistenza del concorso di colpa di Unipolsai, per aver inviato un titolo di credito « con un sistema di spedizione che non garantisce l’accertamento della ricezione da parte del destinatario né con assicurata». Era risultato, dunque, «imprudente il comportamento della compagnia assicurativa che - nonostante conosca molto bene gli illeciti commessi con gli assegni di traenza - continui ad inviare via posta ordinaria detti assegni invece di prediligere altre forme di spedizione». Soprattutto, il tribunale evidenziava che «l’invio al domicilio di assegno privo di sottoscrizione e di specimen -senza altra forma di verifica del ricevimento da parte del legittimo destinatario, unito all’assenza di comunicazione alla banca negoziatrice di informazioni identificativi del beneficiario - costituisce un comportamento che - per la sua reiterazione e consapevolezza e per l’essere commesso da un ente che professionalmente gestisce rischi - è altamente imprudente». 3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non impugnava la sentenza, sicché restava definitivamente accertata la responsabilità di tale società. 5. La Corte d’appello di Milano rigettava il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rilevando che la scelta sistematica e consapevole di eseguire la spedizione dei titoli, anche di rilevante importo, con posta ordinaria «non integra una condotta prudente, sia per le caratteristiche degli assegni di traenza, sia per la ormai consolidata conoscenza dell’elevato rischio di trafugamento di commissioni di truffe». 4RG n.6267/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA],la trasmissione di assegni tramite posta ordinaria violava il decreto ministeriale26/2/2004 che, nel regolamentare il servizio pubblico postale, stabilisce che la scelta della posta assicurata «è obbligatoria per la spedizione di denaro, preziosi e titoli». Alla colpa generica, per negligenza, imprudenza imperizia, si associava quindi anche un profilo di colpa specifica, entrambi rilevanti ex art.43 c.p.. 6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA].p.a. 7. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 8. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato «atto di rinuncia al ricorso in Cassazione». [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art.1227, primo comma, c.c., sul concorso di colpa della compagnia di assicurazione per aver spedito l’assegno a mezzo posta (art.360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c., in relazione agli articoli 83-84 del d.p.r. 29 marzo 1973, n.156 – T.U. in materia di spedizione postale)». 2. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio. 2.1.Invero, la ricorrente ha depositato nel fascicolo telematico l’atto di « rinuncia a l ricorso in Cassazione», con successiva comunicazione alla controparte da parte della cancelleria, essendo stata eliminata la necessità della notifica o della comunicazione a carico della parte rinunciante. 2.2.Per questa Corte, a sezioni unite, la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione che 5RG n.6267/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio rileva solo ai fini delle spese (Cass., sez. un., 24 dicembre 2019, n. 34429; Cass., sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., sez. 1, 22 maggio 2020, n. 9474). Infatti, poiché l’art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non integra un atto c.d. «accettizio», che richiede, quindi, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali, né un atto recettizio in senso stretto, in quanto l’articolo 390, ultimo comma, c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile alla specie, ne prevede –ora in via esclusiva - la semplice comunicazione agli “avvocati” delle stesse, i quali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche della rappresentanza in giudizio delle controparti. La controparte ha avuto conoscenza della dichiarazione di rinuncia,in quanto l’atto è stato depositato nel fascicolo telematico e, poi, portato a conoscenza della controparte da parte della cancelleria. Infatti, l’art. 390, ultimo comma, c.p.c., come modificato dall’art. 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, prevede che «Del deposito dell’atto di rinuncia è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria» e tale disposizione nuova trova applicazione oltre che «ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal [1° gennaio 2023]», anche «ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio», e quindi, anche alla fattispecie in esame. 3. Non si provvede sullespese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c. 4. In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante 6RG n.6267/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., sez. 5, 12 ottobre
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