CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 21201/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza de1 ,17/06/2021, confermava la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 22/02/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 628, comma 3, n.1 cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante propria di cui all'art. 648, comma 3, n. 1 cod. pen. Il ricorso è inammissibile poiché reiterativo del motivo di appello. Invero, la censura ripropone le analoghe doglianze già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del gravame, dovendosi le stesse considerarsi non specifiche. La mancanza di specificità del motivo, difatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E, nel caso in esame, dalla lettura delle sentenze di merito risulta come il possesso dell'arma da parte dell'imputato si evincesse dalle precise dichiarazioni dei dipendenti dell'ufficio postale presso cui la rapina veniva posta in essere, nonché del personale presente ai fatti. E rispetto a tali elementi di prova nessuno specifico travisamento risulta dedotto. Inoltre, l'assenza di rinvenimento dell'arma non assume alcun rilievo decisivo ai fini dell'esclusione dell'aggravante, in quanto per come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata la mancanza di disponibilità della pistola "ah initio" non può (e non deve) escludere la sussistenza della circostanza atteso che l'effettiva disponibilità dell'arma al momento del fatto è certamente dimostrata "dalle convergenti testimonianze acquisite e dai relativi verbali" (pag. 4 della sentenza impugnata). Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2022 Il Consigliere Estensore