CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 31760/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ir e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 08/09/2025 udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA];' lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza dell'8 settembre 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato quella con cui il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, il 30 ottobre 2023 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di arresto ciascuno in quanto ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 10, comma 2, d.l. 14/2017, conv. in I. 48/17 -per non avere i ricorrenti osservato i provvedimenti del Questore di Napoli di "[OSCURATO:PERSONA] aree urbane ex art 10 comma 2 D.L. 14/70" con cui veniva loro fatto divieto di sostare al largo Vasto a Chiaia per la durata di mesi 12, commesso in Napoli il 4 agosto 2021. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, con cuithiedayannullamento senza rinvio della sentenza impugnata ex art. 620, lett. I), cod.proc.pen., in subordine, b) l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, affidato ad un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., per erronea applicazione dell'art. 10, comma 2, d.l. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni in I. n 48/2017, per omissione della necessaria convalida da parte dell'Autorità giudiziaria del provvedimento questori le. Assume la difesa che all'epoca dei fatti -4 agosto 2021- la norma vigente richiamava al comma 5 dell'art. 10 I. 48/2017 «le disposizioni di cui all'art. 6, commi 2-bis, 3 e 4 della I. 401/89» relativamente alla necessità della convalida giudiziaria (attualmente tale richiamo è stato abrogato dal cd. Decreto Caivano, d.l. 2372023 conv in I. 159/2023, limitatamente alle misure di cui all'art. 10, mentre è rimasto in vigore per quelle adottate a mente degli artt. 13, e 13-bis del medesimo d.l. 48/2017). Prosegue col rappresentare che l'ordine del Questore, notificato alle parti il 19 aprile 2022, non è mai stato comunicato al pubblico ministero competente per la convalida, che, evidentemente, non ha potuto richiedere, ove ne avesse ravvisato i presupposti, la convalida giudiziale sicchè la mancata convalida avrebbe inciso sull'intero provvedimento nel suo contenuto inibitorio rendendolo assolutamente e del tutto inefficace. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. La Corte di appello, ricostruito il fatto, incontestato, ed alla luce di una corretta esegesi normativa relativamente all'ordine di allontanamento ed al divieto di accesso adottabili dal Questore ai sensi degli artt. 9, comma 1, e 10, comma 2, 2d.l. 14/2017, ha rilevato, in sintesi, che in materia di cd. daspo urbano sono previste una forma 'semplice' (art. 9, comma 1) la cui violazione è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno; una forma 'aggravata' (art. 10, comma 2), la cui violazione è punita più severamente, con l'arresto da uno a due anni, ed in relazione al quale trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 2-bis, 3 e 4 della I. 401/89, ed in relazione al quale, dunque, è necessaria la convalida giudiziale quanto all'obbligo di presentazione e di firma, con motivazione specifica sui presupposti di legittimità e congruita della durata della misura (in forza dei principi di cui a C.Cost. n. 193 del 12 giugno 1996); col corollario, per il caso di mancata convalida, della caducazione della sola misura comportante limitazione della libertà personale, e non, anche, dei divieti di accesso, atipica misura interdittiva di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza la cui impugnazione è rimessa al giudice amministrativo (in tal senso C.Cost. n. 203 del 17 dicembre 2024). 1.1. Ha, dunque, inquadrato il provvedimento di cui è stata contestata l'infrazione nel novero di quelli adottabili ex art. 10, comma 2, d.l. 14/17, conv in I. 48/17, osservato che non vige al proposito obbligo di convalida giudiziale; che, dunque, non poteva essere accolta l'istanza difensiva conseguente alla mancata convalida del provvedimento questorile, in quanto non dovuta, laddove il giudizio di pericolosità sociale alla base della adozione della misura era stato, comunque, correttamente formulato sulla scorta della pregressa attività criminosa e corroborato dalla ulteriore infrazione del provvedimento di divieto che integra la fattispecie oggetto di giudizio e la cui esecutività non era revocabile in dubbio. 2. Giova ribadire che il Capo II del decreto-legge citato, intitolato "Disposizioni a tutela della sicurezza e del decoro urbano", ha introdotto istituti finalizzati alla protezione del decoro e dell'uso di alcuni luoghi delle città, con l'intento di prevenire quelle condotte che ne impediscano l'accessibilità e la fruizione. In particolare, gli artt. 9 e 10 configurano un sistema di tutela complesso, che prevede una sanzione amministrativa -con contestuale ordine di allontanamento dai luoghi- di competenza del Sindaco, ed un divieto d'accesso ai medesimi, mediante apposita misura di prevenzione, che il Questore può applicare in caso di reiterazione delle violazioni. Ne deriva un meccanismo di tutela dei luoghi strutturato su più fasi, secondo una dinamica che implica la partecipazione e l'interazione di diversi attori istituzionali, in particolare il Sindaco ed il Questore, nel solco di una progressiva valorizzazione degli strumenti di prevenzione affidati all'autorità di pubblica sicurezza, e, in particolare, della sicurezza urbana, bene giuridico complesso tutelato attraverso 3la complessità di interventi differenziati, operati su diversi livelli, da diversi attori istituzionali in ottica finalistica integrata. 2.1. Si rileva allora che tra le «Disposizioni a tutela della sicurezza e del decoro urbano», l'art. 9 «Misure a tutela del decoro di particolari luoghi», al comma 1, prevede, contestualmente all'accertamento della condotta illecita ivi specificata, e ferma restando l'applicazione delle previste sanzioni amministrative, che al trasgressore possa essere ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto. 2.2. L'art. 10 «[OSCURATO:PERSONA] di accesso» prevede, poi, al comma 2, che «[N]ei casi di reiterazione delle condotte di cui all'art. 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'art. 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto». Il divieto, ex art. 9, comma 2, non superiore a sei mesi, è previsto abbia una durata diversa, più gravosa, ex art. 9, comma 3, che recita «[L]a durata del divieto di cui al comma 2 non può comunque essere inferiore a sei mesi, né superiore a due anni, qualora le condotte di cui all'art. 9, commi 1 e 2, risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. Qualora il responsabile sia soggetto minorenne, il questore ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni». 2.3. Solo in relazione a tale ultima disposizione di divieto di accesso "aggravato", che resta una misura di prevenzione amministrativa finalizzata a contrastare fenomeni di degrado urbano e a tutelare la sicurezza nei luoghi pubblici, l'art. 10, comma 4, dispone il rinvio alla disciplina prevista per il cd. D.A.Spo sportivo, in quanto compatibile: «[I]n relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 2 -bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401». 2.3.1. Si tratta delle disposizioni che prevedono -in quel caso e solo quanto al provvedimento di imposizione della prescrizione aggiuntiva della presentazione presso l'ufficio di pubblica sicurezza e dell'obbligo di firma- al comma 2 -bis, la necessità che la notifica di cui al comma 2 contenga l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento; al comma 3, per quanto in questa sede rileva / la necessità che il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del 4provvedimento ne chieda (a pena di inefficacia) la convalida al giudice per le indagini preliminari e questi non disponga (a pena di inefficacia) la convalida nelle quarantotto ore successive; al comma 4, la ricorribilità per cassazione contro l'ordinanza di convalida. 2.3.2. Disposizioni, dunque, che non sono applicabili, per espresso disposto normativo, alla misura amministrativa di mero divieto disposta ex art. 10, comma 2, la cui violazione è imputata ai ricorrenti. 2.4. Con la conseguenza che non è predicabile la tesi difensiva della caducazione di efficacia per omessa convalida per la semplice considerazione che la stessa non è, e non era, normativamente prevista nel caso di specie. 2.4.1. Omessa convalida cui, solo nell'ipotesi prevista dall'art. 10, comma 3, per il caso del cd. D.Ac.Ur. 'aggravato' -nella specie non ricorrente- essendo necessario ai sensi del comma 4 il controllo giudiziale («[...] motivando adeguatamente sul punto (senza peraltro sostituire, com'è ovvio, la propria valutazione di merito a quella del Questore), in ordine alla conformità del provvedimento alla legge, con particolare riguardo -oltre che al carattere reiterativo delle trasgressioni poste a base del divieto- alla motivazione fondante la ritenuta sussistenza di un pericolo per la sicurezza pubblica» cfr. Sez. 3, n. 11794 del 17/02/2026 Ud. (dep. 30/03/2026 ) Rv. 289617 - 01), può, astrattamente, verificarsi l'effetto caducatorio dell'intero provvedimento del Questore nel suo contenuto inibitorio (a differenza di quanto occorre nel caso di cd. Da.Spo. sportivo, in relazione al quale l'inefficacia investe la sola porzione del provvedimento incidente sul bene libertà personale). 2.4.2. La differente disciplina prevista per il D.Ac.Ur. 'semplice' e,quello 'aggravato' Jta.A.Aue4, con la sottrazione del primo al controllo giurisdizionale, nonlfèraltro suggerire dubbi di costituzionalità, tanto più alla luce dell'insegnamento di C. Cost. n 203 del 2024, del 29 ottobre 2024, nel cui corpo motivazionale si legge della perequazione tra il c.d. "Da.Spo" ex art. 6 della legge n. 401 del 1989, nell'ipotesi in cui la misura si esaurisca nell'interdizione all'accesso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, il foglio di via obbligatorio anch'esso risolventesi nel divieto di recarsi in un luogo determinato, e il c.d. "DASPO urbano" (art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017), in quanto si risolvono, tutti, in una mera limitazione della libertà di circolazione, così ribadendo la consolidata giurisprudenza costituzionale sul punto, e ciò almeno fino a quando, eventualmente, «[...] il legislatore dovesse, in futuro, dilatare eccessivamente i divieti inerenti alle misure in esame, in termini sia di estensione degli spazi dai quali il soggetto venga interdetto, sia di durata della stessa interdizione», anche in considerazione del fatto che «[...] i rischi di uso arbitrario della misura in esame, 5[...] sono soggetti a un controllo giurisdizionale effettivo, sia mediante il ricorso al giudice amministrativo, sia nell'ambito del procedimento penale per la violazione degli obblighi imposti con la misura, comprendendo tali controlli anche una valutazione di proporzionalità tra le legittime finalità di tutela perseguite dall'autorità di polizia e la concreta incidenza della misura sulla libertà di circolazione dell'interessato. [...]». 2.5. Per completezza argomentativa si osserva come non si rinvengono modifiche rilevanti ai fini in questa sede discussi in quanto apportate alla normativa in disamina dal d.l. 123/2023. 3. Infondato, pertanto, l'unico motivo cui i ricorsi erano affidati, gli stessi devono essere rigettati, con onere, per i ricorrenti, del pagamento delle spese processuali. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] gi íe Aldo A to Depositata in Cancelleria °' 2 4 AGO, 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] • Arrtibito 6