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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08753/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che entrambi i motivi dedotti sono affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando la gravità delle condotte plurioffensive poste in essere dall'imputato, e fornendo altresì una motivazione adeguata anche in merito al trattamento sanzionatorio per i reati di resistenza e lesioni personali, anche con riferimento alla pena base per la continuazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che entrambi i motivi dedotti sono affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando la gravità delle condotte plurioffensive poste in essere dall'imputato, e fornendo altresì una motivazione adeguata anche in merito al trattamento sanzionatorio per i reati di resistenza e lesioni personali, anche con riferimento alla pena base per la continuazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 08753/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris