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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 62/1974

ECLI:IT:COST:1974:62
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: In un procedimento di opposizione a decreto del pretore di Milano, con il quale la soc. [OSCURATO:PERSONA], corrente in [OSCURATO:PERSONA], veniva condannata al pagamento di indennità di anzianità, licenziamento ecc. in favore del già dipendente [OSCURATO:PERSONA], la detta società ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito, essendo competente - a sensi dell'art. 434, capoverso, cod. proc. civ. - il pretore di Salò della cui giurisdizione fa parte il comune nel quale ha sede l'azienda, cui era addetto il lavoratore.

Quest'ultimo ha allora opposto l'illegittimità costituzionale del detto art. 434, che priva il lavoratore della facoltà di avvalersi dei fori generali di cui agli artt. 18 e seguenti del codice di procedura civile.

Ed il pretore, con ordinanza del 30 aprile 1971, premesso che, secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione, il lavoratore è tenuto ad adire il giudice del luogo in cui è situata l'azienda, e non può avvalersi dei suddetti fori ordinari, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del suindicato art. 434, il quale determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra il lavoratore e gli altri cittadini, con violazione dei principi di uguaglianza e di tutela del lavoro previsti dagli artt. 3 e 35 della Costituzione.

Non vi è stata nel presente giudizio costituzione di parti, ma è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

E l'Avvocatura dello Stato ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata dal momento che i fori speciali previsti dalla norma impugnata sono giustificati nel superiore interesse della giustizia. : Il pretore di Milano ritiene che l'art. 434, capoverso, del codice di procedura civile - disponendo che, nelle controversie individuali di lavoro, competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda, o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale è addetto il lavoratore - priva il lavoratore stesso della facoltà di avvalersi dei fori ordinari, previsti dagli artt. 18 e seguenti dello stesso codice, e determina così una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri cittadini, con violazione degli artt. 3 e 35 della Costituzione.

La questione è infondata.

Nelle more del presente giudizio è intervenuta la legge 11 agosto 1973, n. 533, che, disciplinando le controversie individuali di lavoro, dispone che, qualora non trovino applicazione le norme sui fori speciali previsti dall'art. 413, si applicano quelle dell'art. 18 e seguenti del codice di procedura civile.

Però, i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della nuova legge sono definiti dallo stesso giudice che ne conosceva in base alle norme di competenza vigenti (art. 20, secondo comma).

La questione se la speciale competenza territoriale prevista dall'art. 434, capoverso, cod. proc. civ. in materia di controversie di lavoro, abbia carattere esclusivo oppure concorrente con i fori ordinari, deve ritenersi definitivamente risolta nel senso che il lavoratore non può avvalersi di tali fori, soprattutto per la consolidata giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale la ratio della norma non ha lo scopo di salvaguardare l'interesse di una o dell'altra parte, ma di rispettare l'esigenza di una migliore esplicazione della funzione giurisdizionale, nell'interesse superiore della giustizia.

E non è possibile negare che lo svolgimento del processo nella circoscrizione del luogo in cui il rapporto di lavoro si è svolto consente di regola una più rapida raccolta delle prove ed una più sicura valutazione degli accertamenti di fatto.

A torto l'ordinanza insiste nella tesi dell'interesse del lavoratore, quando il legislatore ha scelto, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, una procedura che meglio risponde alle esigenze di una giustizia pronta e sicura ed a principi di rapida soluzione delle controversie, cui è indirizzato tutto il processo del lavoro, nell'interesse comune di entrambe le parti, datore di lavoro e lavoratore.

In considerazione della indiscutibile razionalità della norma, non sussiste né la violazione dell'art. 3, né quella dell'art. 35 della Costituzione.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 434, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dall'ordinanza 30 aprile 1971 del pretore di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: In un procedimento di opposizione a decreto del pretore di Milano, con il quale la soc. [OSCURATO:PERSONA], corrente in [OSCURATO:PERSONA], veniva condannata al pagamento di indennità di anzianità, licenziamento ecc. in favore del già dipendente [OSCURATO:PERSONA], la detta società ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito, essendo competente - a sensi dell'art. 434, capoverso, cod. proc. civ. - il pretore di Salò della cui giurisdizione fa parte il comune nel quale ha sede l'azienda, cui era addetto il lavoratore. Quest'ultimo ha allora opposto l'illegittimità costituzionale del detto art. 434, che priva il lavoratore della facoltà di avvalersi dei fori generali di cui agli artt. 18 e seguenti del codice di procedura civile. Ed il pretore, con ordinanza del 30 aprile 1971, premesso che, secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione, il lavoratore è tenuto ad adire il giudice del luogo in cui è situata l'azienda, e non può avvalersi dei suddetti fori ordinari, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del suindicato art. 434, il quale determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra il lavoratore e gli altri cittadini, con violazione dei principi di uguaglianza e di tutela del lavoro previsti dagli artt. 3 e 35 della Costituzione. Non vi è stata nel presente giudizio costituzione di parti, ma è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. E l'Avvocatura dello Stato ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata dal momento che i fori speciali previsti dalla norma impugnata sono giustificati nel superiore interesse della giustizia. : Il pretore di Milano ritiene che l'art. 434, capoverso, del codice di procedura civile - disponendo che, nelle controversie individuali di lavoro, competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda, o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale è addetto il lavoratore - priva il lavoratore stesso della facoltà di avvalersi dei fori ordinari, previsti dagli artt. 18 e seguenti dello stesso codice, e determina così una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri cittadini, con violazione degli artt. 3 e 35 della Costituzione. La questione è infondata. Nelle more del presente giudizio è intervenuta la legge 11 agosto 1973, n. 533, che, disciplinando le controversie individuali di lavoro, dispone che, qualora non trovino applicazione le norme sui fori speciali previsti dall'art. 413, si applicano quelle dell'art. 18 e seguenti del codice di procedura civile. Però, i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della nuova legge sono definiti dallo stesso giudice che ne conosceva in base alle norme di competenza vigenti (art. 20, secondo comma). La questione se la speciale competenza territoriale prevista dall'art. 434, capoverso, cod. proc. civ. in materia di controversie di lavoro, abbia carattere esclusivo oppure concorrente con i fori ordinari, deve ritenersi definitivamente risolta nel senso che il lavoratore non può avvalersi di tali fori, soprattutto per la consolidata giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale la ratio della norma non ha lo scopo di salvaguardare l'interesse di una o dell'altra parte, ma di rispettare l'esigenza di una migliore esplicazione della funzione giurisdizionale, nell'interesse superiore della giustizia. E non è possibile negare che lo svolgimento del processo nella circoscrizione del luogo in cui il rapporto di lavoro si è svolto consente di regola una più rapida raccolta delle prove ed una più sicura valutazione degli accertamenti di fatto. A torto l'ordinanza insiste nella tesi dell'interesse del lavoratore, quando il legislatore ha scelto, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, una procedura che meglio risponde alle esigenze di una giustizia pronta e sicura ed a principi di rapida soluzione delle controversie, cui è indirizzato tutto il processo del lavoro, nell'interesse comune di entrambe le parti, datore di lavoro e lavoratore. In considerazione della indiscutibile razionalità della norma, non sussiste né la violazione dell'art. 3, né quella dell'art. 35 della Costituzione. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 434, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dall'ordinanza 30 aprile 1971 del pretore di Milano. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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