CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18346/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava - in relazione alla pena residua di due anni e due mesi di reclusione, inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto continuato di frode fiscale, la cui esecuzione era stata sospesa ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. - l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. A ragione della decisione il Tribunale poneva la pericolosità sociale del condannato, collegato a contesti di criminalità organizzata (come testimoniato dal recente rinvio a giudizio nel c.d. processo Camaleonte, per concorso in attività illecite gestite da articolazioni venete di ‘ndrangheta), inoccupato e privo di redditi leciti, nonché di una valida prospettiva di reinserimento sociale. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nel motivo unico il ricorrente deduce violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento omissivo della prova. L'ordinanza impugnata non avrebbe fatto buon governo delle risultanze istruttorie, coerenti, in realtà, con la concessione della misura alternativa. L'ordinanza non conterrebbe alcun riferimento alla relazione degli organi del servizio sociale, che sarebbe di contenuto positivo; avrebbe menzionato il rinvio a giudizio nel processo Camaleonte, ma non l'intervenuta assoluzione, decretata nel gennaio 2023; avrebbe trascurato l'assenza di ulteriori precedenti, di pendenze penali e di qualunque elemento dimostrativo di un suo collegamento con cosche di ‘ndrangheta; avrebbe ingiustificatamente svalutato l'attività di volontariato e la sua valenza risocializzante, in un contesto di inoccupazione involontaria ed incolpevole. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (tra le molte, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01).Il giudice, basandosi anzitutto sulle informazioni disponibili all'esito dell'istruttoria svolta, deve apprezzarne il contenuto riferito alla personalità del condannato, alla sua evoluzione dopo il commesso reato e alla condotta attuale di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di persistente pericolosità dell'interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01). Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento sull'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, della misura alternativa in discorso, e l'effettuazione della prognosi sottostante (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235-01). La relativa valutazione non è censurabile in sede di legittimità se risulta sorretta da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375). 3. Tale appare, pur nella sua concisione, la motivazione dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale di sorveglianza, muovendo correttamente dal commesso reato, ha preso ulteriormente in esame l'evolversi della personalità del condannato, senza tuttavia rinvenire elementi positivi pregnanti, che facessero ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, e anzi ravvisando nell'ulteriore e recente rinvio a giudizio, in atti documentato, un congruo indice del mancato ripudio del passato criminale e della mancata adesione ai valori socialmente condivisi. L'interessato deduce di essere stato assolto da quest'ultima imputazione, ma l'obiezione avrebbe dovuto essere sottoposta al giudice di merito procedente (e potrà ancora esserlo, in sede di eventuale proposizione di rinnovata istanza di misura alternativa), non potendo la circostanza essere direttamente apprezzata da questa Corte. La relativa comprovante produzione documentale, che avrebbe potuto essere effettuata nel grado antecedente di giudizio, risulta in questa sede addirittura preclusa (da ultimo, Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609-01). Ciò precisato, il rilievo dell'inidoneità dell'affidamento in prova, a fini di recupero e risocializzazione, in rapporto al sostanziale permanere di uno stile di comportamento deviante, e alla complessiva correlata pericolosità sociale del condannato, è plausibilmente argomentato all'esito dell'analisi condotta, nella quale hanno trovato giusto e concorrente spazio elementi ulteriori, quali la mancata disponibilità di lecite fonti di sostentamento e la scarsa significanza della svolta attività di volontariato sociale.Il giudizio prognostico sfavorevole, frutto di ragionata valutazione discrezionale finale, appare di conseguenza insindacabile in questa sede, tenuto conto dell'ulteriore principio di diritto, secondo cui la magistratura di sorveglianza non è obbligata ad acquisire e valutare la relazione degli organi del servizio sociale (in ricorso, peraltro, solo genericamente evocata) nel caso in cui le risultanze documentali rivelino aliunde l'inidoneità della misura richiesta, a fronte dell'accertata pericolosità del richiedente e dell'assenza di prospettive di una sperimentazione fruttuosa in attività risocializzanti, tale da non richiedere ulteriori approfondimenti (Sez. 7, n. 7724 del 12/11/2013, dep. 2014, Abdallah, Rv. 261292-01). 4. Segue la reiezione del ricorso. A tanto segue ulteriormente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il r