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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2025

Cassazione n. 15301/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01GX6UF) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Venezia, ha confermato la pronuncia emessa in data 14/07/2023 dal il Tribunale di Padova che dichiarav 3 [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato previsto e punito dall'art. 116 comma 15 del Codice de la Strada, per aver guidato il veicolo [OSCURATO:PERSONA] targato [OSCURATO:TARGA], di sua proprietà, privo della p tente di guida in quanto mai conseguita, con reiterazione nel biennio, e lo condannava alla pe la di mesi 4 di arresto, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre al pi gamento delle spese processuali.

2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo clí: I difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo di ricorso, la violazione ed erronea api licazione degli artt. 132, 133 e 133 bis cod.pen., nonché la manifesta illogicità della motivazior e.

Sostiene il ricorrente che la pena inflitta risulterebbe priva di proporzic:ne rispetto ai parametri di cui agli artt. 133 e 133 bis cod.pen., rilevando che tanto il Giudice li primo grado quanto la Corte territoriale avrebbero omesso un'adeguata motivazione analitici: in ordine alla commisurazione della pena superiore ai minimi edittali, limitandosi a un gener co riferimento alla gravità del fatto e ai precedenti penali dell'imputato. 3.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato i lammissibile.

In ordine alla dosimetria della pena, va rammentato che l'esercizio del poter discrezionale deve essere motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicante circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Ciò vale anche per il giudice di appello il quale - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante- non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, n una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ri enuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, )ur in carenza di stretta confutazione , specie se fa pena viene fissata nei limiti del medio editt lie (ex multis, Sez. 2, n. 36104 del 27/0412017, Mastro, Rv. 271243).

Nel caso in esame, la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi ha giustificato tale determinazione sulla base di due elementi rilevanti: l'uno, ogiettivo, legato alle "modalità di realizzazione della condotta delittuosa", individuate nella circc: stanza che "il prevenuto si è posto alla guida senza patente per un lungo tratto di strada, in totale spregio del divieto previsto dalla legge"; l'altro, soggettivo, concernente la "considera , ione negativa - della personalità del reo" che, oltre ad essere "gravato da numerosissimi precedenti", si era posto alla guida durante la "flagranza di un tentato furto".

Tali elementi, valutati congiuntamente, costituiscono adeguato sup )orto logico- argomentativo della decisione assunta, risultando congrui a giustificare la pera inflitta che, peraltro, risulta calcolata sulla base della media edittale. 2__ Il ricorso, pertanto, si sostanzia in una mera censura sul merito de la valutazione discrezionale operata dalla Corte territoriale, censura come tale inammissil ile in sede di legittimità.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 co J.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisanCosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagameni o delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01GX6UF) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Venezia, ha confermato la pronuncia emessa in data 14/07/2023 dal il Tribunale di Padova che dichiarav 3 [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato previsto e punito dall'art. 116 comma 15 del Codice de la Strada, per aver guidato il veicolo [OSCURATO:PERSONA] targato [OSCURATO:TARGA], di sua proprietà, privo della p tente di guida in quanto mai conseguita, con reiterazione nel biennio, e lo condannava alla pe la di mesi 4 di arresto, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre al pi gamento delle spese processuali. 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo clí: I difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo di ricorso, la violazione ed erronea api licazione degli artt. 132, 133 e 133 bis cod.pen., nonché la manifesta illogicità della motivazior e. Sostiene il ricorrente che la pena inflitta risulterebbe priva di proporzic:ne rispetto ai parametri di cui agli artt. 133 e 133 bis cod.pen., rilevando che tanto il Giudice li primo grado quanto la Corte territoriale avrebbero omesso un'adeguata motivazione analitici: in ordine alla commisurazione della pena superiore ai minimi edittali, limitandosi a un gener co riferimento alla gravità del fatto e ai precedenti penali dell'imputato. 3.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato i lammissibile. In ordine alla dosimetria della pena, va rammentato che l'esercizio del poter discrezionale deve essere motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicante circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Ciò vale anche per il giudice di appello il quale - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante- non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, n una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ri enuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, )ur in carenza di stretta confutazione , specie se fa pena viene fissata nei limiti del medio editt lie (ex multis, Sez. 2, n. 36104 del 27/0412017, Mastro, Rv. 271243). Nel caso in esame, la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi ha giustificato tale determinazione sulla base di due elementi rilevanti: l'uno, ogiettivo, legato alle "modalità di realizzazione della condotta delittuosa", individuate nella circc: stanza che "il prevenuto si è posto alla guida senza patente per un lungo tratto di strada, in totale spregio del divieto previsto dalla legge"; l'altro, soggettivo, concernente la "considera , ione negativa - della personalità del reo" che, oltre ad essere "gravato da numerosissimi precedenti", si era posto alla guida durante la "flagranza di un tentato furto". Tali elementi, valutati congiuntamente, costituiscono adeguato sup )orto logico- argomentativo della decisione assunta, risultando congrui a giustificare la pera inflitta che, peraltro, risulta calcolata sulla base della media edittale. 2__ Il ricorso, pertanto, si sostanzia in una mera censura sul merito de la valutazione discrezionale operata dalla Corte territoriale, censura come tale inammissil ile in sede di legittimità. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 co J.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisanCosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagameni o delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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