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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02690/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ,3L: avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE\4PPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] per Majolino che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 8 luglio 2020, trasmessa a questa Corte di cassazione il 5 agosto 2021, la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia del medesimo tribunale del 29-5-2018, applicava su richiesta delle parti a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 599 bis cod.proc.pen. la pena concordata di anni 2, mesi 6 di reclusione ed C 400,00 di multa, esclusa la responsabilità per il capo G), riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni 4 di reclusione ed C 1500,00 di multa e confermava la condanna alle pene di legge di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di usura ed estorsione agli stessi rispettivamente contestati. 1.2 Avvero detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati; Gangemi lamentava con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att..cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) c) ed e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità per il reato di usura posto che la pronuncia di secondo grado non aveva superato le insanabili contraddizioni emerse dall'istruttoria dibattimentale; si sottolineava la violazione dei criteri di valutazione della prova dichiarativa e che nonostante il ricorrente fosse stato accusato di avere concesso un solo prestito, risultava condannato per condotte in continuazione; - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. quanto alla fattispecie di tentata estorsione di cui al capo D) non potendo essere valorizzate sul punto le dichiarazioni rese dal Mazza in sede di indagini anche perché smentite da quelle della figlia della stessa p.o. sentita ex art. 507 cod.proc.pen.; - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva specifica in presenza di precedenti rimontanti al 2003; - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla omessa concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. 1.3 [OSCURATO:PERSONA] deduceva: - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità per il reato di usura statuita in violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio; nel caso in esame si segnalava come la deposizione della persona offesa non poteva essere posta a fondamento del giudizio di colpevolezza perché caratterizzata da imprecisioni e contraddizioni proprio in riferimento all'individuazione del ricorrente quale soggetto autore di prestiti usurari; peraltro, nelle conversazioni intercettate da parte dello stesso Mazza, mai si era fatto riferimento a prestiti usurari e la restituzione delle somme aveva avuto ad oggetto soltanto il capitale prestato; - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. quanto alla tentata estorsione di cui al capo E) in quanto la persona offesa aveva dichiarato di avere ricevuto richieste di restituzione del prestito senza che il ricorrente fosse consapevole della natura illecita del rapporto che non poteva essere affermato indistintamente per entrambi i fratelli, originariamente coimputati; - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. avuto riguardo alla mancata declaratoria di non doversi procedere per prescrizione posto che il fatto risultava commesso il 2 gennaio 2009; - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla omessa concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. 1.4 [OSCURATO:PERSONA] deduceva: - motivazione illogica in relazione all'art. 644 cod.pen. quanto alla ritenuta credibilità della persona offesa caratterizzata da imprecisioni ed inesattezze e che non era riuscita a chiarire l'ammontare dei prestiti erogati dal ricorrente nonché l'interesse pattuito; - travisamento della prova e motivazione illogica quanto al delitto di tentata estorsione di cui '‘,/ al capo C) della rubrica posto che tale fattispecie non poteva ritenersi integrata da una richiesta di restituzione di somme pur avanzata con tono prepotente;- motivazione mancante e violazione di. legge quanto all'omesso riconoscimento d.ella continuazione con i fatti di truffa e furto separatamente giudicati. 1.5 [OSCURATO:PERSONA] lamentava violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto all'omessa concessione delle attenuanti generiche ed analogo vizio anche in riferimento alla mancata esclusione della recidiva ed alla riduzione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 I] ricorso del Sollima è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Invero, secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969 — 01); ne consegue affermare l'inammissibilità dei motivi con i quali si propongono doglianze in punto omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, mancata esclusione della recidiva e determinazione della pena. 2.2 Quanto ai motivi del ricorso Gangemi, gli stessi appaiono riprodurre argomenti già dedotti in appello e ritenuti infondati dalla corte di merito con motivazione ampia ed approfondita; in relazione alla prima doglianza i giudici di merito, con valutazione conforme, hanno proceduto ad una particolareggiata analisi delle dichiarazioni rese dalla persona offesa Mazza nel corso del dibattimento di primo grado e dei riscontri al contenuto delle stesse, segnalando, in particolare, la valenza dimostrativa (vedi pagina 15) degli incontri tra la vittima e gli imputati ed il contenuto di diverse conversazioni captate sicchè deve essere esclusa qualsiasi violazione delle regole in tema di valutazione della prova dichiarativa.

Difatti al proposito va ricordato come per costante insegnamento di questa Corte di cassazione le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità purchè se ne attesti la credibilità intrinseca senza che sia necessaria l'individuazione di altri elementi di prova.

Quanto alla doglianza in punto riconoscimento della continuazione, il ricorso è generico nella parte in cui non specifica l'interesse derivante da un preciso aumento di pena effettuato al momento del calcolo della sanzione inflitta a tale titolo.

Le doglianze proposte in relazione al capo D) appaiono puramente reiterative avendo la corte di appello motivato circa la particolareggiata e credibile ricostruzione delle minacce ricevute dal Mazza anche a seguito dell'incontro tra il ricorrente e la figlia della p.o. senza che la smentita della teste possa avere assunto valenza decisiva anche in considerazione dell'ammissione del quadro generale di fatti di usura in danno del padre.

Manifestamente infondate appaiono, infine, le doglianze in relazione alla recidiva, alle attenuanti generiche ed alla pena che la corte di merito motiva con specifici argomenti nell'ambito del proprio potere discrezionale alle pagine 23-24 della motivazione. 2.3 In relazione alle doglianze avanzate dal Majolino, in relazione al primo motivo va ricordato come la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108 - 01).

L'applicazione del sopra esposto principio comporta dichiarare la manifesta infondatezza del motivo posto che l'impugnata pronuncia procedendo ad una accurata descrizione dei fatti e valutazione delle dichiarazioni della p.o., anche alla luce dei riscontri acquisiti, risulta priva di qualsiasi profilo di illogicità tanto più manifesta.

Il secondo motivo insiste in una ricostruzione alternativa delle fonti di prova non deducibile nella presente sede di legittimità; con le osservazioni esposte alle pagine 14 e seguenti, il giudice di merito ha ricostruito i fatti evidenziando gli elementi dai quali desumere il pieno coinvolgimento anche del ricorrente nella concessione dei prestiti usurari e nella richiesta di pagamento degli interessi accompagnata da atti di minaccia e violenza; i motivi pertanto reiterano questioni già affrontate e risolte.

Quanto alla responsabilità per estorsione che si contesta con altro motivo correttamente la corte di appello ha fatto applicazione del principio secondo cui è configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nei confronti del creditore che, a fronte di un'iniziale pattuizione usuraria, contraddistinta da prestiti successivi gravati da interessi parimenti illeciti, si rivolga al debitore con violenza o minaccia per ottenerne la restituzione, a meno che risulti inequivocabilmente accertato l'intervento, prima dell'esercizio della violenza o della minaccia, di una totale novazione del rapporto tra le parti, con sostituzione, rispetto al credito originario, della pretesa della sola somma capitale ovvero di altra somma gravata da interessi legittimi (Sez. 2, n. 26235 del 12/05/2017, Rv. 269968 - 01).

Fondato è invece il motivo avanzato in relazione alla omessa declaratoria di prescrizione per la tentata estorsione di cui al capo E) posto che, trattandosi di fatto consumato il 2 gennaio 2009, a seguito della esclusione della recidiva in fase di appello il termine massimo era già decorso al momento della pronuncia dell'8 luglio 2020; infatti avuto riguardo alla pena edittale massima prevista per il delitto di tentata estorsione il termine di prescrizione prorogato è pari ad anni 8 e mesi 4 cui pure aggiunti i giorni 610 di sospensione calcolati dalla pronuncia di appello si perviene al 7 marzo 2019.

Ne consegue che l'impugnata pronuncia deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato ascritto al capo E) a [OSCURATO:PERSONA] perché estinto per prescrizione; gli atti devono essere trasmessi ad altra sezione della corte di appello per la rideterminazione della pena essendo venuto meno il reato base determinato come più grave nel calcolo della continuazione (pagina 25 motivazione di appello). 2.4 Totalmente reiterativo appare il ricorso Cavò posto che come già in precedenza osservato la valutazione di credibilità della p.o., operata con giudizio conforme dai giudici di merito, è priva di qualsiasi illogicità mentre, l'affermazione di colpevolezza per il fatto estorsivo, si fonda su una precisa ricostruzione dei fatti esposta a pagina 20 e rispetto alla quale si insiste in una prospettazione alternativa meramente possibile non deducibile nella presente sede.

Infine, anche la negazione della continuazione c.d. esterna poggia fondamento su valutazioni discrezionali ed in fatto del giudice di appello correttamente esposte a pagina

24. In conclusione, le impugnazioni di Gangemi, Cavò e Sollima devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo E) perché estinto per prescrizione e rinvia ad altra sezione della corte di appello di Messina per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio; dichiara inammissibile nel resto il ricorso del Majolino.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ,3L: avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE\4PPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] per Majolino che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 8 luglio 2020, trasmessa a questa Corte di cassazione il 5 agosto 2021, la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia del medesimo tribunale del 29-5-2018, applicava su richiesta delle parti a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 599 bis cod.proc.pen. la pena concordata di anni 2, mesi 6 di reclusione ed C 400,00 di multa, esclusa la responsabilità per il capo G), riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni 4 di reclusione ed C 1500,00 di multa e confermava la condanna alle pene di legge di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di usura ed estorsione agli stessi rispettivamente contestati. 1.2 Avvero detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati; Gangemi lamentava con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att..cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) c) ed e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità per il reato di usura posto che la pronuncia di secondo grado non aveva superato le insanabili contraddizioni emerse dall'istruttoria dibattimentale; si sottolineava la violazione dei criteri di valutazione della prova dichiarativa e che nonostante il ricorrente fosse stato accusato di avere concesso un solo prestito, risultava condannato per condotte in continuazione; - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. quanto alla fattispecie di tentata estorsione di cui al capo D) non potendo essere valorizzate sul punto le dichiarazioni rese dal Mazza in sede di indagini anche perché smentite da quelle della figlia della stessa p.o. sentita ex art. 507 cod.proc.pen.; - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva specifica in presenza di precedenti rimontanti al 2003; - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla omessa concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. 1.3 [OSCURATO:PERSONA] deduceva: - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità per il reato di usura statuita in violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio; nel caso in esame si segnalava come la deposizione della persona offesa non poteva essere posta a fondamento del giudizio di colpevolezza perché caratterizzata da imprecisioni e contraddizioni proprio in riferimento all'individuazione del ricorrente quale soggetto autore di prestiti usurari; peraltro, nelle conversazioni intercettate da parte dello stesso Mazza, mai si era fatto riferimento a prestiti usurari e la restituzione delle somme aveva avuto ad oggetto soltanto il capitale prestato; - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. quanto alla tentata estorsione di cui al capo E) in quanto la persona offesa aveva dichiarato di avere ricevuto richieste di restituzione del prestito senza che il ricorrente fosse consapevole della natura illecita del rapporto che non poteva essere affermato indistintamente per entrambi i fratelli, originariamente coimputati; - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. avuto riguardo alla mancata declaratoria di non doversi procedere per prescrizione posto che il fatto risultava commesso il 2 gennaio 2009; - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla omessa concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. 1.4 [OSCURATO:PERSONA] deduceva: - motivazione illogica in relazione all'art. 644 cod.pen. quanto alla ritenuta credibilità della persona offesa caratterizzata da imprecisioni ed inesattezze e che non era riuscita a chiarire l'ammontare dei prestiti erogati dal ricorrente nonché l'interesse pattuito; - travisamento della prova e motivazione illogica quanto al delitto di tentata estorsione di cui '‘,/ al capo C) della rubrica posto che tale fattispecie non poteva ritenersi integrata da una richiesta di restituzione di somme pur avanzata con tono prepotente;- motivazione mancante e violazione di. legge quanto all'omesso riconoscimento d.ella continuazione con i fatti di truffa e furto separatamente giudicati. 1.5 [OSCURATO:PERSONA] lamentava violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto all'omessa concessione delle attenuanti generiche ed analogo vizio anche in riferimento alla mancata esclusione della recidiva ed alla riduzione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 I] ricorso del Sollima è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Invero, secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969 — 01); ne consegue affermare l'inammissibilità dei motivi con i quali si propongono doglianze in punto omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, mancata esclusione della recidiva e determinazione della pena. 2.2 Quanto ai motivi del ricorso Gangemi, gli stessi appaiono riprodurre argomenti già dedotti in appello e ritenuti infondati dalla corte di merito con motivazione ampia ed approfondita; in relazione alla prima doglianza i giudici di merito, con valutazione conforme, hanno proceduto ad una particolareggiata analisi delle dichiarazioni rese dalla persona offesa Mazza nel corso del dibattimento di primo grado e dei riscontri al contenuto delle stesse, segnalando, in particolare, la valenza dimostrativa (vedi pagina 15) degli incontri tra la vittima e gli imputati ed il contenuto di diverse conversazioni captate sicchè deve essere esclusa qualsiasi violazione delle regole in tema di valutazione della prova dichiarativa. Difatti al proposito va ricordato come per costante insegnamento di questa Corte di cassazione le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità purchè se ne attesti la credibilità intrinseca senza che sia necessaria l'individuazione di altri elementi di prova. Quanto alla doglianza in punto riconoscimento della continuazione, il ricorso è generico nella parte in cui non specifica l'interesse derivante da un preciso aumento di pena effettuato al momento del calcolo della sanzione inflitta a tale titolo. Le doglianze proposte in relazione al capo D) appaiono puramente reiterative avendo la corte di appello motivato circa la particolareggiata e credibile ricostruzione delle minacce ricevute dal Mazza anche a seguito dell'incontro tra il ricorrente e la figlia della p.o. senza che la smentita della teste possa avere assunto valenza decisiva anche in considerazione dell'ammissione del quadro generale di fatti di usura in danno del padre. Manifestamente infondate appaiono, infine, le doglianze in relazione alla recidiva, alle attenuanti generiche ed alla pena che la corte di merito motiva con specifici argomenti nell'ambito del proprio potere discrezionale alle pagine 23-24 della motivazione. 2.3 In relazione alle doglianze avanzate dal Majolino, in relazione al primo motivo va ricordato come la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108 - 01). L'applicazione del sopra esposto principio comporta dichiarare la manifesta infondatezza del motivo posto che l'impugnata pronuncia procedendo ad una accurata descrizione dei fatti e valutazione delle dichiarazioni della p.o., anche alla luce dei riscontri acquisiti, risulta priva di qualsiasi profilo di illogicità tanto più manifesta. Il secondo motivo insiste in una ricostruzione alternativa delle fonti di prova non deducibile nella presente sede di legittimità; con le osservazioni esposte alle pagine 14 e seguenti, il giudice di merito ha ricostruito i fatti evidenziando gli elementi dai quali desumere il pieno coinvolgimento anche del ricorrente nella concessione dei prestiti usurari e nella richiesta di pagamento degli interessi accompagnata da atti di minaccia e violenza; i motivi pertanto reiterano questioni già affrontate e risolte. Quanto alla responsabilità per estorsione che si contesta con altro motivo correttamente la corte di appello ha fatto applicazione del principio secondo cui è configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nei confronti del creditore che, a fronte di un'iniziale pattuizione usuraria, contraddistinta da prestiti successivi gravati da interessi parimenti illeciti, si rivolga al debitore con violenza o minaccia per ottenerne la restituzione, a meno che risulti inequivocabilmente accertato l'intervento, prima dell'esercizio della violenza o della minaccia, di una totale novazione del rapporto tra le parti, con sostituzione, rispetto al credito originario, della pretesa della sola somma capitale ovvero di altra somma gravata da interessi legittimi (Sez. 2, n. 26235 del 12/05/2017, Rv. 269968 - 01). Fondato è invece il motivo avanzato in relazione alla omessa declaratoria di prescrizione per la tentata estorsione di cui al capo E) posto che, trattandosi di fatto consumato il 2 gennaio 2009, a seguito della esclusione della recidiva in fase di appello il termine massimo era già decorso al momento della pronuncia dell'8 luglio 2020; infatti avuto riguardo alla pena edittale massima prevista per il delitto di tentata estorsione il termine di prescrizione prorogato è pari ad anni 8 e mesi 4 cui pure aggiunti i giorni 610 di sospensione calcolati dalla pronuncia di appello si perviene al 7 marzo 2019. Ne consegue che l'impugnata pronuncia deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato ascritto al capo E) a [OSCURATO:PERSONA] perché estinto per prescrizione; gli atti devono essere trasmessi ad altra sezione della corte di appello per la rideterminazione della pena essendo venuto meno il reato base determinato come più grave nel calcolo della continuazione (pagina 25 motivazione di appello). 2.4 Totalmente reiterativo appare il ricorso Cavò posto che come già in precedenza osservato la valutazione di credibilità della p.o., operata con giudizio conforme dai giudici di merito, è priva di qualsiasi illogicità mentre, l'affermazione di colpevolezza per il fatto estorsivo, si fonda su una precisa ricostruzione dei fatti esposta a pagina 20 e rispetto alla quale si insiste in una prospettazione alternativa meramente possibile non deducibile nella presente sede. Infine, anche la negazione della continuazione c.d. esterna poggia fondamento su valutazioni discrezionali ed in fatto del giudice di appello correttamente esposte a pagina 24. In conclusione, le impugnazioni di Gangemi, Cavò e Sollima devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo E) perché estinto per prescrizione e rinvia ad altra sezione della corte di appello di Messina per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio; dichiara inammissibile nel resto il ricorso del Majolino. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo
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