CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 26802/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni e nota spese depositate dalla parte civile costituita;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione dilegge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato diricettazione e alla mancata riqualificazione nel reato di cui all’art. 712 cod. pen.,risulta meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e giàvagliati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, facendo corretta applicazionedei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 1, n.46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016,Alotta, Rv. 268713 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 41002 del 20/09/2013, Moscato,Rv. 257237 - 01 01; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv.235897 – 01), ha indicato congrue e logiche ragioni per cui, nel caso di specie,deve ritenersi pienamente integrata la fattispecie di cui all’art. 648 cod. pen.,anche sotto il profilo soggettivo, quanto meno nella forma del dolo eventuale,non potendosi dunque ravvisare gli estremi di un mero “incauto acquisto” (sivedano le pagg. 3 e 4 dell’impugnata sentenza, ove si è sottolineata ladeducibilità della provenienza illecita dei beni sulla base dell’anomalia del prezzo,esageratamente basso per capi di grande valore di mercato, e della fatturarichiesta solo in un momento successivo rispetto all’acquisto);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;che deve essere rigettata la richiesta di liquidazione delle spese introdottedalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., atteso che essa non hafornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazioned'inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastarespecificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 2, n. 33523 del16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, nonmass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi,non mass.; Sez. U, n. 887del 14/07/2022, Sacchettino, in motivazione, nonmassimata sul punto). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Rigetta la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese del giudizio dilegittimita'.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]