CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23324/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i. Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 73 d. Igs. 159 del 2011; considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta violazione di legge con riferimento agli artt. 3, 25 comma 2 e 27 comma 3 Cost., in quanto il reato contestato punisce una condotta d'autore, in violazione del principio di offensività, è inammissibile in quanto generico, aspecifico e manifestamente infondato: il ricorrente si è limitato ad evocare il vizio nei termini indicati senza alcun approfondimento argomentativo a sostegno; peraltro la legittimità costituzionale della norma incriminatrice di cui all'art. 73 d. Igs. 159 del 2011 è stata recentemente riaffermata da Corte Cost. n. 211 del 2022 e n. 214 del 2023. considerato che il secondo motivo, con cui si contesta carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio è inammissibile, perché con esso vengono formulati in termini del tutto generici rilievi sul merito della dosimetria sanzionatoria, non scrutinabili in sede di legittimità, a fronte di una motivazione specifica ed esaustiva sul punto formulata dai Giudici di merito, in conformità alla previsione dell'art. 133 cod. pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci