Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 269/2023
ECLI:EU:T:2023:701
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0282_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) dell’8 novembre 2023 –
[OSCURATO:PERSONA] / Consiglio
(causa T‑282/22) (
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)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Inserimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Nozione di “imprenditore di spicco” – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Proporzionalità»
1.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria
[Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/397; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/396]
(v. punti 25‑26, 35, 39)
2.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Errore di valutazione – Assenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/397; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/396]
(v. punti 45‑47, 66, 74‑76, 93)
3.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di imprenditore di spicco – Necessità di dimostrare un legame con il regime russo – Assenza
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/397, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), e 2022/396]
(v. punti 54‑57)
4.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito – Settore economico che fornisce un contributo fiscale irrilevante rispetto alle entrate fiscali totali del bilancio della Federazione russa – Irrilevanza
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/397, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), e 2022/396]
(v. punti 75, 79)
5.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di notevole fonte di reddito – Imposte indirette quali l’IVA – Inclusione
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/397, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), e 2022/396]
(v. punto 82)
6.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Adeguatezza delle misure restrittive – Misure restrittive che perseguono un obiettivo legittimo della politica estera e di sicurezza comune
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/397; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/396]
(v. punti 89‑92)
7.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà e alla libertà d’impresa – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza
[Art. 21, § 2, b) e c), TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16, 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/397; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/396]
(v. punti 99‑110, 113, 116, 119‑120)
8.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Mancata adozione da parte del Consiglio di misure di congelamento dei capitali nei confronti di altre persone che si trovano in una situazione identica – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/397; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/396]
(v. punti 126, 129)
9.
Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Mezzi istruttori – Potere discrezionale del giudice dell’Unione – Portata
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 88, 91‑104)
(v. punto 134)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
3)
La Repubblica di Lettonia si farà carico delle proprie spese.
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GU C 257 del 4.7.2022
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