CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 02653/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; h [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 ottobre 2021, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza emessa il 20 novembre 2013 dal Tribunale di Bari - articolazione di Rutigliano - con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625 n. 2 cod. pen., commesso in Adelfia il 7 dicembre 2007 e condannato, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante e alla recidiva (specifica ed infraquinquennale), alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed C 400,00 di multa. 2. Contro la sentenza, il difensore dell'imputato ha proposto tempestivo ricorso lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata confermata la sentenza di primo grado ancorché alla data in cui si è tenuto il giudizio di appello il reato fosse ormai estinto per prescrizione. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, perché non autosufficiente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Dall'esame degli atti - necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - il ricorso risulta fondato. 2. Il reato del quale Manzionna è stato ritenuto responsabile dai giudici di merito è un furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen. All'epoca del fatto, la pena edittale era pari nel massimo ad anni sei di reclusione ed C 1.032 di multa. All'imputato è stata contestata la recidiva specifica ed infraquinquennale che i giudici di merito non hanno ritenuto di disapplicare. Si versa, dunque, in un caso di concorso di circostanze ad effetto speciale disciplinato dall'art. 63, comma 4, cod. pen. Ne consegue che, per calcolare il termine di prescrizione, si deve tenere conto della pena di anni sei di reclusione ed aumentarla nella misura massima di un terzo prevista per la seconda circostanza ad effetto speciale ai sensi del citato art. 63 comma 4. Ed infatti, «ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo alla pena massima edittale stabilita per il reato consumato o tentato, su cui va operato l'aumento massimo di pena previsto per le circostanze aggravanti ad effetto speciale (Sez. 4, n. 101 del 11/12/2015, dep. 2016, Colella, Rv. 265578; Sez. 3, n. 3391 del 12/11/2014, dep. 2015, Pollicoro, Rv. 262015). Si giunge così ad un termine di prescrizione ordinaria di anni otto che deve essere aumentato della metà, ai sensi dell'art.161, comma 2, cod. pen., per effetto degli atti interruttivi. Il termine di prescrizione è dunque pari ad anni 12, cui devono essere aggiunti 392 giorni di sospensione della prescrizione (147 giorni dal 16 dicembre 2010 al 12 maggio 2011; 245 giorni dal 12 maggio 2011 al 12 gennaio 2012 per rinvii delle udienze richiesti dal difensore). Poiché il reato è stato commesso il 7 dicembre 2007 il termine di prescrizione è decorso il 2 gennaio 2021, prima che fosse pronunciata la sentenza di primo grado. 3. Tanto premesso si deve ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, pur avendo affermato che «l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza d'appello, ma non eccepita nel grado di merito, né rilevata da quel giudice e neppure dedotta con i motivi di ricorso», sono giunte a conclusioni diverse nei casi, come quello di specie, in cui con il ricorso per cassazione sia stata dedotta, sia pure come unica doglianza, l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d'appello, ma non eccepita dalla parte interessata nel grado di merito né rilevata da quel giudice. Si è ritenuto, infatti, che in questa ipotesi, il ricorso non possa ritenersi inammissibile e la causa di non punibilità erroneamente non dichiarata dal giudice di merito debba «essere rilevata e dichiarata, in accoglimento del proposto motivo, in sede di legittimità» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819, pag. 26 della motivazione). A questo proposito si è opportunamente sottolineato che «nessun dato positivo induce a ritenere che non possa censurarsi, con il ricorso per cassazione, l'errore del giudice di appello che ha omesso di dichiarare la già intervenuta prescrizione del reato, pur se non eccepita dalla parte interessata in quel grado» e che «il ricorso per cassazione, anche se strutturato su questo solo motivo, è certamente ammissibile, perché volto a fare valere l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.». Ed infatti, «l'error in iudicando si concretizza, in questo caso, proprio nella detta omissione, che si riverbera sul punto della sentenza concernente la punibilità. L'impugnazione mira ad emendare tale errore. L'ammissibilità del ricorso non è pregiudicata dal fatto che il ricorrente, con le conclusioni rassegnate in appello, non ha eccepito la prescrizione maturata nel corso di quel giudizio; né alcuna rilevanza preclusiva all'ammissibilità dell'impugnazione può attribuirsi, in caso di prescrizione verificatasi addirittura prima della proposizione dell'appello, alla mancata deduzione di parte con i relativi motivi (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). L'art. 129 cod. proc. pen. impone al giudice, come recita la rubrica, l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità e a tale "obbligo" il giudice di merito non può sottrarsi e deve ex officio adottare il provvedimento consequenziale. Se a tanto non adempie, la sentenza di condanna emessa, in quanto viziata da palese violazione di legge, può essere fondatamente impugnata con atto certamente idoneo ad attivare il rapporto processuale del grado superiore, il che esclude la formazione del c.d. "giudicato sostanziale" (Così testualmente Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819, pag. 27 della motivazione). 4. Applicando questi principi al caso in esame si deve rilevare che la Corte territoriale ha respinto il ricorso perché infondato e non ha rilevato d'ufficio l'intervenuta prescrizione. Ne consegue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizion