Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 510/2006
ECLI:EU:T:2006:175
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]453/05
[OSCURATO:PERSONA].
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Marchio comunitario — Patrocinio di un avvocato — Irricevibilità manifesta»
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 26 giugno 2006
Massime dell’ordinanza
Procedura — Atto introduttivo del ricorso — Requisiti di forma
(Statuto della Corte di giustizia, art. 19, quarto comma)
Risulta dall’art. 19, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia, che si applica alla procedura dinanzi al Tribunale
in forza dell’art. 53 dello stesso Statuto, che due condizioni cumulative devono essere soddisfatte affinché una persona possa
validamente rappresentare dinanzi agli organi giurisdizionali comunitari le parti diverse dagli [OSCURATO:PERSONA] membri e dalle istituzioni
comunitarie, ossia che tale persona sia avvocato e che essa sia abilitata al patrocinio dinanzi a un organo giurisdizionale
di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo. Tali prescrizioni costituiscono
norme imperative sulla forma la cui inosservanza comporta l’irricevibilità del ricorso.
Pertanto, è irricevibile il ricorso depositato da una parte diversa da uno Stato membro o da un’istituzione comunitaria e
sottoscritto da una persona la quale, benché possa rappresentare una parte nell’ambito di un ricorso dinanzi ai giudici di
uno Stato membro, non sia iscritta all’ordine degli avvocati e, di conseguenza, non sia avvocato ai sensi dell’art. 19 dello
Statuto.
(v. punti 11, 13, 16)
[OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione)
26 giugno 2006 (
*
)
«Marchio comunitario – Patrocinio di un avvocato – Irricevibilità manifesta»
Nella causa T-453/05,
[OSCURATO:PERSONA],
con sede in Edison ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dal sig. J. [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI),
convenuto,
avente ad oggetto l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel
mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 20 ottobre 2005 (procedimento R 510/2005-1) relativo a una domanda di registrazione
del marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA] come marchio comunitario,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione),
composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dal sig. A.W.H. Meij e dalla sig.ra I. Pelikánová, giudici,
cancelliere: sig. E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti e procedimento
1 Con atto introduttivo registrato presso la cancelleria del Tribunale il 27 dicembre 2005, la ricorrente ha presentato un ricorso
contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni
e modelli) (UAMI) 20 ottobre 2005 (procedimento R 510/2005-1).
2 Dall’atto introduttivo risulta che la ricorrente è rappresentata dal sig. J. [OSCURATO:PERSONA], avvocato. Il ricorso è sottoscritto
dal sig. [OSCURATO:PERSONA].
3 Il 3 gennaio 2006 il Tribunale, in applicazione dell’art. 44, n. 6, del suo regolamento di procedura, ha invitato il sig. [OSCURATO:PERSONA]
a depositare la prova, richiesta dall’art. 19 dello Statuto della Corte di giustizia, che egli è abilitato al patrocinio dinanzi
a un organo giurisdizionale di uno Stato membro. Il 24 gennaio 2006, in risposta a questo invito, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto
un certificato rilasciato dal sig. J.-O. Brännström, giudice del Tribunale di Malmö (Svezia), recante la data del 10 aprile
2002, secondo cui il sig. J. [OSCURATO:PERSONA] «è un avvocato abilitato a rappresentare clienti e ad agire da solo dinanzi a tutti
gli organi giurisdizionali svedesi».
4 Ritenendo che tale risposta non fosse soddisfacente, la Corte ha chiesto al sig. [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare che egli è iscritto
all’albo svedese degli avvocati come «advokat» ai sensi della legge svedese, o che è abilitato al patrocinio, in qualità di
avvocato, dinanzi a un organo giurisdizionale di un altro Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’Accordo sullo
spazio economico europeo, conformemente all’art. 19, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia. Il termine per
rispondere a tale richiesta è scaduto il 10 aprile 2006.
5 Il 10 aprile 2006, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato di non essere iscritto allo [OSCURATO:PERSONA] (Ordine svedese degli
avvocati) in qualità di «advokat», in quanto egli è occupato presso uno studio specializzato in diritto dei brevetti e l’Ordine
svedese degli avvocati non consente ai propri iscritti di esercitare presso il medesimo studio l’attività di consulente in
materia di brevetti con formazione tecnica. Egli ha osservato che, secondo la versione svedese dell’art. 19, quarto comma,
dello Statuto, il rappresentante dev’essere un «advokat». Ha inoltre affermato di essere a conoscenza dell’ordinanza del Tribunale
di primo grado 28 febbraio 2005, causa T‑445/04, [OSCURATO:PERSONA] ET/UAMI (Racc. pag. II-677).
6 Tuttavia, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito sul fatto che il Tribunale non aveva opposto obiezioni al patrocinio di un avvocato
svedese non iscritto all’albo svedese nella sentenza 27 febbraio 2002, causa T-219/00, Ellos/UAMI (ELLOS) (Racc. pag. II‑753).
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre osservato di avere rappresentato la ricorrente dinanzi alla Corte di giustizia nella causa C-150/02 P,
Streamserve/UAMI (Racc. pag. I‑1461). Neanche la Corte aveva opposto obiezioni al suo patrocinio.
7 Infine, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha informato il Tribunale che i sigg. S. Eliasson e J. Runsten, entrambi iscritti all’albo svedese
degli avvocati, avevano espresso l’intenzione di rappresentare la ricorrente nel presente procedimento. Alla lettera del 10 aprile
2006 sono stati allegati documenti che certificano l’iscrizione all’Ordine svedese dei sigg. Eliasson e Runsten. Al Tribunale
non sono stati presentati ulteriori documenti.
In diritto
8 Ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il ricorso ad esso sottoposto è manifestamente irricevibile
o manifestamente infondato, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
9 Nella fattispecie, il Tribunale decide, in applicazione di tale articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.
10 Ai sensi dell’art. 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, che si applica al procedimento dinanzi al Tribunale
in forza dell’art. 53 dello stesso Statuto, le parti non privilegiate devono essere rappresentate dinanzi agli organi giurisdizionali
comunitari da un avvocato, ossia, nella versione svedese, da un «advokat». Secondo la normativa svedese, il titolo di «advokat»
è riservato a coloro che possiedono una laurea in giurisprudenza e che sono stati ammessi all’ordine degli avvocati.
11 Inoltre, risulta chiaramente dall’art. 19, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia che due condizioni cumulative
devono essere soddisfatte affinché una persona possa validamente rappresentare dinanzi agli organi giurisdizionali comunitari
le parti diverse dagli [OSCURATO:PERSONA] membri e dalle istituzioni comunitarie, ossia, che tale persona sia avvocato («advokat», secondo
la versione svedese) e che essa sia abilitata al patrocinio dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un
altro Stato parte contraente dell’Accordo sullo spazio economico europeo. Tali requisiti costituiscono norme imperative di
forma la cui inosservanza comporta l’irricevibilità del ricorso.
12 Il requisito posto dall’art. 19 dello Statuto della Corte di giustizia trova la sua ragion d’essere nel fatto che l’avvocato
è considerato come un soggetto che svolge un’attività di collaborazione all’amministrazione della giustizia, chiamato a fornire,
in piena indipendenza e nell’interesse superiore della giustizia, l’assistenza legale di cui il cliente ha bisogno. Questa
tutela ha come contropartita la disciplina professionale, imposta e controllata nell’interesse generale dalle istituzioni
a ciò autorizzate. Una siffatta concessione risponde alle tradizioni giuridiche comuni degli [OSCURATO:PERSONA] membri e si riscontra anche
nell’ordinamento giuridico comunitario (v., per analogia, sentenza della Corte 18 maggio 1982, causa 155/79, AM & S/Commissione,
Racc. pag. 1575, punto 24).
13 Il sig. [OSCURATO:PERSONA], non essendo iscritto all’ordine degli avvocati, non è avvocato («advokat») ai sensi dell’art. 19 dello
Statuto della Corte di giustizia. Pertanto, anche se, secondo la normativa svedese, può rappresentare le parti in ricorsi
dinanzi agli organi giurisdizionali svedesi, egli non soddisfa la prima delle due condizioni cumulative di cui all’art. 19,
quarto comma, e non è quindi abilitato a rappresentare la ricorrente dinanzi al Tribunale (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]
ET/UAMI, cit.).
14 È vero che nelle cause citate dalla ricorrente (v. precedente punto 6), né la Corte né il Tribunale hanno sollevato obiezioni
alla rappresentanza da parte di un avvocato che non era «advokat», ma il Tribunale rileva che in nessuno dei due procedimenti
è stata espressamente trattata la questione della rappresentanza.
15 In ogni caso, la ricorrente non può invocare la giurisprudenza citata al precedente punto 6 al fine di essere dispensata dall’applicazione
delle disposizioni dello Statuto della Corte di giustizia o del regolamento di procedura. Conformemente all’art. 43, n. 1,
del regolamento di procedura, l’originale di ogni atto processuale dev’essere sottoscritto dall’agente o dall’avvocato della
parte. La ricorrente non ha presentato alcun documento sottoscritto da un avvocato ai sensi dell’art. 19, quarto comma, dello
Statuto. La presentazione dei certificati menzionati al precedente punto 7 e l’affermazione che gli avvocati menzionati in
tali documenti intendono rappresentare la ricorrente non sono sufficienti per soddisfare la condizione secondo cui il ricorso
dev’essere sottoscritto da un avvocato ai sensi dell’art. 19 dello Statuto.
16 Dalle considerazioni che precedono risulta che il presente ricorso è manifestamente irricevibile, senza che sia necessario
notificarlo al convenuto.
Sulle spese
17 Poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso al convenuto e prima che quest’ultimo abbia
potuto sostenere spese, è sufficiente decidere che la ricorrente sopporterà le proprie spese, ai sensi dell’art. 87, n. 1,
del regolamento di procedura.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
così provvede:
1)
Il ricorso è manifestamente irricevibile.
2)
La ricorrente sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 26 giugno 2006
[OSCURATO:PERSONA]
Presidente
E. Coulon
J. Pirrung
*
Lingua processuale: l’inglese.