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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 luglio 1984

Cassazione n. 38441/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 18/12/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le memorie di replica depositate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata in data 26 aprile 2023, n. 26282, questa Corte ha annullato, con rinvio, l'ordinanza con cui il Giudice dell'esecuzione di Napoli aveva rigettato l'istanza -dell'8 novembre 2022- proposta da [OSCURATO:PERSONA] di revoca dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Pozzuoli, in data 26 marzo 1999, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dante causa dell'istante.

La Corte, nella circostanza, ha censurato l'ordinanza impugnata, laddove si limitava a dire, in termini estremamente succinti, che «l'originario unico immobile abusivo è stato oggetto di frazionamento, con conseguente richiesta di condono autonomo per ciascun cespite derivante dal frazionamento stesso», e a citare una pronuncia di legittimità sulla inammissibilità del condono edilizio quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, senza però precisare quale fosse la volumetria illecitamente realizzata, né perché dovesse parlarsi di artificioso frazionamento della domanda di sanatoria, non consentendo così di comprendere compiutamente perché ha ritenuto che le opere oggetto dell'ordine di demolizione non sarebbero condonabili.

2. Con ordinanza del 13 dicembre 2023 il giudice dell'esecuzione di Napoli, in sede di primo rinvio, ha nuovamente rigettato l'istanza, rilevando che: a) l'intero manufatto era stato abusivamente realizzato da [OSCURATO:PERSONA] al quale era stata applicata, giusta sentenza del 26.3.1999 del Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi tre di reclusione e un milione di multa, disponendo la demolizione di quanto edificato; b) il suddetto manufatto era stato oggetto di due distinte istanze di condono ai sensi della L. n. 724/94: una istanza a firma di [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], per un'unità abitativa costituita da piano terra e primo piano di mq. 189,52 e volumetria di 713 mc.; altra istanza, a nome di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA], aveva ad oggetto una unità abitativa costituita da piano terra e primo piano di mq. 175,48 e volumetria pari a mc.

750. La prima istanza, relativa all'immobile acquistato da [OSCURATO:PERSONA], si concludeva in data 17.1.2019 con rilascio di permesso di costruire in sanatoria n. 7/2019.

La seconda, a nome di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], divenuta di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], si concludeva con il rilascio di permesso di costruire n. 179/2021 in data 13 ottobre 2021.

Il Tribunale, richiamando giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 44596 del 20/05/2016, Boccia, Rv. 269280 - 01), ha concluso nel senso che le due istanze, riferibili all'intero unico manufatto realizzato da [OSCURATO:PERSONA] su terreno di sua proprietà, non avrebbero potuto essere esitate favorevolmente atteso che, sommando le cubature di entrambe, veniva ampiamente superato il limite dei 750 mc. di cui all'art. 39 L. n. 724/94.

3. Tale ultima ordinanza è stata nuovamente annullata dalla Quarta Sezione di questa Corte, con sentenza n. 25784 del 9 maggio 2024.

In quella occasione, la Corte ha stabilito che, nonostante il giudice dell'esecuzione avesse fatto espresso richiamo a giurisprudenza di questa Corte, non si era fatto carico di valutare la legittimazione dei soggetti che avevano presentato le due istanze di condono ai sensi della legge 724/94, ossia la madre dello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (relativamente all'unità immobiliare divenuta di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], che subentrava nell'istanza) e il cognato dello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (con riferimento all'unità immobiliare venduta nel prosieguo a [OSCURATO:PERSONA]).Inoltre, ha ritenuto che l'ordinanza non avesse motivato in riferimento al quarto motivo di ricorso che era stato sviluppato nella impugnazione relativa al provvedimento già annullato con rinvio, relativamente al denunciato mancato rispetto del principio di proporzionalità nell'attuazione dell'ordine di demolizione dell'immobile, illegalmente edificato, ma adibito a luogo di abitazione.

4. Con ordinanza del 18 dicembre 2024 (dep. 22 gennaio 2025), il Tribunale di Napoli, in rinnovata sede rescissoria, ha nuovamente rigettato la predetta istanza -con la quale, si ribadisce, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la revoca dell'ingiunzione di demolizione (RESA 207/1999) del manufatto edilizio abusivo sito in Comune di Pozzuoli, disposto con sentenza emessa, a carico del precedente proprietario, [OSCURATO:PERSONA], in data 26 marzo 1999 dal Pretore di Pozzuoli, divenuta definitiva in data 4 giugno 1999, per effetto del rilascio di concessione in sanatoria n. 755/2021 in favore di [OSCURATO:PERSONA]- .

5. Avverso tale provvedimento propone, oggi, ricorso [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge e vizio di motivazione.

5.1. In primo luogo, sulla legittimazione della ricorrente (premesso che la stessa ha acquistato' l'immobile per atto del [OSCURATO:PERSONA] del 27 febbraio 2007, in cui si dava atto che l'immobile era stato costruito in totale assenza di concessione edilizia e che era stata presentata "dalla promissaria acquirente dell'epoca presso il Comune di Pozzuoli, una domanda di condono in data 23 Febbraio 1995 e sono stati pagati integralmente la relativa oblazione [...] nonché gli oneri di concessione [...] ") assume che la domanda di condono citata nell'atto notarile di acquisto della [OSCURATO:PERSONA] era stata favorevolmente esitata a suo nome col rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria n. 7 del 14 gennaio 2019, a conclusione dell'iter amministrativo iniziato con la domanda presentata da [OSCURATO:PERSONA].

E su tale assunto contesta l'asserto del giudice dell'esecuzione circa l'assenza della qualità di promittente acquirente in capo a [OSCURATO:PERSONA] (frutto della mera allegazione dichiarativa di parte venditrice), comprovato dalla circostanza che l'atto di vendita è intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA], proprietario venditore, e la ricorrente, acquirente, oltre che, dunque, circa la legittimazione in capo alla stessa [OSCURATO:PERSONA] alla presentazione dell'istanza di condono.

La motivazione sarebbe carente ed apodittica: mai la difesa ha fatto riferimento alla legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] a vendere, ma solo alla sua legittimazione a proporre l'istanza; ed avrebbe finito col porre a carico di parte ricorrente un dovere di produzione ultroneo rispetto alla fase esecutiva, laddove il Giudice dell'esecuzione avrebbe, invero, egli mancato nell'attivare i poteri officiosi in ossequio al disposto dell'art. 666, comma 5, cod.proc.pen. 5.2.

Con il secondo motivo di ricorso evidenzia, nel lamentare violazione di legge e vizio di motivazione, che il frazionamento dell'unico immobile in plurime unità (finalizzato all'elusione del limite volumetrico per singola domanda di condono, n.d.r. ), non è escluso in senso assoluto dalla sentenza della Corte Costituzionale (n. 302 /1996); per cui il Giudice dell'Esecuzione - prima ancora di evidenziare il divieto di frazionamento dell'immobile e la presentazione di distinte domande di sanatoria, una per ogni unità - avrebbe dovuto valutare, anche in ossequio alla seconda sentenza rescindente - la legittimazione dei soggetti che hanno presentato la domanda di condono.

Avrebbe, inoltre, dovuto la originaria suddivisione dell'immobile in due appartamenti asseritamente funzionalmente distinti.

6. In data 12 maggio 2025, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente, depositava istanza di differimento dell'udienza e di restituzione nel termine di cui all'art. 611 co. 1 c.p.p., argomentando di avere ricevuto solo nella medesima giornata le conclusioni del Procuratore generale (allegava copia della mali).

7. All'udienza del 15 maggio 2025, il Collegio rinviava all'udienza del 19 giugno 2025, in accoglimento dell'istanza di differimento avanzata dal ricorrente, udienza poi rinviata, di ufficio, alla data odierna .

8. In data 28 maggio 2025 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente, depositava memorie di replica in cui contestava le conclusioni del P.G. e insisteva per l'accoglimento del ricorso.

Evidenziava che le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, non si confrontano, nel concreto, con i motivi di ricorso finendo per fornire eco al travisamento che si radica nell'ordinanza impugnata tanto da far riferimento a giurisprudenza che, come ampiamente sostenuto, valida la tesi giuridica della ricorrente.

Ed infatti il richiamo a Sez. 3 n. 44596 del 20/5/2016, massima ripresa nel suo tenore letterale, consente di riaffermare la piena sussumibilità del caso in esame nello schema descritto dalla Suprema Corte, che consente, verificatesi le condizioni alternative della limitazione quantitativa del titolo, ovvero della suddivisione della costruzione, di presentare istanze separate relative ad un medesimo immobile.

Nella vicenda de qua, si è già visto come l'ordinanza impugnata, incorre in un eclatante travisamento, opportunamente stigmatizzato con i motivi di ricorso, allorquando ripetutamente afferma che un doppio accatastamento (uno relativo alla villa oggi di proprietà della ricorrente, l'altro avente ad oggetto la ,villa confinante) non vi sia mai stato ovvero non sia mai stato documentato, venendo l'assunto smentito sinanche dalla consulenza tecnica disposta dalla Procura della Repubblica a firma dell'Arch. [OSCURATO:PERSONA], in cui si evidenzia l'esistenza di due distinte particelle catastali, che corrisponde ad una effettiva, separatezza ed autonomia strutturale delle due unità.

L'affermazione viene poi corroborata da osservazioni di carattere tecnico-strutturale che attengono l'immobile, come l'esistenza di distinte scale per l'accesso alle singole abitazioni.Inoltre, ritiene la ricorrente che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] rivestiva le condizioni richieste affinché la si potesse qualificare soggetto portatore di un interesse alla presentazione della domanda di condono.

In primis in quanto agiva sulla base di un contratto - preliminare di vendita - che sebbene concernente un immobile abusivo, non poteva ritenersi affetto da nullità al pari degli atti, inter vivos, aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali su immobili abusivi, in considerazione degli effetti solo obbligatori del primo (preliminare di vendita).

In secondo luogo, in quanto si trovava in una relazione qualificata con il bene, quantomeno a far data dal 12/8/1993, come emerge dalla sentenza di condanna n. 365 del 26/3/1999 oggi in esecuzione, richiamata dal parere della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli del giorno 11/10/2024. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. 1.Per pacifica giurisprudenza, in materia di condono edilizio disciplinato dalla legge 24 novembre 1994, n. 724, ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario qualora faccia capo ad un unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle separate unità che compongono tale edificio devono riferirsi ad un'unica concessione in sanatoria, onde evitare l'elusione del limite legale di consistenza dell'opera.

Qualora, invece, per effetto della suddivisione della costruzione o della limitazione quantitativa del titolo abilitante la presentazione della domanda di sanatoria, vi sian più soggetti legittimati, è possibile proporre istanze separate relative ad un medesimo immobil (Sez. 3, Sentenza n. 44596 del 20/05/2016 Cc. (dep. 24/10/2016) Rv. 269280 - 01 fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto inapplicabile il condono, essendo emerso che l'immobile era stato interamente realizzato ed era di proprietà di un unico soggetto). 2.Nella specie, il giudice dell'esecuzione ha spiegato, con motivazione adeguata e del tutto immune dai denunciati vizi, le ragioni, corrette in diritto, per le quali ha ritenuto di dover sindacare la legittimità del titolo abilitativo in sanatoria, escludendo che allo stesso potesse essere attribuito effetto caducatorio dell'ordine di demolizione.

In particolare, il Tribunale di Napoli ha rilevato la contrarietà alla legge dell'atto amministrativo di condono in quanto riferibile all'unico manufatto -fatto edificare da [OSCURATO:PERSONA] condannato con la sentenza del 26 marzo 1999, irrevocabile il 4 giugno 1999- in Pozzuoli, realizzato in zona sismica, in cemento armato e in area sottoposta a vincolo paesistico, violando i sigilli al fine di completarlo, di mq. 240, su due livelli, diviso in due únità abitative, circondato da un'area, recintata con muri in pietra, di mq 850.

3. Come anticipato l'ordinanza impugnata, a pagina 2, precisa che non corrisponde al vero che [OSCURATO:PERSONA], che la difesa definisce «promittente acquirente», fosse legittimata a vendere una porzione dell'immobile, posto che il relativo preliminare di compravendita non è mai stato stipulato e comunque non è mai stato depositato.

Inoltre, la compravendita esibita dalla difesa riguarda esclusivamente [OSCURATO:PERSONA], proprietario venditore, e la [OSCURATO:PERSONA], acquirente.

Da ultimo, la qualifica soggettiva non viene affatto certificata dal notaio, ma meramente asserita da parte venditrice (ossia l'autore dell'abuso) e il pubblico ufficiale rogante si limita e a trascrivere, nel punto «dichiarazioni ai sensi della legge 47/85», quanto riportatogli dal venditore.

A conferma dell'assenza di legittimazione della [OSCURATO:PERSONA], il giudice dell'esecuzione evidenzia che le richieste di autorizzazione sismica e paesaggistica furono presentate dallo [OSCURATO:PERSONA] e non dalla [OSCURATO:PERSONA].

Ritiene quindi dimostrato che il frazionamento dell'edificio avesse il fraudolento intento di eludere il limite volumetrico previsto per la singola istanza di condono.

3.1. Del resto, analoga soluzione questa Corte ha già raggiunto in relazione all'altra unità immobiliare, quella intestata a [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 3, n. 37047 del 03/07/2023).

Nella circostanza questa Corte aveva evidenziato che l'immobile, costruito abusivamente, era stato oggetto di due distinte domande di condono, l'una presentata per l'unità immobiliare oggetto del procedimento a carico del [OSCURATO:PERSONA] (relativo a circa 750 mc), il secondo, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (volumetria di circa 713 mc).

3.2. Va peraltro evidenziato come la deduzione difensiva secondo cui il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto attivare i propri poteri officiosi per accertare l'esistenza del preliminare di compravendita è manifestamente infondata, posto che l'esercizio di attività istruttoria in sede di incidente di esecuzione è meramente facoltativo (ai sensi dell'articolo 666, comma 5, cod. proc. pen., il giudice «può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio») e comunque l'esercizio di tale potere non risulta neppure essere stato in alcun modo sollecitato dall' istante, con conseguente inammissibilità della doglianza.

3.3. Questa Corte ritiene che «i legittimati a richiedere l'istanza di concessione in sanatoria sono il proprietario della concessione abusiva, il titolare della concessione edilizia, il committente delle opere, il costruttore e il direttore dei lavori» (Sez. 3, Sentenza n. 30059 del 16/05/2018, Rv. 273760 - 01) e che «il pronnissario acquirente è in questa sua qualità "privo di una situazione giuridica soggettiva idonea a differenziarne la posizione e quindi a radicarne la legittimazione, non potendosi ritenere idoneo a tale scopo il mero vincolo obbligatorio che ha ad oggetto la prestazione (nella specie del consenso richiesto per il perfezionamento del contratto) non l'esercizio di un potere".

Questa Corte ritiene che la sola posizione soggettiva del promissario acquirente, non qualificata da altri dati fondanti un interesse reale meritevole di tutela anche sul piano della procedura amministrativa di sanatoria, quali la concreta disponibilità del bene ovvero il consenso del proprietario alla presentazione della domanda di condono, come evidenziato talvolta in giurisprudenza, non radica un interesse qualificato» (Sez. 3, n. 47637 del 27/11/2024, Schiattarella, n.m.) e ciò in quanto egli «è titolare di rapporto obbligatorio non idoneo a fondare quel rapporto di stabile collegamento con i luoghi interessati dai provvedimenti asseritamente illegittimi, sicché non può predicarsi in capo a tale soggetto l'esistenza di una posizione di interesse legittimo che sia stata lesa da un provvedimento di sanatoria, bensì di un interesse di mero fatto eventuale e certamente non attuale potendo venire meno anche sulla base della semplice rinuncia ad effettuare l'acquisto con la stipula del contratto definitivo (cfr.

TAR Sicilia (CT) Sez.II n. 992 del 3 maggio 2019)».

Devesi quindi escludersi a priori la legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] a presentare l'istanza di condono, anche quando risultasse effettivamente promissaria acquirente.

4. Passando al secondo motivo di ricorso, il Collegio ritiene inconferente il richiamo alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 302/1996 e di conseguenza infondata la censura.

Tale pronuncia ha, effettivamente, affermato che per le nuove costruzioni il limite di 750 mc si deve riferire alle singole unità immobiliari, ma tale dictum di portata generale non può essere certamente riferito alla ipotesi in cui il frazionamento intervenga dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna relativa alla realizzazione abusiva di un unico fabbricato di cubatura superiore al limite stabilito dalla legge, con conseguente emanazione di ordine o ingiunzione di demolizione, ché, altrimenti, sarebbe estremamente agevole eludere il giudicato di condanna frazionando in epoca successiva le unità immobiliari.

A nulla poi rileva il fatto che l'immobile fosse stato fin dall'inizio destinato ad essere suddiviso in due appartamenti, posto che non risulta (all'epoca della realizzazione, ovviamente, a nulla rilevando una parcellizzazione successiva alla realizzazione dell'abuso da parte di unico proprietario) l'accatastamento singolo delle due unità immobiliari, bensì la proprietà unica e indivisa in capo allo [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, va evidenziato che la cubatura dell'abuso edilizio era fuori dal thema decidendum, essendo la fase rescissoria limitata, stante i motivi della sentenza di annullamento con rinvio, limitata alla sussistenza della legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] e della proporzionalità.

5. In conclusione, correttamente il Tribunale di Napoli ha rammentato la costante giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44596 del 20/05/2016, Boccia, Rv. 269280 - 01), secondo cui ogni edificio deve intendersi come un complesso unitario che fa capo ad un unico soggetto legittimato e le istanze di oblazione eventualmente presentate in relazione alle singole unità che compongono tale edificio devono esser riferite ad una unica concessione in sanatoria, che riguarda quest'ultimo nella sua totalità.

Ciò in quanto la ratio della norma è di non consentire l'elusione del limite legale di consistenza dell'opera per la concedibilità della sanatoria, attraverso la considerazione delle singole parti in luogo dell'intero complesso edificatorio (Sez. 3, n. 1454 del 25/11/1998 - dep. i104/02/1999, Valio, Rv. 212382; Sez. 3, n. 8584 del 26/04/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 214280; Sez. 4, n. 36794 del 24/01/2001, Murica, Rv. 220592; Sez. 3, n. 16550 del 19/02/2002, Zagaria, Rv. 223861; Sez. 3, n. 20161 del 19/04/2005, Merra, Rv. 231643; Sez. 3, n. 12353 del 02/10/2013, Cantiello, Rv. 259292).

Sarebbe quindi del tutto irragionevole pensare di poter superare una pronuncia giurisdizionale definitiva, che ha accertato l'abuso e disposto la demolizione, mediante la semplice e successiva suddivisione in separate unità immobiliari.

Il motivo di ricorso, che peraltro si profonde in un affastellato e confuso richiamo a brani dei vari segmenti dell'odierno incidente di esecuzione, è pertanto infondato e va rigettato.

6. Il ricorso va pertanto rigettato, con cond

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 18/12/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le memorie di replica depositate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 26 aprile 2023, n. 26282, questa Corte ha annullato, con rinvio, l'ordinanza con cui il Giudice dell'esecuzione di Napoli aveva rigettato l'istanza -dell'8 novembre 2022- proposta da [OSCURATO:PERSONA] di revoca dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Pozzuoli, in data 26 marzo 1999, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dante causa dell'istante. La Corte, nella circostanza, ha censurato l'ordinanza impugnata, laddove si limitava a dire, in termini estremamente succinti, che «l'originario unico immobile abusivo è stato oggetto di frazionamento, con conseguente richiesta di condono autonomo per ciascun cespite derivante dal frazionamento stesso», e a citare una pronuncia di legittimità sulla inammissibilità del condono edilizio quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, senza però precisare quale fosse la volumetria illecitamente realizzata, né perché dovesse parlarsi di artificioso frazionamento della domanda di sanatoria, non consentendo così di comprendere compiutamente perché ha ritenuto che le opere oggetto dell'ordine di demolizione non sarebbero condonabili. 2. Con ordinanza del 13 dicembre 2023 il giudice dell'esecuzione di Napoli, in sede di primo rinvio, ha nuovamente rigettato l'istanza, rilevando che: a) l'intero manufatto era stato abusivamente realizzato da [OSCURATO:PERSONA] al quale era stata applicata, giusta sentenza del 26.3.1999 del Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi tre di reclusione e un milione di multa, disponendo la demolizione di quanto edificato; b) il suddetto manufatto era stato oggetto di due distinte istanze di condono ai sensi della L. n. 724/94: una istanza a firma di [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], per un'unità abitativa costituita da piano terra e primo piano di mq. 189,52 e volumetria di 713 mc.; altra istanza, a nome di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA], aveva ad oggetto una unità abitativa costituita da piano terra e primo piano di mq. 175,48 e volumetria pari a mc. 750. La prima istanza, relativa all'immobile acquistato da [OSCURATO:PERSONA], si concludeva in data 17.1.2019 con rilascio di permesso di costruire in sanatoria n. 7/2019. La seconda, a nome di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], divenuta di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], si concludeva con il rilascio di permesso di costruire n. 179/2021 in data 13 ottobre 2021. Il Tribunale, richiamando giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 44596 del 20/05/2016, Boccia, Rv. 269280 - 01), ha concluso nel senso che le due istanze, riferibili all'intero unico manufatto realizzato da [OSCURATO:PERSONA] su terreno di sua proprietà, non avrebbero potuto essere esitate favorevolmente atteso che, sommando le cubature di entrambe, veniva ampiamente superato il limite dei 750 mc. di cui all'art. 39 L. n. 724/94. 3. Tale ultima ordinanza è stata nuovamente annullata dalla Quarta Sezione di questa Corte, con sentenza n. 25784 del 9 maggio 2024. In quella occasione, la Corte ha stabilito che, nonostante il giudice dell'esecuzione avesse fatto espresso richiamo a giurisprudenza di questa Corte, non si era fatto carico di valutare la legittimazione dei soggetti che avevano presentato le due istanze di condono ai sensi della legge 724/94, ossia la madre dello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (relativamente all'unità immobiliare divenuta di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], che subentrava nell'istanza) e il cognato dello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (con riferimento all'unità immobiliare venduta nel prosieguo a [OSCURATO:PERSONA]).Inoltre, ha ritenuto che l'ordinanza non avesse motivato in riferimento al quarto motivo di ricorso che era stato sviluppato nella impugnazione relativa al provvedimento già annullato con rinvio, relativamente al denunciato mancato rispetto del principio di proporzionalità nell'attuazione dell'ordine di demolizione dell'immobile, illegalmente edificato, ma adibito a luogo di abitazione. 4. Con ordinanza del 18 dicembre 2024 (dep. 22 gennaio 2025), il Tribunale di Napoli, in rinnovata sede rescissoria, ha nuovamente rigettato la predetta istanza -con la quale, si ribadisce, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la revoca dell'ingiunzione di demolizione (RESA 207/1999) del manufatto edilizio abusivo sito in Comune di Pozzuoli, disposto con sentenza emessa, a carico del precedente proprietario, [OSCURATO:PERSONA], in data 26 marzo 1999 dal Pretore di Pozzuoli, divenuta definitiva in data 4 giugno 1999, per effetto del rilascio di concessione in sanatoria n. 755/2021 in favore di [OSCURATO:PERSONA]- . 5. Avverso tale provvedimento propone, oggi, ricorso [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. 5.1. In primo luogo, sulla legittimazione della ricorrente (premesso che la stessa ha acquistato' l'immobile per atto del [OSCURATO:PERSONA] del 27 febbraio 2007, in cui si dava atto che l'immobile era stato costruito in totale assenza di concessione edilizia e che era stata presentata "dalla promissaria acquirente dell'epoca presso il Comune di Pozzuoli, una domanda di condono in data 23 Febbraio 1995 e sono stati pagati integralmente la relativa oblazione [...] nonché gli oneri di concessione [...] ") assume che la domanda di condono citata nell'atto notarile di acquisto della [OSCURATO:PERSONA] era stata favorevolmente esitata a suo nome col rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria n. 7 del 14 gennaio 2019, a conclusione dell'iter amministrativo iniziato con la domanda presentata da [OSCURATO:PERSONA]. E su tale assunto contesta l'asserto del giudice dell'esecuzione circa l'assenza della qualità di promittente acquirente in capo a [OSCURATO:PERSONA] (frutto della mera allegazione dichiarativa di parte venditrice), comprovato dalla circostanza che l'atto di vendita è intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA], proprietario venditore, e la ricorrente, acquirente, oltre che, dunque, circa la legittimazione in capo alla stessa [OSCURATO:PERSONA] alla presentazione dell'istanza di condono. La motivazione sarebbe carente ed apodittica: mai la difesa ha fatto riferimento alla legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] a vendere, ma solo alla sua legittimazione a proporre l'istanza; ed avrebbe finito col porre a carico di parte ricorrente un dovere di produzione ultroneo rispetto alla fase esecutiva, laddove il Giudice dell'esecuzione avrebbe, invero, egli mancato nell'attivare i poteri officiosi in ossequio al disposto dell'art. 666, comma 5, cod.proc.pen. 5.2. Con il secondo motivo di ricorso evidenzia, nel lamentare violazione di legge e vizio di motivazione, che il frazionamento dell'unico immobile in plurime unità (finalizzato all'elusione del limite volumetrico per singola domanda di condono, n.d.r. ), non è escluso in senso assoluto dalla sentenza della Corte Costituzionale (n. 302 /1996); per cui il Giudice dell'Esecuzione - prima ancora di evidenziare il divieto di frazionamento dell'immobile e la presentazione di distinte domande di sanatoria, una per ogni unità - avrebbe dovuto valutare, anche in ossequio alla seconda sentenza rescindente - la legittimazione dei soggetti che hanno presentato la domanda di condono. Avrebbe, inoltre, dovuto la originaria suddivisione dell'immobile in due appartamenti asseritamente funzionalmente distinti. 6. In data 12 maggio 2025, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente, depositava istanza di differimento dell'udienza e di restituzione nel termine di cui all'art. 611 co. 1 c.p.p., argomentando di avere ricevuto solo nella medesima giornata le conclusioni del Procuratore generale (allegava copia della mali). 7. All'udienza del 15 maggio 2025, il Collegio rinviava all'udienza del 19 giugno 2025, in accoglimento dell'istanza di differimento avanzata dal ricorrente, udienza poi rinviata, di ufficio, alla data odierna . 8. In data 28 maggio 2025 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente, depositava memorie di replica in cui contestava le conclusioni del P.G. e insisteva per l'accoglimento del ricorso. Evidenziava che le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, non si confrontano, nel concreto, con i motivi di ricorso finendo per fornire eco al travisamento che si radica nell'ordinanza impugnata tanto da far riferimento a giurisprudenza che, come ampiamente sostenuto, valida la tesi giuridica della ricorrente. Ed infatti il richiamo a Sez. 3 n. 44596 del 20/5/2016, massima ripresa nel suo tenore letterale, consente di riaffermare la piena sussumibilità del caso in esame nello schema descritto dalla Suprema Corte, che consente, verificatesi le condizioni alternative della limitazione quantitativa del titolo, ovvero della suddivisione della costruzione, di presentare istanze separate relative ad un medesimo immobile. Nella vicenda de qua, si è già visto come l'ordinanza impugnata, incorre in un eclatante travisamento, opportunamente stigmatizzato con i motivi di ricorso, allorquando ripetutamente afferma che un doppio accatastamento (uno relativo alla villa oggi di proprietà della ricorrente, l'altro avente ad oggetto la ,villa confinante) non vi sia mai stato ovvero non sia mai stato documentato, venendo l'assunto smentito sinanche dalla consulenza tecnica disposta dalla Procura della Repubblica a firma dell'Arch. [OSCURATO:PERSONA], in cui si evidenzia l'esistenza di due distinte particelle catastali, che corrisponde ad una effettiva, separatezza ed autonomia strutturale delle due unità. L'affermazione viene poi corroborata da osservazioni di carattere tecnico-strutturale che attengono l'immobile, come l'esistenza di distinte scale per l'accesso alle singole abitazioni.Inoltre, ritiene la ricorrente che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] rivestiva le condizioni richieste affinché la si potesse qualificare soggetto portatore di un interesse alla presentazione della domanda di condono. In primis in quanto agiva sulla base di un contratto - preliminare di vendita - che sebbene concernente un immobile abusivo, non poteva ritenersi affetto da nullità al pari degli atti, inter vivos, aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali su immobili abusivi, in considerazione degli effetti solo obbligatori del primo (preliminare di vendita). In secondo luogo, in quanto si trovava in una relazione qualificata con il bene, quantomeno a far data dal 12/8/1993, come emerge dalla sentenza di condanna n. 365 del 26/3/1999 oggi in esecuzione, richiamata dal parere della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli del giorno 11/10/2024. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. 1.Per pacifica giurisprudenza, in materia di condono edilizio disciplinato dalla legge 24 novembre 1994, n. 724, ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario qualora faccia capo ad un unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle separate unità che compongono tale edificio devono riferirsi ad un'unica concessione in sanatoria, onde evitare l'elusione del limite legale di consistenza dell'opera. Qualora, invece, per effetto della suddivisione della costruzione o della limitazione quantitativa del titolo abilitante la presentazione della domanda di sanatoria, vi sian più soggetti legittimati, è possibile proporre istanze separate relative ad un medesimo immobil (Sez. 3, Sentenza n. 44596 del 20/05/2016 Cc. (dep. 24/10/2016) Rv. 269280 - 01 fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto inapplicabile il condono, essendo emerso che l'immobile era stato interamente realizzato ed era di proprietà di un unico soggetto). 2.Nella specie, il giudice dell'esecuzione ha spiegato, con motivazione adeguata e del tutto immune dai denunciati vizi, le ragioni, corrette in diritto, per le quali ha ritenuto di dover sindacare la legittimità del titolo abilitativo in sanatoria, escludendo che allo stesso potesse essere attribuito effetto caducatorio dell'ordine di demolizione. In particolare, il Tribunale di Napoli ha rilevato la contrarietà alla legge dell'atto amministrativo di condono in quanto riferibile all'unico manufatto -fatto edificare da [OSCURATO:PERSONA] condannato con la sentenza del 26 marzo 1999, irrevocabile il 4 giugno 1999- in Pozzuoli, realizzato in zona sismica, in cemento armato e in area sottoposta a vincolo paesistico, violando i sigilli al fine di completarlo, di mq. 240, su due livelli, diviso in due únità abitative, circondato da un'area, recintata con muri in pietra, di mq 850. 3. Come anticipato l'ordinanza impugnata, a pagina 2, precisa che non corrisponde al vero che [OSCURATO:PERSONA], che la difesa definisce «promittente acquirente», fosse legittimata a vendere una porzione dell'immobile, posto che il relativo preliminare di compravendita non è mai stato stipulato e comunque non è mai stato depositato. Inoltre, la compravendita esibita dalla difesa riguarda esclusivamente [OSCURATO:PERSONA], proprietario venditore, e la [OSCURATO:PERSONA], acquirente. Da ultimo, la qualifica soggettiva non viene affatto certificata dal notaio, ma meramente asserita da parte venditrice (ossia l'autore dell'abuso) e il pubblico ufficiale rogante si limita e a trascrivere, nel punto «dichiarazioni ai sensi della legge 47/85», quanto riportatogli dal venditore. A conferma dell'assenza di legittimazione della [OSCURATO:PERSONA], il giudice dell'esecuzione evidenzia che le richieste di autorizzazione sismica e paesaggistica furono presentate dallo [OSCURATO:PERSONA] e non dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ritiene quindi dimostrato che il frazionamento dell'edificio avesse il fraudolento intento di eludere il limite volumetrico previsto per la singola istanza di condono. 3.1. Del resto, analoga soluzione questa Corte ha già raggiunto in relazione all'altra unità immobiliare, quella intestata a [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 3, n. 37047 del 03/07/2023). Nella circostanza questa Corte aveva evidenziato che l'immobile, costruito abusivamente, era stato oggetto di due distinte domande di condono, l'una presentata per l'unità immobiliare oggetto del procedimento a carico del [OSCURATO:PERSONA] (relativo a circa 750 mc), il secondo, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (volumetria di circa 713 mc). 3.2. Va peraltro evidenziato come la deduzione difensiva secondo cui il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto attivare i propri poteri officiosi per accertare l'esistenza del preliminare di compravendita è manifestamente infondata, posto che l'esercizio di attività istruttoria in sede di incidente di esecuzione è meramente facoltativo (ai sensi dell'articolo 666, comma 5, cod. proc. pen., il giudice «può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio») e comunque l'esercizio di tale potere non risulta neppure essere stato in alcun modo sollecitato dall' istante, con conseguente inammissibilità della doglianza. 3.3. Questa Corte ritiene che «i legittimati a richiedere l'istanza di concessione in sanatoria sono il proprietario della concessione abusiva, il titolare della concessione edilizia, il committente delle opere, il costruttore e il direttore dei lavori» (Sez. 3, Sentenza n. 30059 del 16/05/2018, Rv. 273760 - 01) e che «il pronnissario acquirente è in questa sua qualità "privo di una situazione giuridica soggettiva idonea a differenziarne la posizione e quindi a radicarne la legittimazione, non potendosi ritenere idoneo a tale scopo il mero vincolo obbligatorio che ha ad oggetto la prestazione (nella specie del consenso richiesto per il perfezionamento del contratto) non l'esercizio di un potere". Questa Corte ritiene che la sola posizione soggettiva del promissario acquirente, non qualificata da altri dati fondanti un interesse reale meritevole di tutela anche sul piano della procedura amministrativa di sanatoria, quali la concreta disponibilità del bene ovvero il consenso del proprietario alla presentazione della domanda di condono, come evidenziato talvolta in giurisprudenza, non radica un interesse qualificato» (Sez. 3, n. 47637 del 27/11/2024, Schiattarella, n.m.) e ciò in quanto egli «è titolare di rapporto obbligatorio non idoneo a fondare quel rapporto di stabile collegamento con i luoghi interessati dai provvedimenti asseritamente illegittimi, sicché non può predicarsi in capo a tale soggetto l'esistenza di una posizione di interesse legittimo che sia stata lesa da un provvedimento di sanatoria, bensì di un interesse di mero fatto eventuale e certamente non attuale potendo venire meno anche sulla base della semplice rinuncia ad effettuare l'acquisto con la stipula del contratto definitivo (cfr. TAR Sicilia (CT) Sez.II n. 992 del 3 maggio 2019)». Devesi quindi escludersi a priori la legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] a presentare l'istanza di condono, anche quando risultasse effettivamente promissaria acquirente. 4. Passando al secondo motivo di ricorso, il Collegio ritiene inconferente il richiamo alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 302/1996 e di conseguenza infondata la censura. Tale pronuncia ha, effettivamente, affermato che per le nuove costruzioni il limite di 750 mc si deve riferire alle singole unità immobiliari, ma tale dictum di portata generale non può essere certamente riferito alla ipotesi in cui il frazionamento intervenga dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna relativa alla realizzazione abusiva di un unico fabbricato di cubatura superiore al limite stabilito dalla legge, con conseguente emanazione di ordine o ingiunzione di demolizione, ché, altrimenti, sarebbe estremamente agevole eludere il giudicato di condanna frazionando in epoca successiva le unità immobiliari. A nulla poi rileva il fatto che l'immobile fosse stato fin dall'inizio destinato ad essere suddiviso in due appartamenti, posto che non risulta (all'epoca della realizzazione, ovviamente, a nulla rilevando una parcellizzazione successiva alla realizzazione dell'abuso da parte di unico proprietario) l'accatastamento singolo delle due unità immobiliari, bensì la proprietà unica e indivisa in capo allo [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, va evidenziato che la cubatura dell'abuso edilizio era fuori dal thema decidendum, essendo la fase rescissoria limitata, stante i motivi della sentenza di annullamento con rinvio, limitata alla sussistenza della legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] e della proporzionalità. 5. In conclusione, correttamente il Tribunale di Napoli ha rammentato la costante giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44596 del 20/05/2016, Boccia, Rv. 269280 - 01), secondo cui ogni edificio deve intendersi come un complesso unitario che fa capo ad un unico soggetto legittimato e le istanze di oblazione eventualmente presentate in relazione alle singole unità che compongono tale edificio devono esser riferite ad una unica concessione in sanatoria, che riguarda quest'ultimo nella sua totalità. Ciò in quanto la ratio della norma è di non consentire l'elusione del limite legale di consistenza dell'opera per la concedibilità della sanatoria, attraverso la considerazione delle singole parti in luogo dell'intero complesso edificatorio (Sez. 3, n. 1454 del 25/11/1998 - dep. i104/02/1999, Valio, Rv. 212382; Sez. 3, n. 8584 del 26/04/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 214280; Sez. 4, n. 36794 del 24/01/2001, Murica, Rv. 220592; Sez. 3, n. 16550 del 19/02/2002, Zagaria, Rv. 223861; Sez. 3, n. 20161 del 19/04/2005, Merra, Rv. 231643; Sez. 3, n. 12353 del 02/10/2013, Cantiello, Rv. 259292). Sarebbe quindi del tutto irragionevole pensare di poter superare una pronuncia giurisdizionale definitiva, che ha accertato l'abuso e disposto la demolizione, mediante la semplice e successiva suddivisione in separate unità immobiliari. Il motivo di ricorso, che peraltro si profonde in un affastellato e confuso richiamo a brani dei vari segmenti dell'odierno incidente di esecuzione, è pertanto infondato e va rigettato. 6. Il ricorso va pertanto rigettato, con cond
Decreto Cassazione n. 38441/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris