CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24329/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 18 Novembre 2021 il Tribunale di Salerno in parziale riforma dell'ordinanza del 5 Ottobre 2021 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato per il reato ex artt. 110, 644 commi I, II e III in relazione ai nn. 3 e 4, 416 bis.1 c.p. di cui al capo 9) della incolpazione provvisoria disponeva la misura degli arresti domiciliari. 2. Avverso la suddetta ordinanza l'indagato, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, con i quali lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria relativamente al reato di usura contestato. Deduce che il tribunale, omettendo di valutare adeguatamente le censure proposte ed incorrendo anche in travisamenti delle prove, non aveva valutato la palese inattendibilità intrinseca del narrato della persona offesa Mastrantuoni, le cui dichiarazioni risultavano smentite da una serie di emergenze processuali acquisite dalla stessa DIA, aveva adottato una motivazione carente sul punto muovendo da una lettura superficiale del compendio captativo dal quale non era in alcun modo emerso che l' indagato aveva tenuto un contegno minaccioso assimilabile a quello di un soggetto affiliato al clan. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva la Corte che con le proposte censure il ricorrente contesta, sostanzialmente, la valutazione di merito compiuta dai giudici con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che alla Corte di Cassazione è preclusa la rilettura di altri elementi di fatto ) rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnatale l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito. Nella specie, l'indagato si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando un generico deficit dell'apparato motivazionale, che in realtà appare adeguato ai motivi proposti nell'atto di impugnazione. Risulta, pertanto, evidente che queste doglianze introducono censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. D'altronde il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900).2.1. In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, condivide il maggioritario indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "in tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p. non si atteggia allo stesso modo del termine indizi inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 c.p.p., comma 2, come si desume dall'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordant0": Cass. 36079/2012 Rv. 253511; Cass. 7793/2013 Rv. 255053; Cass. 18589/2013 Rv. 255928; Cass. 16764/2013 Rv. 256731. Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione, il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, pertanto, assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando -come nel caso di specie- propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen. sez. 5", 46124/2008, Rv.241997, Magliaro. Massime precedenti Vedi: N. 11 del 2000 Rv. 215828, N. 1786 del 2004 Rv. 227110, N. 22500 del 2007 Rv. 237012, N. 22500 del 2007 Rv. 237012). 2.2. Nella fattispecie in esame nessuna di tali due evenienze -violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) - risulta essersi verificata, a fronte di una motivazione che è stata in concreto diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza. 3. Invero i giudici del riesame hanno esaminato la condotta delittuosa del ricorrente ricostruita attraverso un compendio indiziario, connotato della necessaria gravità, ricostruito attraverso le dichiarazioni della persona offesa Mastrantuoni la cui attendibilità è stata verificata con motivazione congrua ed adeguata da parte dei giudici di merito i quali hanno escluso intenti calunniatori. Va qui richiamato il condiviso principio per cui in tema di misure cautelari personali le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono integrare i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione della misura, senza necessità di acquisire riscontri oggettivi esterni al fine della valutazione di attendibilità estrinseca. (Sez. 1, Sentenza n. 44633 del 21/09/2018 Cc. (dep. 05/10/2018 ) Rv. 273981 - 01.Occorre, peraltro, rilevare che la credibilità della narrazione della persona offesa è stata ulteriormente riscontrata alla luce della positiva individuazione fotografica di [OSCURATO:PERSONA] nonché in forza del contenuto delle intercettazioni espletate sull'utenza in uso al coindagato Della Corte Rosario individuato dalla persona offesa quale soggetto coinvolto nella vicenda de qua in cui si faceva riferimento alle somme erogate a tasso usurario. Tale grave quadro indiziario, basato su una serie di riscontri, non risulta, del resto, per nulla inficiato dalle censure formulate dal ricorrente il quale ha lamentato la non correttezza delle considerazioni svolte dal tribunale del riesame circa l' attendibilità del narrato della persona offesa richiamando delle discrasie in ordine al momento dell' asserito incontro della vittima con il soggetto usurato (oggetto, a suo dire, di un vero e proprio travisamento della prova) ed in ordine alla effettiva entità degli importi e dei pattuiti interesse. Risulta, tuttavia, evidente che tali doglianze introducono censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. D'altronde il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900). Deve, allora, rilevarsi che i giudici di merito hanno valutato nel loro complesso la attendibilità del narrato della p.o. ed escluso la sussistenza di ogni intento calunniatorio (che nella sostanza il ricorrente mira a ribadire in questa sede) mentre eventuali discrasie in ordine all' effettivo momento in cui la persona offesa ed il ricorrente si sono incontrati ovvero alle effettive condizioni del prestito usurario non minano nel loro complesso la valutazione di attendibilità intrinseca e estrinseca delle dichiarazioni del Mastrantuoni. Del resto va considerato che quest' ultimo nel riferire i fatti collocandoli temporalmente ha detto "se mal non ricordo" espressione che giustifica un riferimento temporale non precisato e che il tribunale, a fronte della specifica censura circa l' entità del prestito e la concreta pattuizione di interessi usurari, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie, ha chiarito che "i rapporti di natura usuraria non sono una funzione matematica" apparendo di puro fatto tutte le censure con le quali la difesa contesta i profili relativi a: capitale versato; tasso di interesse praticato; tempo trascorso. Nel reato di usura ciò che rileva è la pattuizione di interessi o vantaggi usurari mentre è chiaro che un simile rapporto si evolve secondo logiche fluide e del tutto sfuggenti anche per la parte usurata sottoposta a continue pressioni per il pagamento di somme di denaro per interessi via via rideterminate I giudici del riesame ad ulteriore riscontro del narrato della persona offesa hanno, infine chiarito% come dalle registrazioni dei colloqui in carcere del Viviani e del coindagato Della Corte erano emerse delle ricostruzioni che si contraddicevano a vicenda e che quest' ultimo, pur negando i fatti, aveva riferito di essere rimasto coinvolto nella vicenda insieme al Viviani "per fare dei piaceri" a persone non meglio individuate, elementi, quindi, ritenuti idonei a corroborare la tesi accusatoria con argomentazioni tutt' altro che illogiche o contraddittorie. Deve, infine, rilevarsi che la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano tra i compiti istituzionali del giudice di merito e sfuggono al controllo del giudice di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico-giuridici. Invero a tali scelte e valutazioni non può infatti opporsi, laddove esse risultino, come nella specie, correttamente motivate, un diverso criterio o una diversa interpretazione, anche se dotati di pari dignità (Cass. Penale sez. 6^, 3000/1992, Rv. 192231 Sciortino). In conclusione tutte censure formulate riguardanti la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza vanno ritenute manifestamente infondate risultando evidente il tentativo di una mera rilettura del compendio indiziario valorizzato dal tribunale del riesame. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del