CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00176/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10510/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] A RL, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che ha indicato recapito Pec; -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale, legale rappresentante pro tempore, ex lege domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro avverso SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] MOLISEn. 512/2019 depositata l ’ 11/09/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sull’anno di imposta 2010 la società PCG Costruzioni generali coop. a r.l. veniva accertata per omessa fatturazione ed altre irregolarità contabili, compresi ingiustificati prelevamenti bancari che conducevano alla ricostruzione del maggior reddito occulto, con ripresa a tassazione nei confronti della società cooperativa, nonché dei tre soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che erano attinti in relazione al reddito di partecipazione in ragione della ristretta compagine sociale. Tutti gli atti erano avversati in primo grado con ricorsi riuniti, esitanti nell’annullamento della ripresa a tassazione. Non di meno, sull’appello erariale, il collegio del gravame riformava la prima sentenza e confermava nella sua interezza la ripresa a tassazione. Ricorre per cassazione la contribuente società assieme ai soci, agitando due motivi di ricorso, cui replica l’Agenzia delle entrate con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato. In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria ripetitiva delle proprie ragioni. CONSIDERATO 1. Vengono proposti due motivi di ricorso. 1.1. Con il primo motivo si prospetta doglianza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione fra le parti. Nella sostanza si censura il contrasto fra la valenza delle prove prodotte dalla soc. PCG Costruzioni generali a r.l. in sede di ricorso di primo grado e la valenza dello stralcio di pvc della Finsud prodotto dall’Ufficio in sede d’appello. 1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 (recte, n. 4) per violazione dell’art. 112 del codice di procedura civile, per non aver rilevato la sentenza in scrutinio il giudicato interno formatosi sulla circostanza che l’Agenzia delle entrate appellante non avrebbe espressamente censurato i capi di sentenza sull’omessa fatturazione che sarebbe divenuta questione ormai definita in senso favorevole alla parte contribuente e divenuta estranea al giudizio. 2. Il primo motivo è fondato nei termini che seguono. Occorre ricordare che, in linea di principio, non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto dell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione. 2.1. Peraltro, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (Cass. III, n. 23940/2017). In questo senso, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053). 2.2. Ora, nel caso in esame, la sentenza del collegio di secondo grado risulta effettivamente apodittica, ove afferma che i contribuenti non hanno fornito la prova richiesta, ma non indica e tanto meno esamina gli elementi di prova acquisiti (stralcio di altro pvc, corrispondenza tra società, compensazioni, duplicazione di prelievi, etc.), non si confronta con essi e non chiarisce perché siano irrilevanti. Non è qui dunque richiesta la rivalutazione del materiale probatorio, perché neppure si comprende di q uale materiale probatorio siasioccupato il giudice dell’appello , ma si chiede che il materiale probatorio sia esaminato. In altri termini, la sentenza qui in oggetto non supera il “minimo costituzionale” di cui alla ricordata pronuncia delle Sezioni unite n. 8053/2014. Il primo motivo è quindi fondato. 3. Con il secondo motivo si prospetta il mancato rilievo di un giudicato interno che si sarebbe formato in ragione della mancata impugnazione specifica del capo di sentenza relativo all’omessa fatturazione. Il motivo non può essere accolto. La specificità dei motivi d’appello è assolta con critica generale alla sentenza di primo grado che copre il dedotto ed il deducibile, quindi, non ci sono capi di sentenza -indipendenti- suscettibili di essere passati in giudicato. Ed infatti, in tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente, ovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura (cfr. Cass. T., n. 1030/2024). Tale orientamento trova fondamento sull’assunto per cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni edei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiaedel giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017). Nel caso di specie l’Amministrazione finanziaria ha sempre difeso, nella sua interezza, il giusto fondamento della pretesa tributaria. Il secondo motivo non può pertanto essere accolto. 4. In definitiva, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché esegua gli accertamenti in fatto secondo i principi sopra richiamati. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia