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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 38905/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO 17, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] avvocato è presente [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1), perché coltivava 13 piante di cannabis, di cui tre di grandi dimensioni e illecitamente deteneva presso la propria abitazione circa grammi 707 di sostanza stupefacente del tipo marijuana da cui risultavano ricavabili 45,66 grammi di THC puro, pari a dosi 1.826,56.

Veniva altresì ritenuto colpevole della contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen., perché deteneva illegalmente, senza averne fatto denuncia all'autorità, la cartucciera e le cartucce di arma da fuoco più specificamente indicate nel capo di imputazione 2).

2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato che articola seguenti motivi:

2.1. Difetto di motivazione: entrambi i giudici di merito si sono limitati a trascrivere, nel corpo dei rispettivi provvedimenti, i risultati dell'attività di indagine omettendo di adempiere al doveroso obbligo motivazionale ed elevando al rango di prova mere ipotesi investigative.

Né si è tenuto conto delle doglianze difensive;

2.2. Violazione di legge ed omessa motivazione con riferimento al reato contestato e all'art. 192 cod. proc. pen.: pur a fronte di una specifica ammissione, resa dall'imputato nell'immediatezza dei fatti e reiterata nel corso dell'udienza preliminare, in ordine all'utilizzo esclusivamente personale della sostanza stupefacente rinvenuta, si è ritenuto, in via del tutto presuntiva, che il prevenuto fosse dedito all'attività di spaccio semi- professionale;

2.3. Violazione di legge ed omessa motivazione per avere la Corte di appello ritenuto di non sussumere la condotta dell'imputato nell'ambito della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90;

2.4. Violazione di legge ed omessa motivazione con particolare riferimento all'art. 697 cod. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui al capo 2) della rubrica.

Si ribadisce il carattere occasionale della detenzione di quanto sequestrato, del cui stato di efficienza si dubita, e l'assenza dell'animus detinendí in capo all'imputato.3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

2. Le censure dedotte, invero, si risolvono nella mera riproposizione delle deduzioni già prospettate alla Corte di merito e da questa motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione.

In punto di affermazione di responsabilità, contrariamente a quanto dedotto con il ricorso, la Corte di appello ha ampiamente motivato in merito alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dei reati contestati, procedendo ad una logica valutazione di tutto il quadro probatorio e respingendo motivatamente le doglianze difensive.

Non essendo contestata la ricostruzione di fatti e dunque la coltivazione di piante di cannabis, i Giudici del merito hanno ampiamente argomentato in merito alla destinazione a terzi della sostanza confutando la tesi difensiva.

La Corte ha valutato il rilevante dato ponderale, le modalità della condotta e il rinvenimento di numerose bustine di plastica, fertilizzante e bilance elettroniche.

Alla luce di tali elementi, i Giudici dell'appello, in conformità alla pronuncia di primo grado, hanno dunque ritenuto che il complessivo contesto inducesse ad escludere che potesse trattarsi di uso personale.

Deve, pertanto, darsi applicazione al consolidato principio per cui, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463).

Parimenti infondate si presentano le ulteriori doglianze volte a contestare il giudizio di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 697 cod. pen., avendo, anche in tal caso, la Corte di appello, dato conto (alle pagine 6 e 7) sia degli elementi a carico che della infondatezza della tesi difensiva con motivazione priva di illogicità manifeste.

Quanto alla dg.1-ienza relativa al diniego del riconoscimento della fattispecie ----- 'attenuata di cui al comma 5 dell art 73 d.P.R. 309/90-va preliminamente _ — 3 Quanto alla doglianza relativa al diniego del riconoscimento della fattispecie attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, va preliminarmente osservato che è pacifico/ in giurisprudenza che, ai fini della configurabilità della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 9 ottobre 1990 n. 309, nell'ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, deve aversi riguardo sia al principio attivo ricavato nell'immediato, sia a quello ricavabile all'esito del ciclo biologico delle piante, sia ad una apparente destinazione per uso non esclusivamente personale, per tipo, qualità, quantità e livello di produzione, tenuto conto del fabbisogno medio dell'agente (Sez. 4 n. 35963, del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276861: relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'ipotesi del fatto di lieve entità nella condotta di coltivazione, all'interno di un gazebo provvisto di lampada alogena e di impianti di ventilazione e di irrigazione, di 19 piante di marijuana, di circa 50 centimetri di altezza, con un principio attivo di circa 17 grammi, corrispondente a quasi 700 dosi; nello stesso senso, Sez. 4 n. 50970 del 05/07/2017, Markezic, Rv. 271176).

La sentenza impugnata, applicando correttamente sul punto la giurisprudenza sopra richiamata, ha ritenuto non configurabile l'attenuante in parola in ragione del considerevole numero delle dosi singole destinate ad essere poste in commercio e dell'approntamento di un apparato strumentale ed organizzativo incompatibile con la qualificazione dell'attività illecita in termini di occasionalità.

Si tratta di un evidente accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, come avvenuto nel caso in esame.

Il motivo, con cui la difesa si duole dell'eccessività della pena ritenendola priva di adeguata giustificazione sul piano motivazionale, va respinto, rilevandosi che, in modo proporzionato alla vicenda giudiziale, la Corte ha adeguatamente motivato le ragioni alta base della dosimetria della pena ampiamente al di sotto della media edittale; la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO 17, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] avvocato è presente [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1), perché coltivava 13 piante di cannabis, di cui tre di grandi dimensioni e illecitamente deteneva presso la propria abitazione circa grammi 707 di sostanza stupefacente del tipo marijuana da cui risultavano ricavabili 45,66 grammi di THC puro, pari a dosi 1.826,56. Veniva altresì ritenuto colpevole della contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen., perché deteneva illegalmente, senza averne fatto denuncia all'autorità, la cartucciera e le cartucce di arma da fuoco più specificamente indicate nel capo di imputazione 2). 2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato che articola seguenti motivi: 2.1. Difetto di motivazione: entrambi i giudici di merito si sono limitati a trascrivere, nel corpo dei rispettivi provvedimenti, i risultati dell'attività di indagine omettendo di adempiere al doveroso obbligo motivazionale ed elevando al rango di prova mere ipotesi investigative. Né si è tenuto conto delle doglianze difensive; 2.2. Violazione di legge ed omessa motivazione con riferimento al reato contestato e all'art. 192 cod. proc. pen.: pur a fronte di una specifica ammissione, resa dall'imputato nell'immediatezza dei fatti e reiterata nel corso dell'udienza preliminare, in ordine all'utilizzo esclusivamente personale della sostanza stupefacente rinvenuta, si è ritenuto, in via del tutto presuntiva, che il prevenuto fosse dedito all'attività di spaccio semi- professionale; 2.3. Violazione di legge ed omessa motivazione per avere la Corte di appello ritenuto di non sussumere la condotta dell'imputato nell'ambito della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90; 2.4. Violazione di legge ed omessa motivazione con particolare riferimento all'art. 697 cod. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui al capo 2) della rubrica. Si ribadisce il carattere occasionale della detenzione di quanto sequestrato, del cui stato di efficienza si dubita, e l'assenza dell'animus detinendí in capo all'imputato.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 2. Le censure dedotte, invero, si risolvono nella mera riproposizione delle deduzioni già prospettate alla Corte di merito e da questa motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione. In punto di affermazione di responsabilità, contrariamente a quanto dedotto con il ricorso, la Corte di appello ha ampiamente motivato in merito alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dei reati contestati, procedendo ad una logica valutazione di tutto il quadro probatorio e respingendo motivatamente le doglianze difensive. Non essendo contestata la ricostruzione di fatti e dunque la coltivazione di piante di cannabis, i Giudici del merito hanno ampiamente argomentato in merito alla destinazione a terzi della sostanza confutando la tesi difensiva. La Corte ha valutato il rilevante dato ponderale, le modalità della condotta e il rinvenimento di numerose bustine di plastica, fertilizzante e bilance elettroniche. Alla luce di tali elementi, i Giudici dell'appello, in conformità alla pronuncia di primo grado, hanno dunque ritenuto che il complessivo contesto inducesse ad escludere che potesse trattarsi di uso personale. Deve, pertanto, darsi applicazione al consolidato principio per cui, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463). Parimenti infondate si presentano le ulteriori doglianze volte a contestare il giudizio di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 697 cod. pen., avendo, anche in tal caso, la Corte di appello, dato conto (alle pagine 6 e 7) sia degli elementi a carico che della infondatezza della tesi difensiva con motivazione priva di illogicità manifeste. Quanto alla dg.1-ienza relativa al diniego del riconoscimento della fattispecie ----- 'attenuata di cui al comma 5 dell art 73 d.P.R. 309/90-va preliminamente _ — 3 Quanto alla doglianza relativa al diniego del riconoscimento della fattispecie attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, va preliminarmente osservato che è pacifico/ in giurisprudenza che, ai fini della configurabilità della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 9 ottobre 1990 n. 309, nell'ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, deve aversi riguardo sia al principio attivo ricavato nell'immediato, sia a quello ricavabile all'esito del ciclo biologico delle piante, sia ad una apparente destinazione per uso non esclusivamente personale, per tipo, qualità, quantità e livello di produzione, tenuto conto del fabbisogno medio dell'agente (Sez. 4 n. 35963, del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276861: relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'ipotesi del fatto di lieve entità nella condotta di coltivazione, all'interno di un gazebo provvisto di lampada alogena e di impianti di ventilazione e di irrigazione, di 19 piante di marijuana, di circa 50 centimetri di altezza, con un principio attivo di circa 17 grammi, corrispondente a quasi 700 dosi; nello stesso senso, Sez. 4 n. 50970 del 05/07/2017, Markezic, Rv. 271176). La sentenza impugnata, applicando correttamente sul punto la giurisprudenza sopra richiamata, ha ritenuto non configurabile l'attenuante in parola in ragione del considerevole numero delle dosi singole destinate ad essere poste in commercio e dell'approntamento di un apparato strumentale ed organizzativo incompatibile con la qualificazione dell'attività illecita in termini di occasionalità. Si tratta di un evidente accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, come avvenuto nel caso in esame. Il motivo, con cui la difesa si duole dell'eccessività della pena ritenendola priva di adeguata giustificazione sul piano motivazionale, va respinto, rilevandosi che, in modo proporzionato alla vicenda giudiziale, la Corte ha adeguatamente motivato le ragioni alta base della dosimetria della pena ampiamente al di sotto della media edittale; la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
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