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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12147/2026

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re [OSCURATO:PERSONA].Nel settembre 2004 [OSCURATO:PERSONA] vendeva una autovettura PorscheBoxster alla società [OSCURATO:PERSONA] per il prezzo di € 25.000 tramite scritturaprivata autenticata.Il venditore agiva in giudizio sostenendo di non aver ricevuto il paga-mento, mentre l’acquirente eccepiva l’avvenuto versamento del prezzoNumero registro generale 20253/2021Numero sezionale 1012/2026Numero di raccolta generale 12147/2026Data pubblicazione 30/04/2026mediante sei assegni bancari.

Il Tribunale di Latina accoglieva la domandaritenendo che le firme di girata degli assegni fossero apocrife sulla base diuna consulenza tecnica grafologica e che l’acquirente non avesse fornitoprova dell’adempimento.La Corte di appello di Roma ha riformato integralmente la decisione: haritenuto che la dichiarazione resa sul certificato di proprietà con firma au-tenticata contenesse una quietanza tipica con valore di confessione stra-giudiziale fatta alla parte.

La Corte distrettuale ha considerato che tale di-chiarazione costituisce piena prova del pagamento ai sensi degli artt. 2733e 2735 c.c. e può essere contestata solo per errore di fatto o violenza aisensi dell’art. 2732 c.c.; ha considerato inoltre irrilevante l’accertamentosul carattere apocrifo delle firme degli assegni o sulla loro materiale con-segna poiché la quietanza già documentava l’estinzione dell’obbligazione.Ricorre in cassazione il venditore con quattro motivi.

L’acquirente rima-ne intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 2732 e 2735c.c. per errata valutazione del valore probatorio della quietanza atipica.

Silamenta che la Corte di appello abbia qualificato la dichiarazione di avve-nuta corresponsione del prezzo (appunto «quietanzato»), contenuta nelladichiarazione unilaterale di vendita dell’autoveicolo resa nel riquadro delcertificato di proprietà ai fini dell’annotazione nel P.R.A., come confessionestragiudiziale fatta alla parte con efficacia di prova legale ai sensi degliartt. 2733-2735 c.c., revocabile nei soli limiti dell’art. 2732 c.c., anzichécome quietanza atipica indirizzata al conservatore del P.R.A., liberamenteapprezzabile dal giudice ai sensi dell’art. 2735 co. 2 c.c.Il primo motivo è accolto.La dichiarazione di avvenuta corresponsione del prezzo contenuta nelladichiarazione unilaterale di vendita di autoveicolo, resa dal venditore aisensi dell’art. 13 r.d. n. 1814 del 1927, attuativo del r.d.l. n. 436 del 1927Numero registro generale 20253/2021Numero sezionale 1012/2026Numero di raccolta generale 12147/2026Data pubblicazione 30/04/2026(il cui art. 2 disciplina il privilegio legale del venditore), nel modulo predi-sposto per l’annotazione del trasferimento nel P.R.A., non è una quietanzarilasciata dal creditore al debitore, bensì una dichiarazione suppletiva indi-rizzata al conservatore del P.R.A. con la funzione di escludere l’iscrizionedel privilegio legale a favore del venditore.Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, tale dichiarazione, inquanto indirizzata a un terzo e non al debitore del prezzo, ha natura diconfessione stragiudiziale resa a un terzo, liberamente apprezzabile dalgiudice, e non soggiace ai limiti di revoca di cui all’art. 2732 c.c. (Cass.

SU19888/2014).La Corte di appello ha errato nel qualificare la dichiarazione come con-fessione «partecipata con l’acquirente» con efficacia di «piena prova», ap-plicando il regime dell’art. 2732 c.c. e dichiarando «irrilevante»l’accertamento relativo alla consegna e all’incasso degli assegni.

La corret-ta qualificazione come quietanza atipica imponeva la valutazione della di-chiarazione nel quadro complessivo delle risultanze istruttorie, ivi compre-sa la c.t.u. grafologica che aveva escluso la riconducibilità delle firme digirata alla mano del venditore.2. - Sono assorbiti i restanti motivi.

Il secondo motivo denuncia la viola-zione degli artt. 1414, 1417 e 2724 c.c. in relazione alla necessità dellacontrodichiarazione scritta per provare la simulazione del pagamento; ilterzo motivo denuncia la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. peromessa valutazione delle risultanze della c.t.u. grafologica edell’interrogatorio formale; il quarto motivo denuncia la violazione degliartt. 2946 c.c. e 113 c.p.c. per l’indebito rilievo attribuito al ritardo nel re-clamare il pagamento.Spetterà al giudice di rinvio la rivalutazione complessiva del materialeprobatorio.3. - È accolto il primo motivo di ricorso, sono assorbiti i restanti motivi,è cassata la sentenza in epigrafe in relazione al motivo accolto, è rinviataNumero registro generale 20253/2021Numero sezionale 1012/2026Numero di raccolta generale 12147/2026Data pubblicazione 30/04/2026la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche perla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altrimotivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviaalla Corte di appello di Roma in diversa composizione, anche per le spesedel presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione ci-vile, il 22/04/2026.Il PresidenteGIUSEPPE GRASSO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re [OSCURATO:PERSONA].Nel settembre 2004 [OSCURATO:PERSONA] vendeva una autovettura PorscheBoxster alla società [OSCURATO:PERSONA] per il prezzo di € 25.000 tramite scritturaprivata autenticata.Il venditore agiva in giudizio sostenendo di non aver ricevuto il paga-mento, mentre l’acquirente eccepiva l’avvenuto versamento del prezzoNumero registro generale 20253/2021Numero sezionale 1012/2026Numero di raccolta generale 12147/2026Data pubblicazione 30/04/2026mediante sei assegni bancari. Il Tribunale di Latina accoglieva la domandaritenendo che le firme di girata degli assegni fossero apocrife sulla base diuna consulenza tecnica grafologica e che l’acquirente non avesse fornitoprova dell’adempimento.La Corte di appello di Roma ha riformato integralmente la decisione: haritenuto che la dichiarazione resa sul certificato di proprietà con firma au-tenticata contenesse una quietanza tipica con valore di confessione stra-giudiziale fatta alla parte. La Corte distrettuale ha considerato che tale di-chiarazione costituisce piena prova del pagamento ai sensi degli artt. 2733e 2735 c.c. e può essere contestata solo per errore di fatto o violenza aisensi dell’art. 2732 c.c.; ha considerato inoltre irrilevante l’accertamentosul carattere apocrifo delle firme degli assegni o sulla loro materiale con-segna poiché la quietanza già documentava l’estinzione dell’obbligazione.Ricorre in cassazione il venditore con quattro motivi. L’acquirente rima-ne intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 2732 e 2735c.c. per errata valutazione del valore probatorio della quietanza atipica. Silamenta che la Corte di appello abbia qualificato la dichiarazione di avve-nuta corresponsione del prezzo (appunto «quietanzato»), contenuta nelladichiarazione unilaterale di vendita dell’autoveicolo resa nel riquadro delcertificato di proprietà ai fini dell’annotazione nel P.R.A., come confessionestragiudiziale fatta alla parte con efficacia di prova legale ai sensi degliartt. 2733-2735 c.c., revocabile nei soli limiti dell’art. 2732 c.c., anzichécome quietanza atipica indirizzata al conservatore del P.R.A., liberamenteapprezzabile dal giudice ai sensi dell’art. 2735 co. 2 c.c.Il primo motivo è accolto.La dichiarazione di avvenuta corresponsione del prezzo contenuta nelladichiarazione unilaterale di vendita di autoveicolo, resa dal venditore aisensi dell’art. 13 r.d. n. 1814 del 1927, attuativo del r.d.l. n. 436 del 1927Numero registro generale 20253/2021Numero sezionale 1012/2026Numero di raccolta generale 12147/2026Data pubblicazione 30/04/2026(il cui art. 2 disciplina il privilegio legale del venditore), nel modulo predi-sposto per l’annotazione del trasferimento nel P.R.A., non è una quietanzarilasciata dal creditore al debitore, bensì una dichiarazione suppletiva indi-rizzata al conservatore del P.R.A. con la funzione di escludere l’iscrizionedel privilegio legale a favore del venditore.Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, tale dichiarazione, inquanto indirizzata a un terzo e non al debitore del prezzo, ha natura diconfessione stragiudiziale resa a un terzo, liberamente apprezzabile dalgiudice, e non soggiace ai limiti di revoca di cui all’art. 2732 c.c. (Cass. SU19888/2014).La Corte di appello ha errato nel qualificare la dichiarazione come con-fessione «partecipata con l’acquirente» con efficacia di «piena prova», ap-plicando il regime dell’art. 2732 c.c. e dichiarando «irrilevante»l’accertamento relativo alla consegna e all’incasso degli assegni. La corret-ta qualificazione come quietanza atipica imponeva la valutazione della di-chiarazione nel quadro complessivo delle risultanze istruttorie, ivi compre-sa la c.t.u. grafologica che aveva escluso la riconducibilità delle firme digirata alla mano del venditore.2. - Sono assorbiti i restanti motivi. Il secondo motivo denuncia la viola-zione degli artt. 1414, 1417 e 2724 c.c. in relazione alla necessità dellacontrodichiarazione scritta per provare la simulazione del pagamento; ilterzo motivo denuncia la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. peromessa valutazione delle risultanze della c.t.u. grafologica edell’interrogatorio formale; il quarto motivo denuncia la violazione degliartt. 2946 c.c. e 113 c.p.c. per l’indebito rilievo attribuito al ritardo nel re-clamare il pagamento.Spetterà al giudice di rinvio la rivalutazione complessiva del materialeprobatorio.3. - È accolto il primo motivo di ricorso, sono assorbiti i restanti motivi,è cassata la sentenza in epigrafe in relazione al motivo accolto, è rinviataNumero registro generale 20253/2021Numero sezionale 1012/2026Numero di raccolta generale 12147/2026Data pubblicazione 30/04/2026la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche perla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altrimotivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviaalla Corte di appello di Roma in diversa composizione, anche per le spesedel presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione ci-vile, il 22/04/2026.Il PresidenteGIUSEPPE GRASSO
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