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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00543/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27927/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n.607/2021 depositata i l 26/04/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] presentava denuncia di nuova occupazione/iscrizione di superfici ai fini del pagamento della TARSU, dichiarando “ di avere a propria disposizione dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in Bologna i seguenti locali ed aree, via Siepelunga 56/4” - porzione di fabbricato adibita a bar-ristorante con superficie di 200 mq. - con riferimento all’immobile identificato catastalmente al foglio 269, particella 1657, subalterno

1. In data 19.6.2018 il Comune di Bologna effettuava un sopralluogo nei suddetti locali a seguito del quale veniva accertato a carico della società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, ed in contraddittorio con il legale rappresentante dell’ente, quale soggetto intestatario dell’utenza ai fini TARI, una maggiore superficie occupata.

La società impugnava l’avviso di accertamento relativo alla Taresannualità 2013, eccependo, tra l’altro, il difetto della propria legittimazione passiva in favore del “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, quale locataria del ramo d’azienda alla “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, asserendo l’accessorietà dell’attività di ristorazione rispetto a quella sportiva gestita dal circolo sportivo privato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 807/01/2019 del 16.10.2019, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], respingeva il ricorso della contribuente ritenendo che la società stessa si era dichiarata soggetto passivo del tributo e l’attività di somministrazione era stata oggetto di cessione per affitto d’azienda alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. quest’ultima risultando, per ciò, unica detentrice dei locali.

Interposto appello, la [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 607/1/2021 del 12.4.2021, dep. il 26.4.2021, accoglieva l’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e, nello specifico, riteneva fondata la prima delle doglianze originariamente riproposte in primo grado e reiterate in appello, ritenendo che l’appellante sanzionata fosse priva di legittimazione passiva al pagamento del tributo e che il soggetto passivo fosse, in sua vece, il “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, in quanto quest’ultimo avrebbe mantenuto il controllo dell’attività principale di gestione dell’impianto sportivo, mentre i singoli rami d’azienda - tra cui la somministrazione di alimenti e bevande, oggetto di affitto – avrebbero mantenuto la caratteristica di servizi offerti unitariamente dal centro sportivo.

La Corte regionale riteneva , in particolare, che il contratto di affitto d’azienda prevedesse diverse condizioni – come la pattuizione del corrispettivo dell’affitto in parte in misura percentuale sul fatturato della [OSCURATO:PERSONA] e l’intestazione della tassa rifiuti al [OSCURATO:PERSONA] - dalle quali era inferibile il “controllo esercitato dal [OSCURATO:PERSONA] sull’attività della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. all’interno del circolo sportivo”.

Ricorre per la cassazione di detta decisione l’amministrazione comunale, svolgendo sei motivi.

Replica con controricorso la contribuente.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive in prossimità dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14, commi 1, 3, 5, come mod. dalla legge 2.12.2011 n. 214, inerente il soggetto passivo del tributo, con riferimento all’art. 5, comma 1, e art. 7, commi 1 e 2, reg. com.

Tares, (approvato con delibera di consiglio p.g. 109325/2013), ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. contraddittorietà .

Si afferma che la sentenza gravata ha violato la normativa rubricata, secondo cui il tributo è dovuto “da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani” (comma 3).

“Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse ” (comma 5).

L’art. 5, comma 1, del regolamento comunale TARES del Comune di Bologna, cit., conferma la summenzionata previsione regolativa, prevedendo quale presupposto per l’applicazione del tributo il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.

Si soggiunge che l’art. 7, commi 1 e 2, dispone che Ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l.201/2011 il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste –interamente o prevalentemente – la superficie dei locali ed aree assoggettati al tributo” (comma 1) e “Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse . [OSCURATO:PERSONA] ha, ad avviso dell’ente comunale, erroneamente ritenuto che il soggetto passivo del tributo per la gestione del servizio rifiuti fosse la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., anziché la società [OSCURATO:PERSONA], effettiva detent rice ed utilizzat rice dei locali,come emerge dalla documentazione prodotta nel giudizio di merito .

Sono, al contrario, state poste alla base della decisione le risultanze degli strumenti urbanistici dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande e le clausole negoziali del contratto di affitto d’azienda, che rilevano inter partes , mentre il criterio dell’accessorietà o meno di un’attività economica rispetto ad un’altra risulta irrilevante ai fini della norma menzionata, in quanto si deve considerare solo chi produce i rifiuti.

Si denuncia altresì l’erroneità della decisione impugnata laddove afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non esercita un'ordinaria attività di ristorazione e pertanto non si può attribuirle, in materia di tassa sui rifiuti, la relativa classe di attività e la corrispondente tariffa; altrimenti contraddicendosi il contenuto dell'autorizzazione rilasciata dallo stesso Comune a [OSCURATO:PERSONA] srl il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e quello degli atti adottati in materia urbanistica che costituiscono il presupposto della stessa esistenza e legittimità del Centro "[OSCURATO:PERSONA]".

La decisionecontrasta con il disposto normativo già citato il quale impone di accertare l’uso effettivo degli immobili anche al fine di ricollegarlo alla tariffa differenziata per fasce di utilizzo, ove l’attività produttiva di rifiuti da prendere in considerazione è quella di ristorazione (utenze non domestiche), non quella di “ circolo sportivo con annessa ristorazione” o “circolo sportivo con vari servizi” giuridicamente inesistente e non presa in considerazione dalla tariffa.

2. Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c, la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 7, d.l. 201/2011, convertito con mod. dalla legge 2.12.2011 n. 214, e dell’art. 7, comma 4, del regolamento comunale Tares (approvato con delibera p.g. 109325/2013) . [OSCURATO:PERSONA] ha valorizzato erroneamente il rapporto di interdipendenza e presupposizione tra le attività del circolo sportivo “[OSCURATO:PERSONA]” rispetto a quelle di somministrazione di alimenti e bevande della “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” (nei modi e termini già illustrati nel precedente motivo di ricorso), applicando erroneamente il comma 7 cit che stabilisce: “Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo”.

Si assume che nel caso di affitto di azienda non ricorre alcun tipo di “multiproprietà” degli spazi, né si crea implicitamente un “centro commerciale integrato”.

Affittando un ramo d’azienda gli immobili eventualmente ricompresi nel ramo sono ceduti integramente al conduttore in quale ne assume la gestione esclusiva sia sotto il profilo giuridico che economico, con il connesso rischio imprenditoriale, di cui il locatore si spoglia in cambio di un canone.

I locali nei quali si svolge l’attività di ristorazione, oggetto dell’accertamento di cui al verbale, non sono né in multiproprietà, né in comunione, né all’interno di “centri commerciali integrati”, ma sono condotti dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in affitto all’interno del ramo d’azienda della “somministrazione”.

La sentenza non ha dato rilevanza al requisito imprescindibile della qualificazione della società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” quale “gestore di servizi comuni” ovvero al la prova , non fornita, dell’assunzione degli oneri di gestione e manutenzione delle superfici “comuni” e dello svolgimento delle attività necessarie e funzionali all’operatività del complesso immobiliare “integrato” e nessuna clausola in tal senso sarebbe desumibile da contratto di affitto d’azienda, dove non è previsto alcun onere giuridico o economico a carico del [OSCURATO:PERSONA].

3. Il terzo mezzo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2555, 2561, 2562 c.c. e 1571 c. c. nonche’ degli artt. 1362 – 1371 c.c ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. .

Il Comune denuncia la violazione degli artt. 2555, 2561, 2562, e 1571 c.c. anche con riferimento alle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 - 1371 c.c., per avere la sentenza impugnata errato nell’applicazione delle norme relative al contratto di affitto d’azienda, ritenendo che le clausole concordate dalle parti, al di là del nomen iuris attribuito al contratto, fossero indice di una volontà contrattuale diretta a realizzare un collegamento tra l’attività di circolo sportivo e quella di somministrazione, di modo che al [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. fosse attribuito il controllo dei servizi offerti dal circolo sportivo, tra cui quelli di somministrazione di alimenti e bevande, nonostante questi fossero oggetto di un contratto di affitto d’azienda.

Si afferma che il Giudice, pur in presenza di un contratto di affitto di azienda e di clausole finalizzate a realizzare tale finalità contrattuale, ne ha desunto un significato opposto e conseguenze giuridiche con esso incompatibili.

Nel contratto di affitto di ramo d’azienda, infatti, il locatore si spoglia di una parte autonoma all’interno del complesso dei beni aziendali, nella fattispecie solo di quella inerente la somministrazione, in cambio di un corrispettivo, conferendo diversi “assets” dell’impresa al conduttore tra cui, per quanto qui interessa, anche il possesso dei relativi locali ove svolgere l’attività, precisamente individuati in contratto ove si legge “oggetto del contratto è il ramo d’azienda commerciale relativo alla gestione del bar ristorante posto all’interno del [OSCURATO:PERSONA]” e “la porzione di immobile destinata a bar- ristorante sita al piano terreno ed interrato è colorata in rosso” .

Sotto il profilo delle norme codicistiche di interpretazione del contratto, inoltre, si deduce la violazione degli artt. 1361 – 1370 c.c. in quanto, nonostante il contratto in oggetto fosse stato specificamente qualificato tra le parti come contratto di affitto d’azienda e le relative clausole fossero tutte coerenti con la finalità di cedere in locazione il complesso dei beni aziendali (immobili, licenze e beni mobili connessi) funzionali alla somministrazione di alimenti e bevande all’interno del circolo sportivo sito in via Siepelunga 56/4, la Commissione ha illegittimamente travalicato e disapplicato le disposizioni che impongono di interpretare il contratto seguendo il significato logico, letterale delle parole e clausole, nonché il senso complessivo delle stesse, assegnandovi – invece – un significato contrario a quanto stabilito dalle norme in materia e dalla volontà letterale delle parti.

4. La quarta censura reca la denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., di violazione e falsa applicazione dell’art. 14, commi 33 e 34, d.l. 201/2011, convertito con mod. dalla legge 2.12.2011 n. 214, istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con riferimento all’art. 24, commi 1 – 8, reg. com Tares approvato con p.g. n. 109325/2013 e succ. mod. .

La sentenza ha violato la normativa rubricata che dispone i soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune ha effetto anche per gli anni successivi sempre ch e non si verifichino modificazioni dei dati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento .

Si argomenta che le citate disposizioni assegnano rilevanza alle dichiarazioni rese dal soggetto occupante o detentore di locali e aree scoperte, sia ai fini dell’individuazione del medesimo quale soggetto passivo, sia quale prova dell’uso al quale sono adibite dette aree al fine dell’assoggettamento alla tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani.

La delimitazione delle aree, la soggettività passiva del tributo, la sussistenza di eventuali condizioni di totale o parziale esclusione o esenzione –per consolidata interpretazione dell’intestata Corte - incombe, quale onere di prova, in capo al contribuente.

Nel caso di specie, con la denuncia del 10.1.2012 il legale rappresentante pro tempore della suddetta società dichiarava la disponibilità dei locali anche se per una superficie ampiamente inferiore a quella poi accertata ed in difetto di variazione, il Comune ha applicato legittimamente l’imposta sulla base dei dati della denuncia, che ha carattere ultrattivo a causa della tendenziale stabilità degli elementi strutturali, soggettivo od oggettivo, del rapporto giuridico tributario.

5. Il quinto strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. – reca la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti tale da comportare una motivazione apodittica ed insufficiente ed una manifesta ed irriducibile contraddittorietà Sotto il profilo della motivazione contraddittoria si ritiene erronea la sentenza per avere la [OSCURATO:PERSONA] reso una motivazione solo apparente, in quanto sorretta da affermazioni inconciliabili, in quanto afferma, da un lato, l’utilizzo promiscuo dei locali e, contemporaneamente, ritiene comunque responsabile per il pagamento del tributo esclusivamente il conduttore dei medesimi.

Qualora il decidente avesse voluto far rientrare la fattispecie all’interno di quella prevista dall’art. 14, comma 7, legge n. 214/2011 avrebbe dovuto quantomeno indicare gli elementi in fatto e in diritto dai quali desumere l’attività di gestione di servizi comuni da parte del “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, o che essa svolgesse effettivamente attività di coordinamento dei servizi.

Inoltre, la decisione impugnata riporta una motivazione apodittica e insufficiente con riferimento al possesso e disponibilità dei locali da parte della società [OSCURATO:PERSONA], oggetto dell’accertamento tributario, omettendo l’esame di una pluralità di elementi decisivi, oggetto di contraddittorio tra le parti, quali: - la denuncia del 10.1.2012, così come la successiva del 25.6.2015, della [OSCURATO:PERSONA] con cui dichiarava la disponibilità dei locali; -la successiva denuncia di cessazione 18351/2015 della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., del [OSCURATO:DATA_NASCITA], della relativa utenza del [OSCURATO:PERSONA] sui Rifiuti (TARI) per subentro a far data dal 31.12.2015 della società [OSCURATO:PERSONA];- la denuncia 18352/2015 di nuova occupazione/iscrizione da parte della società “[OSCURATO:PERSONA]”; - la circostanza che l’agente accertatore, recatosi sul posto per sopralluogo in data 19.6.2018, avesse materialmente e visivamente accertato l’esistenza dell’attività di ristorazione svolta dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la relativa detenzione dei locali, contestando che fosse adibita ad essa un’area maggiore di quella dichiarata; - la produzione della registrazione del contratto di affitto d’azienda presso l’Agenzia delle entrate dal quale risultava “Elenco atti del Registro [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], elenco dei due negozi giuridici per l’anno 2011 presentati presso ufficio territoriale di Bologna data presentazione 1.6.2011, data stipula 18.5.2011 modello telematico, locazione non finanziaria di costruzione commerciale valore euro 30.000, controparti [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]”;- l’avvenuta volturazione dell’attività di somministrazione dalla società “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” alla società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” nel periodo in questione, come conseguenza del contratto di affitto d’azienda, documentalmente provata; - la circostanza che le difese della [OSCURATO:PERSONA] non avessero mai fatto cenno alla mancata disponibilità dei locali da parte della società appellante o al mancato svolgimento nei medesimi dell’attività di ristorazione in eventuale contrasto con l’esistente contratto di affitto d’azienda 6.L’ultimo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 53 cost. ; per avere il giudicante erroneamente considerato che le pattuizioni tra privati determinassero una traslazione d’imposta legale in capo alla sola “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, anche nei confronti dell’ente pubblico.

A fondamento di detta censura reitera le difese già svolte nei precedenti motivi.

7. Con controricorso, la societàha dedotto e documentato che il Comune di Bologna ha comunicato di aver annullato in autotutela non solo le ingiunzioni di pagamento emesse in seguito all’omesso pagamento dei prodromici avvisi di pagamento oggetto di quella controversia, ma altresì l’avviso n. 4171/2018, oggetto della presente controversia ( v. allegato al controricorso IV.3 documento del 27 giugno 2021), comunicando di aver, altresì, proceduto al ricalcolo del “dovuto relativo alle annualità 2016/2021 quantificando la metratura a disposizione in 200 mq” in luogo dei contestati 591 mq( all.

IV.1).

8. Non occorre procedere all’esame nel merito dei motivi di ricorso perché l’amministrazione comunale, come da documentazione allegata (allegato IV 1 al controricorso), ha provveduto ad annullare gli atti impositivi pregressi ed a ricalcolare in dovuto per le annualità 2016 - 2021, rettificando per dette annualità di imposta l’entità del tributo dovut o sulle superfici occupate, annullando, invece, gli avvisi di accertamento relativi alle altre annualità, per le quali non ha provveduto a rideterminazione.

L’annualità oggetto della presente controversia è il 2013, il cui avviso di accertamento è stato annullato integralmente in autotutela dal Comune.

9. Come in più occasioni ribadito dalla Corte, l’annullamento in autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale è causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46) e, nel giudizio di cassazione, va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 settembre 2016, n. 17817; Cass., Sez. 6^, 18 aprile 2017, n. 9753; Cass., Sez, 5^, 11 aprile 2019, n. 10178; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2020, n. 24894; Cass., Sez. 5^, 1 dicembre 2020, n. 27405; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2021, nn. 9535, 9536 e 9537; [OSCURATO:PERSONA]. 5^, 15 febbraio 2022, n. 4832; Cass., Sez. Trib., 2 novembre 2023, nn. 30472, 30496 e 30497; Cass., Sez. Trib., 14 giugno 2024, n. 16657).

L'estinzione del processo per cessata materia del contendere opera indipendentemente dalla fase processuale in cui si trova il giudizio, sia esso pendente in primo grado, in appello o in cassazione, purché sia accertata la definitiva rimozione dell'atto amministrativo che costituiva l'oggetto della controversia: il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere quando l'Amministrazione finanziaria procede all'annullamento in autotutela dell'atto impositivo oggetto di impugnazione, venendo meno l'interesse alla prosecuzione del rapporto processuale.

Nel caso in esame, alla luce di quanto rappresentato dalle parti nonché dalla documentazione prodotta, è inequivocabile il venir meno della pretesa azionata con il ricorso originario, in quanto l’ente locale ha provveduto all’annullamento dell’atto impositivo per l’annualità 2013; il che ha comportato al tempo stesso il venir meno dell’oggetto del giudizio, non potendo quest’ultimo – in quanto di natura impugnatoria - trovare coltivazione al diverso fine ed in funzione del mero accertamento della legittimazione passiva al pagamento del tributo.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, virtuale, a favore del contribuente atteso che la determinazione di auto-annullamento dell’imposizione è intervenuta prima della proposizione del ricorso per cassazione da parte del Comune.

Il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 11, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non è applicabile ove il procedimento per cassazione si concluda, come nel caso di specie, con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c., dichiara estinto il giudizio.

Condanna il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27927/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n.607/2021 depositata i l 26/04/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] presentava denuncia di nuova occupazione/iscrizione di superfici ai fini del pagamento della TARSU, dichiarando “ di avere a propria disposizione dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in Bologna i seguenti locali ed aree, via Siepelunga 56/4” - porzione di fabbricato adibita a bar-ristorante con superficie di 200 mq. - con riferimento all’immobile identificato catastalmente al foglio 269, particella 1657, subalterno 1. In data 19.6.2018 il Comune di Bologna effettuava un sopralluogo nei suddetti locali a seguito del quale veniva accertato a carico della società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, ed in contraddittorio con il legale rappresentante dell’ente, quale soggetto intestatario dell’utenza ai fini TARI, una maggiore superficie occupata. La società impugnava l’avviso di accertamento relativo alla Taresannualità 2013, eccependo, tra l’altro, il difetto della propria legittimazione passiva in favore del “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, quale locataria del ramo d’azienda alla “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, asserendo l’accessorietà dell’attività di ristorazione rispetto a quella sportiva gestita dal circolo sportivo privato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 807/01/2019 del 16.10.2019, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], respingeva il ricorso della contribuente ritenendo che la società stessa si era dichiarata soggetto passivo del tributo e l’attività di somministrazione era stata oggetto di cessione per affitto d’azienda alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. quest’ultima risultando, per ciò, unica detentrice dei locali. Interposto appello, la [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 607/1/2021 del 12.4.2021, dep. il 26.4.2021, accoglieva l’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e, nello specifico, riteneva fondata la prima delle doglianze originariamente riproposte in primo grado e reiterate in appello, ritenendo che l’appellante sanzionata fosse priva di legittimazione passiva al pagamento del tributo e che il soggetto passivo fosse, in sua vece, il “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, in quanto quest’ultimo avrebbe mantenuto il controllo dell’attività principale di gestione dell’impianto sportivo, mentre i singoli rami d’azienda - tra cui la somministrazione di alimenti e bevande, oggetto di affitto – avrebbero mantenuto la caratteristica di servizi offerti unitariamente dal centro sportivo. La Corte regionale riteneva , in particolare, che il contratto di affitto d’azienda prevedesse diverse condizioni – come la pattuizione del corrispettivo dell’affitto in parte in misura percentuale sul fatturato della [OSCURATO:PERSONA] e l’intestazione della tassa rifiuti al [OSCURATO:PERSONA] - dalle quali era inferibile il “controllo esercitato dal [OSCURATO:PERSONA] sull’attività della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. all’interno del circolo sportivo”. Ricorre per la cassazione di detta decisione l’amministrazione comunale, svolgendo sei motivi. Replica con controricorso la contribuente. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive in prossimità dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14, commi 1, 3, 5, come mod. dalla legge 2.12.2011 n. 214, inerente il soggetto passivo del tributo, con riferimento all’art. 5, comma 1, e art. 7, commi 1 e 2, reg. com. Tares, (approvato con delibera di consiglio p.g. 109325/2013), ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. contraddittorietà . Si afferma che la sentenza gravata ha violato la normativa rubricata, secondo cui il tributo è dovuto “da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani” (comma 3). “Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse ” (comma 5). L’art. 5, comma 1, del regolamento comunale TARES del Comune di Bologna, cit., conferma la summenzionata previsione regolativa, prevedendo quale presupposto per l’applicazione del tributo il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Si soggiunge che l’art. 7, commi 1 e 2, dispone che Ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l.201/2011 il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste –interamente o prevalentemente – la superficie dei locali ed aree assoggettati al tributo” (comma 1) e “Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse . [OSCURATO:PERSONA] ha, ad avviso dell’ente comunale, erroneamente ritenuto che il soggetto passivo del tributo per la gestione del servizio rifiuti fosse la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., anziché la società [OSCURATO:PERSONA], effettiva detent rice ed utilizzat rice dei locali,come emerge dalla documentazione prodotta nel giudizio di merito . Sono, al contrario, state poste alla base della decisione le risultanze degli strumenti urbanistici dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande e le clausole negoziali del contratto di affitto d’azienda, che rilevano inter partes , mentre il criterio dell’accessorietà o meno di un’attività economica rispetto ad un’altra risulta irrilevante ai fini della norma menzionata, in quanto si deve considerare solo chi produce i rifiuti. Si denuncia altresì l’erroneità della decisione impugnata laddove afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non esercita un'ordinaria attività di ristorazione e pertanto non si può attribuirle, in materia di tassa sui rifiuti, la relativa classe di attività e la corrispondente tariffa; altrimenti contraddicendosi il contenuto dell'autorizzazione rilasciata dallo stesso Comune a [OSCURATO:PERSONA] srl il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e quello degli atti adottati in materia urbanistica che costituiscono il presupposto della stessa esistenza e legittimità del Centro "[OSCURATO:PERSONA]". La decisionecontrasta con il disposto normativo già citato il quale impone di accertare l’uso effettivo degli immobili anche al fine di ricollegarlo alla tariffa differenziata per fasce di utilizzo, ove l’attività produttiva di rifiuti da prendere in considerazione è quella di ristorazione (utenze non domestiche), non quella di “ circolo sportivo con annessa ristorazione” o “circolo sportivo con vari servizi” giuridicamente inesistente e non presa in considerazione dalla tariffa. 2. Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c, la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 7, d.l. 201/2011, convertito con mod. dalla legge 2.12.2011 n. 214, e dell’art. 7, comma 4, del regolamento comunale Tares (approvato con delibera p.g. 109325/2013) . [OSCURATO:PERSONA] ha valorizzato erroneamente il rapporto di interdipendenza e presupposizione tra le attività del circolo sportivo “[OSCURATO:PERSONA]” rispetto a quelle di somministrazione di alimenti e bevande della “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” (nei modi e termini già illustrati nel precedente motivo di ricorso), applicando erroneamente il comma 7 cit che stabilisce: “Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo”. Si assume che nel caso di affitto di azienda non ricorre alcun tipo di “multiproprietà” degli spazi, né si crea implicitamente un “centro commerciale integrato”. Affittando un ramo d’azienda gli immobili eventualmente ricompresi nel ramo sono ceduti integramente al conduttore in quale ne assume la gestione esclusiva sia sotto il profilo giuridico che economico, con il connesso rischio imprenditoriale, di cui il locatore si spoglia in cambio di un canone. I locali nei quali si svolge l’attività di ristorazione, oggetto dell’accertamento di cui al verbale, non sono né in multiproprietà, né in comunione, né all’interno di “centri commerciali integrati”, ma sono condotti dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in affitto all’interno del ramo d’azienda della “somministrazione”. La sentenza non ha dato rilevanza al requisito imprescindibile della qualificazione della società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” quale “gestore di servizi comuni” ovvero al la prova , non fornita, dell’assunzione degli oneri di gestione e manutenzione delle superfici “comuni” e dello svolgimento delle attività necessarie e funzionali all’operatività del complesso immobiliare “integrato” e nessuna clausola in tal senso sarebbe desumibile da contratto di affitto d’azienda, dove non è previsto alcun onere giuridico o economico a carico del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il terzo mezzo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2555, 2561, 2562 c.c. e 1571 c. c. nonche’ degli artt. 1362 – 1371 c.c ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. . Il Comune denuncia la violazione degli artt. 2555, 2561, 2562, e 1571 c.c. anche con riferimento alle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 - 1371 c.c., per avere la sentenza impugnata errato nell’applicazione delle norme relative al contratto di affitto d’azienda, ritenendo che le clausole concordate dalle parti, al di là del nomen iuris attribuito al contratto, fossero indice di una volontà contrattuale diretta a realizzare un collegamento tra l’attività di circolo sportivo e quella di somministrazione, di modo che al [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. fosse attribuito il controllo dei servizi offerti dal circolo sportivo, tra cui quelli di somministrazione di alimenti e bevande, nonostante questi fossero oggetto di un contratto di affitto d’azienda. Si afferma che il Giudice, pur in presenza di un contratto di affitto di azienda e di clausole finalizzate a realizzare tale finalità contrattuale, ne ha desunto un significato opposto e conseguenze giuridiche con esso incompatibili. Nel contratto di affitto di ramo d’azienda, infatti, il locatore si spoglia di una parte autonoma all’interno del complesso dei beni aziendali, nella fattispecie solo di quella inerente la somministrazione, in cambio di un corrispettivo, conferendo diversi “assets” dell’impresa al conduttore tra cui, per quanto qui interessa, anche il possesso dei relativi locali ove svolgere l’attività, precisamente individuati in contratto ove si legge “oggetto del contratto è il ramo d’azienda commerciale relativo alla gestione del bar ristorante posto all’interno del [OSCURATO:PERSONA]” e “la porzione di immobile destinata a bar- ristorante sita al piano terreno ed interrato è colorata in rosso” . Sotto il profilo delle norme codicistiche di interpretazione del contratto, inoltre, si deduce la violazione degli artt. 1361 – 1370 c.c. in quanto, nonostante il contratto in oggetto fosse stato specificamente qualificato tra le parti come contratto di affitto d’azienda e le relative clausole fossero tutte coerenti con la finalità di cedere in locazione il complesso dei beni aziendali (immobili, licenze e beni mobili connessi) funzionali alla somministrazione di alimenti e bevande all’interno del circolo sportivo sito in via Siepelunga 56/4, la Commissione ha illegittimamente travalicato e disapplicato le disposizioni che impongono di interpretare il contratto seguendo il significato logico, letterale delle parole e clausole, nonché il senso complessivo delle stesse, assegnandovi – invece – un significato contrario a quanto stabilito dalle norme in materia e dalla volontà letterale delle parti. 4. La quarta censura reca la denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., di violazione e falsa applicazione dell’art. 14, commi 33 e 34, d.l. 201/2011, convertito con mod. dalla legge 2.12.2011 n. 214, istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con riferimento all’art. 24, commi 1 – 8, reg. com Tares approvato con p.g. n. 109325/2013 e succ. mod. . La sentenza ha violato la normativa rubricata che dispone i soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune ha effetto anche per gli anni successivi sempre ch e non si verifichino modificazioni dei dati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento . Si argomenta che le citate disposizioni assegnano rilevanza alle dichiarazioni rese dal soggetto occupante o detentore di locali e aree scoperte, sia ai fini dell’individuazione del medesimo quale soggetto passivo, sia quale prova dell’uso al quale sono adibite dette aree al fine dell’assoggettamento alla tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani. La delimitazione delle aree, la soggettività passiva del tributo, la sussistenza di eventuali condizioni di totale o parziale esclusione o esenzione –per consolidata interpretazione dell’intestata Corte - incombe, quale onere di prova, in capo al contribuente. Nel caso di specie, con la denuncia del 10.1.2012 il legale rappresentante pro tempore della suddetta società dichiarava la disponibilità dei locali anche se per una superficie ampiamente inferiore a quella poi accertata ed in difetto di variazione, il Comune ha applicato legittimamente l’imposta sulla base dei dati della denuncia, che ha carattere ultrattivo a causa della tendenziale stabilità degli elementi strutturali, soggettivo od oggettivo, del rapporto giuridico tributario. 5. Il quinto strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. – reca la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti tale da comportare una motivazione apodittica ed insufficiente ed una manifesta ed irriducibile contraddittorietà Sotto il profilo della motivazione contraddittoria si ritiene erronea la sentenza per avere la [OSCURATO:PERSONA] reso una motivazione solo apparente, in quanto sorretta da affermazioni inconciliabili, in quanto afferma, da un lato, l’utilizzo promiscuo dei locali e, contemporaneamente, ritiene comunque responsabile per il pagamento del tributo esclusivamente il conduttore dei medesimi. Qualora il decidente avesse voluto far rientrare la fattispecie all’interno di quella prevista dall’art. 14, comma 7, legge n. 214/2011 avrebbe dovuto quantomeno indicare gli elementi in fatto e in diritto dai quali desumere l’attività di gestione di servizi comuni da parte del “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, o che essa svolgesse effettivamente attività di coordinamento dei servizi. Inoltre, la decisione impugnata riporta una motivazione apodittica e insufficiente con riferimento al possesso e disponibilità dei locali da parte della società [OSCURATO:PERSONA], oggetto dell’accertamento tributario, omettendo l’esame di una pluralità di elementi decisivi, oggetto di contraddittorio tra le parti, quali: - la denuncia del 10.1.2012, così come la successiva del 25.6.2015, della [OSCURATO:PERSONA] con cui dichiarava la disponibilità dei locali; -la successiva denuncia di cessazione 18351/2015 della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., del [OSCURATO:DATA_NASCITA], della relativa utenza del [OSCURATO:PERSONA] sui Rifiuti (TARI) per subentro a far data dal 31.12.2015 della società [OSCURATO:PERSONA];- la denuncia 18352/2015 di nuova occupazione/iscrizione da parte della società “[OSCURATO:PERSONA]”; - la circostanza che l’agente accertatore, recatosi sul posto per sopralluogo in data 19.6.2018, avesse materialmente e visivamente accertato l’esistenza dell’attività di ristorazione svolta dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la relativa detenzione dei locali, contestando che fosse adibita ad essa un’area maggiore di quella dichiarata; - la produzione della registrazione del contratto di affitto d’azienda presso l’Agenzia delle entrate dal quale risultava “Elenco atti del Registro [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], elenco dei due negozi giuridici per l’anno 2011 presentati presso ufficio territoriale di Bologna data presentazione 1.6.2011, data stipula 18.5.2011 modello telematico, locazione non finanziaria di costruzione commerciale valore euro 30.000, controparti [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]”;- l’avvenuta volturazione dell’attività di somministrazione dalla società “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” alla società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” nel periodo in questione, come conseguenza del contratto di affitto d’azienda, documentalmente provata; - la circostanza che le difese della [OSCURATO:PERSONA] non avessero mai fatto cenno alla mancata disponibilità dei locali da parte della società appellante o al mancato svolgimento nei medesimi dell’attività di ristorazione in eventuale contrasto con l’esistente contratto di affitto d’azienda 6.L’ultimo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 53 cost. ; per avere il giudicante erroneamente considerato che le pattuizioni tra privati determinassero una traslazione d’imposta legale in capo alla sola “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, anche nei confronti dell’ente pubblico. A fondamento di detta censura reitera le difese già svolte nei precedenti motivi. 7. Con controricorso, la societàha dedotto e documentato che il Comune di Bologna ha comunicato di aver annullato in autotutela non solo le ingiunzioni di pagamento emesse in seguito all’omesso pagamento dei prodromici avvisi di pagamento oggetto di quella controversia, ma altresì l’avviso n. 4171/2018, oggetto della presente controversia ( v. allegato al controricorso IV.3 documento del 27 giugno 2021), comunicando di aver, altresì, proceduto al ricalcolo del “dovuto relativo alle annualità 2016/2021 quantificando la metratura a disposizione in 200 mq” in luogo dei contestati 591 mq( all. IV.1). 8. Non occorre procedere all’esame nel merito dei motivi di ricorso perché l’amministrazione comunale, come da documentazione allegata (allegato IV 1 al controricorso), ha provveduto ad annullare gli atti impositivi pregressi ed a ricalcolare in dovuto per le annualità 2016 - 2021, rettificando per dette annualità di imposta l’entità del tributo dovut o sulle superfici occupate, annullando, invece, gli avvisi di accertamento relativi alle altre annualità, per le quali non ha provveduto a rideterminazione. L’annualità oggetto della presente controversia è il 2013, il cui avviso di accertamento è stato annullato integralmente in autotutela dal Comune. 9. Come in più occasioni ribadito dalla Corte, l’annullamento in autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale è causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46) e, nel giudizio di cassazione, va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 settembre 2016, n. 17817; Cass., Sez. 6^, 18 aprile 2017, n. 9753; Cass., Sez, 5^, 11 aprile 2019, n. 10178; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2020, n. 24894; Cass., Sez. 5^, 1 dicembre 2020, n. 27405; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2021, nn. 9535, 9536 e 9537; [OSCURATO:PERSONA]. 5^, 15 febbraio 2022, n. 4832; Cass., Sez. Trib., 2 novembre 2023, nn. 30472, 30496 e 30497; Cass., Sez. Trib., 14 giugno 2024, n. 16657). L'estinzione del processo per cessata materia del contendere opera indipendentemente dalla fase processuale in cui si trova il giudizio, sia esso pendente in primo grado, in appello o in cassazione, purché sia accertata la definitiva rimozione dell'atto amministrativo che costituiva l'oggetto della controversia: il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere quando l'Amministrazione finanziaria procede all'annullamento in autotutela dell'atto impositivo oggetto di impugnazione, venendo meno l'interesse alla prosecuzione del rapporto processuale. Nel caso in esame, alla luce di quanto rappresentato dalle parti nonché dalla documentazione prodotta, è inequivocabile il venir meno della pretesa azionata con il ricorso originario, in quanto l’ente locale ha provveduto all’annullamento dell’atto impositivo per l’annualità 2013; il che ha comportato al tempo stesso il venir meno dell’oggetto del giudizio, non potendo quest’ultimo – in quanto di natura impugnatoria - trovare coltivazione al diverso fine ed in funzione del mero accertamento della legittimazione passiva al pagamento del tributo. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, virtuale, a favore del contribuente atteso che la determinazione di auto-annullamento dell’imposizione è intervenuta prima della proposizione del ricorso per cassazione da parte del Comune. Il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 11, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non è applicabile ove il procedimento per cassazione si concluda, come nel caso di specie, con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c., dichiara estinto il giudizio. Condanna il C
Sentenza Cassazione n. 00543/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris