CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38292/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinanz impugnata. 1. Ritenuto che le censure articolate nell'unico motivo di imp gna !ione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sol ecita no, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pon orlo questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche. 1.1. E' pacifico in tema di affidamento in prova che, pur on potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irro ata a pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità de so g getto, per la concessione delle misure alternative è, tuttavia, necessaria la v lutaz ione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indisp nsa: ile, ai fini della valutazione sia dell'adeguatezza del beneficio alla risoci lizza . ione del condannato sia della idoneità a fronteggiare il pericolo di recidiva, resa ne anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di acc dare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elemen po!itivi. Non può richladegsi, invece, pretendersi la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente c e, d ]i risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto proc sso :ritico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277 24; Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174). Il Tribunale di sorveglianza, nell'esaminare le informazioni e le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato, non i, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi, ma è tento spltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stilEi di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione a i e istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo il crii: ario della gradualità nella concessione di benefici penitenziari che governa l'ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/3/2017, Arzu, Rv. 270016); detto criterio, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, r sponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario specie quando risulta documentato un non irrilevante vissuto criminale (Sez. 1, n. 5689/99 del 18/11/99E , Foti, Rv. 212794). 1.2. L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo degli ill strat principi. Nell'ambito dei poteri di valutazione discrezionale in ordine alla c nce sione dei — benefici di cui al capo VI della legge 26.7.1975 n. 354, ha ritenuto la cc ndannata non meritevole della concessione dell'affidamento in prova al serv zio s; )ciale per la concreta inidoneità della misura ad impedire la commissione di nuovi f: tti illeciti, oltre che ad agevolare il suo reinserimento sociale, ragionevolmen e apprezzando come elementi fondanti la prognosi negativa la mancata prese tazione in più occasioni alle convocazioni dell'U.E.P.E., l'indisponibilità di attivià lal,orativa, i numerosi e recenti precedenti di polizia e penali per più reati. Lungi dall'ignorarli, il Tribunale ha preso in esame i fattori ppsithd, allegati dalla difesa e riproposti in questa sede e li ha ritenuti recessivi e Meno pregnanti rispetto a quelli, di segno contrario, con argomentazioni non manifestamente illogiche. 2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibi ità d ?l ricorso, 0-, ._ucon conseguente condanna delfricorrente al pagamento delle spes e processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazi ne d flla causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in fav re d flla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pàgamimto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del a Cassa delle ammende. Cos