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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00499/2023

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ha pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 26622-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].VI -R.G. 26622/2021 camera di consiglio11.11.2022 2 [OSCURATO:PERSONA] E C. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso l'ordinanza n. 22388/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

LA CORTE RILEVA1. ―Con ordinanza n. 22388 del 2021 questa Corte ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Roma, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., e di [OSCURATO:PERSONA].

2. ― La detta società ha domandato procedersi alla correzione dell’errore materiale che assumepresente nel provvedimento impugnato, ove non sarebbestata disposta la richiesta distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari della parte convenuta.

3. ― Sull’istanza proposta a norma dell’art. 391 bis c.p.c. si è instaurato il contraddittorio, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte.

4. ― L’istanza è fondata: il provvedimento presenta la denunciata omissione, che ben può emendarsi attraverso il procedimento di correzione dell’errore materiale ( per tutte: [OSCURATO:PERSONA].

U. 27 novembre 2019, n. 31033).

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA].VI -R.G. 26622/2021 camera di consiglio11.11.2022 3 dispone che nel dispositivo dell’ordinanza n. 22388/2021, alle parole «condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in € 100,00, ed agli accessori di legge» sia aggiunto:«dispone la distrazione delle spese in favore dei difensori della dettaparte controricorrente, siccome antistatari »; manda alla cancelleria per la prescritta annotazione.

Così deciso in Roma, nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 26622-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].VI -R.G. 26622/2021 camera di consiglio11.11.2022 2 [OSCURATO:PERSONA] E C. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso l'ordinanza n. 22388/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE RILEVA1. ―Con ordinanza n. 22388 del 2021 questa Corte ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Roma, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., e di [OSCURATO:PERSONA]. 2. ― La detta società ha domandato procedersi alla correzione dell’errore materiale che assumepresente nel provvedimento impugnato, ove non sarebbestata disposta la richiesta distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari della parte convenuta. 3. ― Sull’istanza proposta a norma dell’art. 391 bis c.p.c. si è instaurato il contraddittorio, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte. 4. ― L’istanza è fondata: il provvedimento presenta la denunciata omissione, che ben può emendarsi attraverso il procedimento di correzione dell’errore materiale ( per tutte: [OSCURATO:PERSONA]. U. 27 novembre 2019, n. 31033). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA].VI -R.G. 26622/2021 camera di consiglio11.11.2022 3 dispone che nel dispositivo dell’ordinanza n. 22388/2021, alle parole «condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in € 100,00, ed agli accessori di legge» sia aggiunto:«dispone la distrazione delle spese in favore dei difensori della dettaparte controricorrente, siccome antistatari »; manda alla cancelleria per la prescritta annotazione. Così deciso in Roma, nell
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