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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 40444/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11235/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 30.09.2021, che confermava la decisione del Tribunale di Venezia di condanna a mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa, per il reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, è inammissibile perché, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), come avvenuto nella specie, in cui i giudici di merito hanno ritenuto decisivi i plurimi precedenti penali, anche specifici, annoverati dal certificato penale dell'imputato.

La motivazione è sufficiente, dovendosi ribadire che essa non è sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163; Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 27954902).

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 settembre 2022 r Il cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11235/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 30.09.2021, che confermava la decisione del Tribunale di Venezia di condanna a mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa, per il reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, è inammissibile perché, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), come avvenuto nella specie, in cui i giudici di merito hanno ritenuto decisivi i plurimi precedenti penali, anche specifici, annoverati dal certificato penale dell'imputato. La motivazione è sufficiente, dovendosi ribadire che essa non è sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163; Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 27954902). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 r Il cons
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