CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39882/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28713/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Bologna ha con- fermato la pronuncia del Tribunale locale del 6 novembre 2019, con la quale Ben- civenni [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 100,00 di multa in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui 'ali artt. 56 e 624 c.p., commesso in Bologna il 7 agosto 2017. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi: a. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva reiterata, specifica ed infra- quinquennale; b. violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena. Chiede, pertanto, annullarsi il provvedimento impugnato. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Quanto al primo motivo, lo stesso prospetta violazioni di legge palese- mente smentite dagli atti processuali e un asserito difetto di motivazione non ri- sultante dal provvedimento impugnato, atteso che, come già rilevato dalla Corte d'appello, la recidiva specifica reiterata, la cui applicazione è oggetto di doglianza, risulta in realtà essere stata disapplicata dal giudice di primo grado. 2. Il secondo motivo di ricorso, invece, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, si limita a reiterare pro- fili di censura già adeguatamente e correttamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sul motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), altresì censurando il trattamento sanzionatorio, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da un adeguato esame delle deduzioni difensive. Con motivazione logica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto, e che pertanto si sottrae alle proposte censure di legittimità, la Corte territoriale sottolinea che l'elevato valore della refurtiva destinata alla sottrazione impedisce la configurazione dell'attenuante prevista dall'articolo 62, 4 comma, cod. pen., così come l'assenza di elementi positivamente valutabili (specie a fronte dei precedenti penali specifici) non consente il riconoscimento delle, attenuanti generiche. E dà atto di ritenere che la pena irrogata dal giudice di primo grado del tutto congrua e proporzionata all'entità del fatto, tenuto conto anche della benevola disapplica- zione della recidiva specifica reiterata contestata. N. 28713/2025 R.G. La sentenza impugnata si colloca, pertanto, nel solco della consolidata giu- risprudenza di legittimità secondo cui la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596). E ancora, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il qunle, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen, con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capa- cità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiega- zione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243). Inoltre, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non ne- cessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949). 3. Il reato per cui si procede non era prescritto all'atto dell'emanazione della sentenza impugnata, e non lo è nemmeno oggi, in quanin, commesso il 31/08/2017, ricade sotto le previsioni della c.d. [OSCURATO:PERSONA] che, per tutti i reati commessi dopo la sua entrata in vigore (3 agosto 2017) e fino al 31 dicembre 2019, data successivamente alla quale l'intera disciplina è stata innovata dalla legge 27 settembre 2021, n. 134 ha introdotto un termine di sospensione decor- rente dalla data di scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudi- zio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi e un'ulteriore sospensione, sempre per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi, dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa N. 28713/2025 R.G. in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva. (cfr. sul punto Sez. U., n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. Rv. 288175 - 01). Peraltro, nemmeno si sarebbe potuta porre in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta in- fondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugna- zione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 19601 del 28/2/2008, Nic- coli, Rv. 239400; Sez. U, n. 23428 del 2/03/2005, Bracale, Rv. 231164;) Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e del