CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 1985
Cassazione n. 42759/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/10/1985 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione ALBERTI Davide ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, indicata in epigrafe, con la quale, in sede di rinvio, a seguito di annullamento con sentenza della Corte di cassazione del 2/3/2017, è stata riformata la sentenza del Tribunale cittadino di condanna in ordine ai reati di cui all'art. 73, d. P.R. n. 309/1990 e agli artt. 624 e 625, cod. pen. con rideternninazione della pena; considerato che l'annullamento della prima sentenza d'appello è seguito al mutamento del quadro sanzionatorio a seguito della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale, con riferimento al reato in materia di stupefacenti, con conseguente passaggio in giudicato della parte della sentenza relativa alla condanna e alla pena per il reato di furto e alla affermazione della penale responsabilità per quello in materia di stupefacenti; che, rispetto a tale dato, è mancato il necessario confronto difensivo (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo la difesa opposto l'intervenuta estinzione del reato per essere stata la recidiva esclusa dal primo giudice (tema non più deducibile, stante la preclusione del giudicato) e contestato la rideternninazione della pena richiamando il solo criterio aritmetico (sul punto, sez. 2, n. 29431 del 8/5/2018, Puglisi, Rv. 273809, in cui si è affermato che, in tema di stupefacenti, il giudice d'appello o quello di rinvio, nel caso debba decidere in relazione ad una sentenza pronunziata in materia di traffico di droghe leggere prima della sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale, nel rideterminare la pena a seguito della reviviscenza dei parametri edittali della legge Iervolino-Vassalli, ha il solo obbligo di rimodularla nell'ambito della nuova cornice edittale secondo gli ordinari criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. e non è tenuto a seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalità; sez. 6, n. 3481 del 22/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278132; sez. 3, n. 15233 del 23/1/2020, Cassano, Rv. 278786); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 ottobre 2022 — (\, Il Consigliere estensore I