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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 34319/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.

R.G. civ. n. 10853del 2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con cui domicilia PEC: -ricorrente- contro - [OSCURATO:PERSONA] - - intimata - avverso la SENTENZA n. 477/2020 pubblicata il 24 dicembre 2020, RG n.809 del 2019, emessa dalla CORTE D’APPELLO BOLOGNA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Nulla spese atteso che la controparte è rimasta intimata.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. n. 10853del 2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con cui domicilia PEC: -ricorrente- contro - [OSCURATO:PERSONA] - - intimata - avverso la SENTENZA n. 477/2020 pubblicata il 24 dicembre 2020, RG n.809 del 2019, emessa dalla CORTE D’APPELLO BOLOGNA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Nulla spese atteso che la controparte è rimasta intimata. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Nulla spese. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2024 Il
Decreto Cassazione n. 34319/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris