CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 16151/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di TORRE ANNUNZIATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Udito in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata in data 01/10/2019, il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava [OSCURATO:PERSONA]Apice responsabile del reato di minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA] e lo condannava alla pena pecuniaria di giustizia. Avverso l'indicata sentenza ha proposto appello, correttamente convertito in ricorso per cassazione giusta ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]Apice, attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia difetto di motivazione, in quanto la sentenza impugnata si è limitata a ritenere attendibili le dichiarazioni della persona offesa, in parte differenti da quelle del marito [OSCURATO:PERSONA] e dei testimoni. Il secondo motivo lamenta la mancata assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto, in quanto la vicenda va inquadrata nel contenzioso avviato dalla Barbato contro l'imputato, suo inquilino, laddove la sentenza impugnata non ha valutato i numerosi elementi di dubbio sorti nel dibattimento. E' pervenuto alla Corte atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dell'imputato con firma autenticata dal difensore e procuratore speciale. Alla luce dell'intervenuta rinuncia all'impugnazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 500. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/01/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente angelo [OSCURATO:PERSONA] iflu (-D \ 1 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA