CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 13010/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15381/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]', 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO - SEZ.DIST.LATINA n. 7513/2016 depositata il 28/11/2016, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO 1.[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato gli avvisi di accertamento i.c.i., adottati dal Comune per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009 (dopo l’inadempimento dei precedenti avvisi con adesione), relativi ad aree asserite come fabbricabili nel Comune di Terracina. 2.Il ricorso è stato rigettato in primo grado, con sentenza confermata in appello. Nella sentenza impugnata si legge che non risulta essere stata mai presentata la dichiarazione di cui all’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992 e che il contribuente non ha dimostrato di essere coltivatore diretto o i.a.c.p. 3.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente. 4. Ha resistito con controricorso il Comune. 5. Fissata l'adunanza camerale del 3 aprile 2023, la causa è stata trattata in camera di consiglio, che si è svolta con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 140bis disp.att.cod.proc.civ., in virtù di provvedimento del Presidente del collegio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il contribuente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, 4 e 5, cod.proc.civ., l’omessa motivazione in ordine all’eccepita nullità per violazione dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che gli avvisi di accertamento relativi ad i.c.i. 2006 e 2007 avrebbero dovuto essere notificati entro il 31 dicembre 2011 ed entro il 31 dicembre 2012, mentre sono stati notificati in data 14 dicembre 2011, con decadenza dal potere impositivo. Il motivo deve essere rigettato. In primo luogo dalla sentenza di appello non risulta essere stata lamentata la decadenza del Comune ed il ricorso difetta di auto-sufficienza, non trascrivendo la relativa censura né precisando la sede processuale in cui è stata formulata. Pertanto, non è configurabile alcuna omessa motivazione. A ciò si aggiunga che, secondo le allegazioni dello stesso ricorrente, il termine di cinque anni (stabilito non dall’art. 11 del d.lgs. n. 504 del 1992, ma dall’art. 1, commi 161 e 171, della legge n. 296/06) è stato rispettato. Peraltro, deve ricordarsi che, ai sensi dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato e i relativi avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Come più volte chiarito da questa Corte (v. Cass., Sez. civ. 5, 24 marzo 2021, n. 8199), il termine di decadenza previsto dalla disposizione in esame, applicabile, in virtù del comma 171 del medesimo art. 1 in esame, a tutti i rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge e, quindi, alla data del 1° gennaio 2007, decorre, limitatamente agli avvisi il cui presupposto è costituito dall’omessa dichiarazione, dal termine ultimo per la presentazione della dichiarazione. Difatti, per calcolare il dies a quo e verificare se l'en te impositore è decaduto dal termine di accertamento della pretesa impositiva occorre inevitabilmente far riferimento al temine entro il quale il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione. Da tale premessa consegue che, tenuto conto dell’art.4 del d.lgs. n. 504 del 1992, ai sensi del quale i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio, il primo dei 5 anni previsti dall'articolo 1, comma 161, della legge 296 del 2006 – con riferimento alla ipotesi di omessa dichiarazione - è il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento. In definitiva, in caso di omessa presentazione della dichiarazione ai fini i.c.i. si applica il più ampio termine di accertamento del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia dovevano essere presentate. 2. Con il secondo motivo il contribuente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod.proc.civ., il travisamento del fatto e l’omessa o apparente motivazione, atteso che le aree possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli non possono considerarsi fabbricabili, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, non essendo richiesta dalla legge la prova della qualità ed attività già in sede di dichiarazione. Il motivo va rigettato, atteso che la sentenza contiene una motivazione puntuale in ordine alle eccezioni del contribuente. A ciò si aggiunga che la decisione risulta corretta, in quanto l’art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in legge n. 248 del 2006 ha eliminato - in via generale - l’obbligo di dichiarazione (comunicazione) ai fini i.c.i., con due uniche eccezioni relative agli elementi da cui deriva una riduzione dell’imposta e agli elementi, rilevanti ai fini dell'imposta, che dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del d.lgs. n. 463 del 1997. La fattispecie in esame è stata correttamente ricondotta nella prima eccezione. Va, pertanto, ribadito che, per usufruire della riduzione i.c.i. di cui al combinato disposto degli art. 2 lett. b e 9 del d.lgs. n. 504 del 1992, che incidono sul calcolo dell’imposta, è necessaria la dichiarazione. 3. Con il terzo motivo il contribuente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3e 4, doc.proc.civ., la violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 504 del 1992, mancando la motivazione sulla eccepita nullità degli avvisi di accertamento, in quanto applicativi di una delibera della Giunta invece che del competente Consiglio comunale. Il motivo è infondato, in quanto la sentenza impugnata contiene una specifica motivazione sul punto, che smentisce le allegazioni di fatto del ricorrente. Più precisamente nella sentenza si legge: “il richiamato art. 6 del d.lgs. n. 504 del 192 è stato modificatodall’art. 1, comma 156, della legge n. 296 del 2006 che ha attribuito per l’i.c.i. la competenza al Consiglio comunale, fino ad allora di competenza della Giunta e per l’effetto l’aliquota per l’anno 2006 è stata correttamente determinata dalla Giunta … per le annualità successive …dal Consiglio comunale ..come da deliberazione n. 62/2007”. Al contrario, il ricorrente ha attribuito alla Giunta la delibera n. 62 del 2007, senza confrontarsi con il diverso accertamento di fatto contenuto in sentenza. Peraltro, la censura è anche priva di autosufficienza, in quanto nel ricorso non sono riportati gli avvisi di accertamento e le delibere dell’ente locale di cui è stata fatta applicazione, né ne viene indicata la sede processuale di produzione sicché non è possibile verificare se le delibere sono effettivamente richiamate negli avvisi di accertamento e se sono state adottate dal Consiglio Comunale o dalla Giunta: accertamenti indispensabili al fine di verificare la dedotta violazione di legge, anche in considerazione della circostanza che nel testo originario dell’art. 6 del d.lgs. n. 504 del 1992 la competenza a stabilire l’aliquota i.c.i. era attribuita al Comune e solo con la legge n. 296 del 2006 si è attribuita specificamente detta competenza al Consiglio comunale (per un preciso e dettagliato esame della ripartizione di competenze tra Consiglio e Giunta comunale, in materia i.c.i., si rinvia a Cass., Sez. civ. 5, 7/07/2022, n. 21534). In proposito va richiamata la recente pronuncia di Cass., Sez. civ. 1, 19 aprile 2022, n. 12481, secondo cui il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati. Nel caso di specie, tuttavia, come già evidenziato, il ricorrente non ha né trascritto né riassunto il contenuto degli avvisi di accertamento, né fatto alcun riferimento idoneo ad identificare la sede processuale in cui gli avvisi di accertamento e le delibere comunali applicate sono stati prodotti in giudizio. 4.Con il quarto motivo il contribuente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod.proc.civ., l’omessa e criptica motivazione in relazione alla violazione degli artt. 5, 6 e 11 del d.lgs. n. 504 del 1992, 3 della legge n. 241 del 1990 e 7 della legge n. 212 del 2000. Il motivo va rigettato. Invero, pur denunciando la carente motivazione, il ricorrente cerca di contestare - in modo, peraltro, non autosufficiente, non trascrivendo né producendo l’atto impositivo - l’accertamento di fatto dei giudici di merito, i quali hanno precisato che “gli avvisi di accertamento opposti richiamano tutta la normativa di settore, nonché tutti gli atti amministrativi comunali che hanno portato alla determinazione dell’imposta comunale, nonché tutti gli elementi per il calcolo dell’imposta”. Tuttavia, con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Sez. 6- 5, n. 29404 del 07/12/2017, Rv. 646976 -01). A ciò si aggiunga che, in tema di imposta comunale sugli immobili, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., Sez. civ. 5, 8/11/2017, n. 26431). 5.Con l’ultimo motivo il contribuente ha lamentato,ai sensi ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod.proc.civ., la violazione dell’art. 11 d.prel. cod.cic. e la conseguente illegittimità dell’efficacia retroattiva della delibera della Giunta comunale n. 227 del 2011, che ha determinato il valorevenale del bene per gli anni precedenti. Con tale motivo, il contribuente ha, inoltre, lamentato la mancata valutazione di alcuni vincoli e la illegittima applicazione delle sanzioni, stante l’incertezza sul carattere edificabile dell’area. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile – infondato, atteso che si pretende l’applicazione dell’art. 11 disp.prel.cod.civ., che pone il principio generale di irretroattività della legge, relativamente ad atti amministrativi generali, quali le delibere di cui all'art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, rispetto a cui la giurisprudenza di legittimità ha affermato che si tratta di atti che non hanno natura imperativa e integrano fonti di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza, utilizzabili dal giudice quali indici di valutazione anche con riferimento ad annualità anteriori ad essa (Cass., Sez. civ. 6 - 5, 12/02/2014, n. 3757); inammissibile nella parte in cui cerca di introdurre elementi di fatto che questa Corte, giudice di legittimità e non di merito, non può esaminare, salvo che siano riconducibili all’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ. (che, però, non è consentito in presenza di una doppia conforme). 6.Deve, inoltre, sottolinearsi che tutte le censure proposte denunciano l’omessa motivazione, ma si traducono, poi, nella contestazione dell’accertamento di fatto o della soluzione giuridica, in questo modo risultando poco chiare. Occorre, dunque, ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo che contiene la contemporanea deduzione di violazione di disposizioni di legge e di contratto collettivo, oltre alla doglianza di una erronea valutazione dei fatti di causa, con riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, c.p.c., senza adeguata indicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi tra quelli tipicamente indicati, in quanto la sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali, non consente alla Corte di cogliere con certezza le singole doglianze prospettate, dando luogo all'impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità (Sez. 6- L, n. 36881 del 26/11/2021, Rv. 662938 - 01). 7.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Terracina, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 8.000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1