CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14627/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cagliari del 16/11/2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per i reati di coltivazione, detenzione e cessione di stupefacenti di cui agli artt. 73 comma 1 e 4 del D.P.R. 309 del 1990, in relazione alla coltivazione di 19 piante di marijuana e alla detenzione a fini di spaccio di plurime e diverse sostanze stupefacenti (eroina, cocaina, hashish e marijuana), applicando d'ufficio la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque 2. Avverso tale sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., lamentando l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla esclusione della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90. La difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la fattispecie della lieve entità, fondando il proprio diniego su una valutazione parcellizzata e atomistica degli indici di gravità, anziché su una valutazione globale e unitaria come imposto dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, si contesta la valorizzazione del dato delle [OSCURATO:PERSONA] (DMS), la svalutazione dei parametri statistici indicati dalla giurisprudenza di legittimità, l'errata considerazione della compresenza di droghe diverse come indice ostativo e la qualificazione dell'attività come "professionale" a fronte di elementi che ne dimostrerebbero la modesta portata economica e organizzativa 2.2. Con il secondo motivo, dedotto come conseguenza dell'accoglimento del primo, si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., in relazione all'erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 e 81 c.p. Si argomenta che, qualora il fatto venisse ricondotto alla fattispecie di lieve entità, la detenzione di sostanze eterogenee integrerebbe un unico reato, rendendo illegittima l'applicazione dell'aumento per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è articolato in motivi non consentii in sede di legittimità o manifestamente infondati. 1.1. Il primo motivo riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito, senza l'esposizione delle specifiche criticità cheinvalidavano le argomentazioni fondanti la condanna e postulando una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità. La Corte territoriale, infatti, non ha affatto omesso di considerare la necessità di una valutazione complessiva, ma ha, al contrario, fondato il proprio convincimento su una serie di "elementi plurimi e convergenti" che, nel loro insieme, delineano un quadro fattuale incompatibile con la "minima offensività penale" richiesta per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. La sentenza impugnata ha valorizzato, con motivazione logica e coerente, non solo il dato quantitativo e qualitativo delle sostanze (pluralità di tipologie, incluse droghe pesanti, principio attivo elevato e numero complessivo di dosi ricavabili superiore a 1000), ma anche le modalità dell'azione e le circostanze della stessa, quali: la disponibilità di due distinti appartamenti per l'attività illecita, la presenza di un considerevole numero di strumenti (cinque bilancini di precisione) e di materiale per il confezionamento, il rinvenimento di una somma di denaro (€ 780,00) ritenuta provento di spaccio, l'esistenza di un foglio contabile e, infine, la presenza di acquirenti sul posto, a testimonianza di un'attività di spaccio consolidata e non occasionale 1.2. A fronte di tale articolata motivazione, le censure difensive si traducono in una inammissibile richiesta di rilettura del compendio probatorio e di diversa valutazione degli elementi di fatto. Il ricorrente, infatti, non denuncia un vizio logico manifesto o una contraddittorietà intrinseca del ragionamento del giudice di merito, ma contrappone la propria interpretazione degli elementi fattuali a quella, del tutto plausibile, fatta propria dalla Corte d'appello. Si chiede, in sostanza, a questa Corte di legittimità di attribuire un diverso peso agli indici valorizzati (definendo "modesta" la somma di denaro o "rudimentale" l'organizzazione), operazione che esula dai poteri di questo giudice, il cui sindacato è limitato alla verifica della coerenza e della tenuta logica della motivazione, non potendo estendersi alla valutazione della sua persuasività. 1.3 Anche le specifiche censure di violazione di legge sono infondate. La Corte d'appello ha correttamente applicato i principi ermeneutici stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità. Non sussiste alcuna violazione della sentenza delle Sezioni Unite "Murolo" (n. 51063/2018), in quanto la pluralità delle sostanze non è stata considerata come elemento di per sé ostativo, ma come uno dei tanti indici, da valutare congiuntamente agli altri, della capacità dell'imputato di operare sul mercato degli stupefacenti. Parimenti, la Corte ha legittimamente ritenuto non vincolanti i "quantitativi soglia" desunti da una ricognizione statistica (sent. n. 45061/2022), ribadendo, in linea con la giurisprudenza successiva, che la qualificazione del fatto postula un apprezzamento complessivo di tutti gli indici richiamati dalla norma, senza automatismi legati al solo dato ponderale. La motivazione della Corte territoriale si rivela, pertanto, immune da vizi, avendo operato un giudizio complessivo del fatto, in piena aderenza ai criteri legali e giurisprudenziali. 2. L'inammissibilità del primo motivo determina, quale logica conseguenza, l'inammissibilità anche del secondo, essendo questo proposto come strettamente conseguenziale all'eventualeriqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità. Venendo a mancare il presupposto logico-giuridico su cui si fonda la censura (l'unicità del reato ex art. 73, comma 5), il motivo risulta privo di fondamento. 3. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M