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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35069/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01UW1ZM ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SPAGNA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i quattro i motivi di ricorso, che deducono il vizio violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., sono tutti indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla fattispecie di reato di cui all'art. 648 c.p., è puntualmente disatteso dalla Corte di merito (si veda pag. 8 della medesima, con riferimento alla prova della responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione sul piano soggettivo); che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in tutte le sue forme in ordine alla valutazione delle consulenze di parte sull'autenticità dei beni oggetto del reato, è anch'esso disatteso dalla Corte di merito che ha adeguatamente motivato con argomentazioni coerenti, conformi ai dati probatori ( cfr. pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata con riguardo all'attendibilità delle consulenze tecniche); che anche sul terzo eg il quarto motivo di ricorso, che deducono il vizio di violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 1, co. 7 D.L. 35/2005, nonché per la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648, co.4, cod. pen., la Corte di merito ha compiutamente e correttamente argomentato (si vedano pagg. 8-10 della sentenza impugnata con riferimento all'esclusione dell'illecito amministrativo, stante la maggior gravità e il maggior disvalore del fatto, collocato in un più ampio contesto criminale di significativo spessore; ed all'esclusione dell'ipotesi attenuata di ricettazione basata sulla considerazione congiunta del valore del bene e della capacità a delinquere del ricorrente, dedotta dal suoi numerosi precedenti penali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01UW1ZM ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SPAGNA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i quattro i motivi di ricorso, che deducono il vizio violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., sono tutti indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla fattispecie di reato di cui all'art. 648 c.p., è puntualmente disatteso dalla Corte di merito (si veda pag. 8 della medesima, con riferimento alla prova della responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione sul piano soggettivo); che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in tutte le sue forme in ordine alla valutazione delle consulenze di parte sull'autenticità dei beni oggetto del reato, è anch'esso disatteso dalla Corte di merito che ha adeguatamente motivato con argomentazioni coerenti, conformi ai dati probatori ( cfr. pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata con riguardo all'attendibilità delle consulenze tecniche); che anche sul terzo eg il quarto motivo di ricorso, che deducono il vizio di violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 1, co. 7 D.L. 35/2005, nonché per la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648, co.4, cod. pen., la Corte di merito ha compiutamente e correttamente argomentato (si vedano pagg. 8-10 della sentenza impugnata con riferimento all'esclusione dell'illecito amministrativo, stante la maggior gravità e il maggior disvalore del fatto, collocato in un più ampio contesto criminale di significativo spessore; ed all'esclusione dell'ipotesi attenuata di ricettazione basata sulla considerazione congiunta del valore del bene e della capacità a delinquere del ricorrente, dedotta dal suoi numerosi precedenti penali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12
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