CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01143/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la ordinanza del 04/11/2020 della CORTE di APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Domenico A.R. SECCIA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con la ordinanza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha rigettato l'impugnazione avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di quella stessa città aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni due con obbligo di soggiorno, avendo ravvisato a suo carico la pericolosità generica di cui agli artt. 1 lett. b) e 4 lett. c) del D. L.vo n. 159/2011 trattandosi di soggetto che vive abitualmente, anche in parte, di proventi di attività delittuose. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, che denuncia violazione di legge e correlato vizio della motivazione in relazione al suo inquadramento nella categoria criminologica di cui all'art. 1 lett. b) Digs. n. 159/2011, giacchè fondato sull'apprezzamento di fatti emergenti solo da carichi pendenti, stante l'incensuratezza del proposto, e dolendosi del mancato scrutinio dei tre requisiti individuati dalla Corte costituzionale ( sentenza n. 24 del 2019) non potendosi ravvisare, nel caso di specie, quello della abituale dedizione ad attività illecita; deduce altresì la insussistenza del requisito della attualità della pericolosità. . [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo messo in luce la circostanza che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10 comma terzo del codice antimafia (D.Lgs. 159/2011) che ripropone sul punto la disciplina già contenuta nell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio1965,n. 575 ( ex plurimis, Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, Rv. 237277), con la conseguenza che, in sede di legittimità, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero, quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (S.U. 28-1-2004, n. 5876, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua). La limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321 del 2004 in tema di misure di prevenzione personale nonché, con riferimento alle misure di prevenzione patrimoniali; Corte cost. 9 giugno 2015 n. 106), data la peculiarità' del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale.( Sez. 6, n. 38471 del 13/10/2010 , Rv. 248797 ). Questo vuol dire che è possibile svolgere, in sede di legittimità, il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profili la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 11 sesto comma , Cost; 125 comma 3 cod. proc. pen.; 7 comma 1 D. Lgs. 06/09/2011 n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale ( Sez. U. Gattuso, n. 111/2018 in motivazione; conf. Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017 Cc. (dep. 16/03/2018 ) Rv. 272608). Né può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U. n.33451 del 29/5/2014, Repaci e altri Rv 260246). 1. Discende da tale premessa la inammissibilità delle doglianze difensive che non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato, il quale ha fondato il giudizio di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] sui precedenti giudiziari per reati contro il patrimonio, e - in ragione dell'autonomia del procedimento di prevenzione da quello penale ( Sez. U, n. 18 del 03/07/1996 Cc. (dep. 17/07/1996 ) Rv. 205261) sulla recente pendenza per la violazione del T.U. in materia di stupefacenti, in relazione alla detenzione di un considerevole quantitativo di sostanze stupefacenti, eroina e cocaina, reato commesso nella seconda parte del 2018, per il quale il ricorrente è stato sottoposto a misura custodiale. Inoltre, è stata richiamata la assidua frequentazione con pregiudicati per reati di spaccio, e sottolineata la assenza dì fonti di reddito lecite in uno a un tenore di vita sproporzionato rispetto alle reali disponibilità. Ragionevolmente, dunque, i giudici di merito hanno ricondotto le disponibilità economiche del proposto, in passato come all'attualità, alla sua dedizione ad attività criminali produttive di reddito, tali essendo, innegabilmente, sia i reati contro il patrimonio che quelli in materia di stupefacenti. 2. Quanto al profilo della attualità e concretezza del giudizio di pericolosità, come il Tribunale, anche la Corte di appello ha valorizzato la predetta pendenza giudiziaria, non solo per la sua gravità, ma anche perché attinente a un fatto innegabilmente prossimo al momento in cui il Tribunale ha valutato la pericolosità del ricorrente, elementi da cui ha ragionevolmente tratto il convincimento della persistenza di una spiccata pericolosità. (Sez. 5, n. 145 del 12/01/1999 Cc. (dep. 23/04/1999) Rv. 213188). 3. In sostanza, la Corte di appello ha dato compiutamente conto della dedizione, niente affatto occasionale, anzi costante nel tempo e, dunque, tale da potere essere considerata abituale, ad attività illecite fino ad epoca prossima alla proposta, e su tali elementi ha fondato sia l'inquadramento del proposto nella categoria dei socialmente pericolosi ex art. 1 lett. b) d. Igs. citato, sia il giudizio di attualità, da parametrare al momento della valutazione della proposta da parte del primo giudice ( Sez. U, n. 18 del 03/07/1996 Cc. (dep. 17/07/1996 ) Rv. 205259) attese le peculiari caratteristiche del giudizio di appello, limitato alla cognizione di quanto devoluto, e del giudizio di cassazione, caratterizzato dal divieto di nuovo accertamento nel merito conf. Sez. 5, n. 145 del 12/01/1999, Rv. 213188). 4. La Corte d'appello ha correttamente condotto lo scrutinio della pericolosità del proposto e della sua attualità, dando conto adeguatamente dell'iter logico-argomentativo su cui riposa la decisione, giacchè fondato su elementi di fatto sintomatici, nell'ottica prognostica che è propria del giudizio di prevenzione, della pericolosità sociale del proposto, e dell'attualità della stessa, cosicchè la decisione risulta immune da censure di diritto, risultando , all'evidenza, il provvedimento impugnato congruamente corredato da una motivazione niente affatto apparente. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa del