CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 settembre 2025
Cassazione n. 04714/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza pronunciata in data 23/09/2025 dalla Corte di Appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano". [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L'imputato, per il tramite del difensore, impugna la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata in data 23/09/2025 dalla Corte di Appello di Napoli ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Con un unico motivo, si deduce la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione all'art. 629 cod. pen. piuttosto che in quello di "ragion fattasi", anche sotto il profilo del controllo ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto con il medesimo viene dedotto un motivo non consentito. Questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, in tema di concordato in appello, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica ed apodittica, si limita a dolersi dell'omessa ovvero apparente motivazione sui presupposti per la pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 27/11/2025 Il Consigliere estensore Il P