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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03580/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] / avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAA () ì/ /yr) 0,M( L'alta la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo presentato, ai sensi dell'art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, da [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, ha confermato l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto del .19/10/2022, che aveva rigettato il reclamo proposto dal suddetto detenuto, assoggettato al regime speciale ex art. 41-bis Ord. pen., in ordine a problematic:he di convivenza con i compagni appartenenti al medesimo gruppo di socialità, nonché con riferimento alla possibilità di effettuare colloqui con i difensori almeno fino alle ore 19.30-20.00.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, connma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3 cod. proc. pen., 41-bis, comma 2-quater lett. b) Ord. pen.„ 37 cl.P.R. n. 230 del 2000, 16 e seguenti della Circolare DAP n. 3676/7126 e, infine, 3 e 27 della Costituzione.

Il Tribunale di sorveglianza di Perugia - in ipotesi difensiva - avrebbe omesso di considerare come tali restrizioni non tengano conto del diritto del detenuto di fruire di colloqui difensivi oltre l'orario previsto, non valutando adeguatamente il delicato bilanciamento, fra le esigenze di sicurezza e i diritti fondamenl:ali dell'individuo; in tale maniera, tali restrizioni finiscono per trasmodare in una ingiusta compromissione dei diritti soggettivi della persona.

3. Il ricorso è inammissibile.

Dette censure sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dal Tribunale di sorveglianza di Perugia nel provvedimento impugnato.

In esso, invero, si evidenzia anzitutto l'avvenuto superamento delle problematiche relazionali, insorte con gli altri detenuti inseriti nello stesso gruppo di socialità del Graviano.

Con riferimento alla fruizione dei colloqui con i difensori, il Tribunale di sorveglianza di Perugia segnala l'ampia frequenza e durata prevista, in relazione agli stessi, presso l'istituto penitenziario che ospita il condannato.

Con tali articolate valutazioni, il ricorso omette di dialogare, arrestandosi allo stadio della mera critica assertiva e confutativa; una critica finalizzata, evidentemente, ad ottenere una non consentita rivalutazione fattuale in sede di legittimità, senza che risultino prospettate fondate e consentite argomentazioni critiche, rispetto a quanto sussunto nel provvedimento avversato.

Il tema dei colloqui con i familiari, infine, risulta viepiù inammissibile, posto che esso non era stato dedotto, in sede di reclamo dinanzi al Tribunale di sorveglianza. \R,'\

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] / avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAA () ì/ /yr) 0,M( L'alta la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo presentato, ai sensi dell'art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, da [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, ha confermato l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto del .19/10/2022, che aveva rigettato il reclamo proposto dal suddetto detenuto, assoggettato al regime speciale ex art. 41-bis Ord. pen., in ordine a problematic:he di convivenza con i compagni appartenenti al medesimo gruppo di socialità, nonché con riferimento alla possibilità di effettuare colloqui con i difensori almeno fino alle ore 19.30-20.00. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, connma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3 cod. proc. pen., 41-bis, comma 2-quater lett. b) Ord. pen.„ 37 cl.P.R. n. 230 del 2000, 16 e seguenti della Circolare DAP n. 3676/7126 e, infine, 3 e 27 della Costituzione. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia - in ipotesi difensiva - avrebbe omesso di considerare come tali restrizioni non tengano conto del diritto del detenuto di fruire di colloqui difensivi oltre l'orario previsto, non valutando adeguatamente il delicato bilanciamento, fra le esigenze di sicurezza e i diritti fondamenl:ali dell'individuo; in tale maniera, tali restrizioni finiscono per trasmodare in una ingiusta compromissione dei diritti soggettivi della persona. 3. Il ricorso è inammissibile. Dette censure sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dal Tribunale di sorveglianza di Perugia nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia anzitutto l'avvenuto superamento delle problematiche relazionali, insorte con gli altri detenuti inseriti nello stesso gruppo di socialità del Graviano. Con riferimento alla fruizione dei colloqui con i difensori, il Tribunale di sorveglianza di Perugia segnala l'ampia frequenza e durata prevista, in relazione agli stessi, presso l'istituto penitenziario che ospita il condannato. Con tali articolate valutazioni, il ricorso omette di dialogare, arrestandosi allo stadio della mera critica assertiva e confutativa; una critica finalizzata, evidentemente, ad ottenere una non consentita rivalutazione fattuale in sede di legittimità, senza che risultino prospettate fondate e consentite argomentazioni critiche, rispetto a quanto sussunto nel provvedimento avversato. Il tema dei colloqui con i familiari, infine, risulta viepiù inammissibile, posto che esso non era stato dedotto, in sede di reclamo dinanzi al Tribunale di sorveglianza. \R,'\ 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom
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